Skip to main content

1983. Controllo del debitore

Art.1983. Controllo del debitore.

0 Codice civile

L'articolo non è inserito in questa pagina ma è visualizzabile, se richiesto, con il link di collegamento al codice ufficiale del poligrafico dello Stato. Questo sistema consente di visualizzare l'articolo vigente, sempre aggiornato e con le annotazioni ufficiali. 

Cliccare qui per aprire, in altra pagina web, il codice civile aggiornato dal sito del Poligrafico dello Stato e poi per selezionare l'articolo dall'indice. 

Un sistema esperto carica in calce le massime della Corte di Cassazione collegate in virtù di riferimento normativo in ordine di pubblicazione). La visualizzazione dei documenti può essere modificata attivando la speciale funzione prevista (es. selezionale Titolo discendente per ordinare le massime in ordine alfabetico). E' possibile anche attivare la ricerca full test tra tutti i documenti visualizzati inserendo una parola chiave nel campo "cerca" e premendo invio. Il sistema visualizzerà solo i documenti con la parola chiave inserita.

___________________________________________________________

Documenti collegati:

Avvocato e procuratore - onorari - valore della causa - normativa applicabile - determinazione – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4805 del 09/11/1977
Normativa della competenza per valore - applicabilità - cause di rendimento del conto - cause di risarcimento del danno - criterio ex art 14 cod proc civ - applicabilità - conseguenze - domanda generica di rendiconto di una comunione ereditaria - generica domanda riconvenzionale di risarcimento del danno - valore delle relative controversie - limite massimo della competenza del giudice adito.* Poichè ai fini della liquidazione degli onorari difensivi il valore della causa si determina in base alle norme del codice di procedura civile concernenti la competenza per valore, per cui le cause aventi ad oggetto l'Obbligo di rendere il conto e quelle di risarcimento del danno essendo sempre valutabili in denaro, rientrano tra quelle di cui all'art 14 cod proc civ, ne deriva che deve presumersi di valore equivalente al limite massimo di Competenza del giudice adito la causa in cui l'attore non precisi la somma pretesa dall'obbligato al rendiconto per la gestione di una comunione ereditaria e questi, dal suo canto, non precisi l'ammontare del risarcimento chiesto in riconvenzionale e dovuto per danni arrecati dall'attore alla comunione stessa. ( V 3969/75, mass n 378256).* Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4805 del 09/11/1977   …...
Competenza civile - competenza per valore - somme di denaro e beni mobili – Cass. n. 3969/1975
Criterio di determinazione del valore - obbligo di rendiconto - relative controversie - applicabilità del criterio.* L'obbligazione di rendiconto e un'obbligazione di fare, il cui valore può sempre valutarsi pecuniariamente, perche riconducibile, in definitiva, ad una somma di danaro. Pertanto, le controversie aventi ad oggetto l'Obbligo di rendere il conto debbono farsi rientrare tra quelle regolate dall'art 14 cod proc civ, il quale fa riferimento, ai fini della Competenza per valore, alla somma indicata o al valore dichiarato dall'attore, salve le contestazioni che, al riguardo, il convenuto faccia nella sua prima difesa. ( V 3315/71, mass n 354804; 2397/65, mass n 314480).* Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3969 del 27/11/1975   _____________________________________ Competenza Incompetenza Valore Territorio Funzionale Corte Cassazione 3969 1975 …...

___________________________________________________________
Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice civile - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello