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1969. Errore di diritto.

Art.1969. Errore di diritto.

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Documenti collegati:

Tributi (in generale) - accertamento tributario (nozione) - tipi e sistemi di accertamento - accertamento catastale (catasto) – Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 6718 del 10/03/2020 (Rv. 657386 - 01)
Reddito dei fabbricati a fini fiscali - Entità del saggio di capitalizzazione - Assenza di discrezionalità in capo all'Ufficio tecnico erariale - Sua determinazione, anche in misura superiore, in sede di conciliazione stragiudiziale - Modificabilità e impugnabilità - Esclusione - Fondamento. In tema di reddito dei fabbricati a fini fiscali, pur vigendo il principio secondo cui il saggio di capitalizzazione delle rendite catastali per la determinazione del capitale fondiario, cui fa riferimento l'art. 29 del d.P.R. n. 1142 del 1949, è indicato autoritativamente e uniformemente per ciascun gruppo senza che l'UTE abbia alcun potere discrezionale nella sua individuazione, la determinazione consensuale tra proprietario e Agenzia del territorio dei parametri della rendita, ivi compreso il saggio di interesse, a mezzo di conciliazione stragiudiziale ex art. 48 d.lgs. n. 546 del 1992, non è impugnabile né modificabile se non in caso di sopravvenuto mutamento delle condizioni o dei parametri posti a base dell'accordo che giustifichi il riesame della situazione, atteso che detta conciliazione ha natura equiparabile all'accertamento adesivo e che la determinazione del maggior tasso non si risolve in un errore di diritto legittimante la sua revisione ex art. 1969 c.c., non costituendo presupposto logico dell'accordo, ma oggetto della controversia poi concordata. Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 6718 del 10/03/2020 (Rv. 657386 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1969 …...
Prescrizione civile - decorrenza - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 21255 del 17/09/2013
Fatto illecito - Risarcimento del danno - Decorso della prescrizione - Conoscenza o conoscibilità della ricorrenza degli elementi costitutivi del diritto azionato - Fattispecie in tema di lesione della libertà negoziale, conseguente a stipula di contratto di transazione inconsapevolmente concluso dalla parte vittima di reato di corruzione in atti giudiziari. Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito inizia a decorrere non già dalla "data del fatto", inteso come fatto storico obiettivamente realizzato, bensì quando ricorrano presupposti di sufficiente certezza, in capo all'avente diritto, in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del diritto azionato, sì che gli stessi possano ritenersi, dal medesimo, conosciuti o conoscibili. (In forza di tale principio, la S.C. ha ritenuto che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da lesione della libertà negoziale - conseguente alla stipulazione di un contratto di transazione a condizioni economiche deteriori, per la parte vittima di reato di corruzione in atti giudiziari - fosse decorsa non dal momento della consumazione del reato, ma da quello della notifica, alla stessa, della richiesta di rinvio a giudizio degli imputati). Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 21255 del 17/09/2013   …...
Impugnazioni civili - revocazione (giudizio di) - motivi di revocazione - dolo - del giudice - Sentenza frutto di corruzione - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 21255 del 17/09/2013
Azione di risarcimento del danno - Esperibilità - Presupposto - Carenza di interesse ad impugnare ai sensi dell'art. 395, n. 6), cod. proc. civ. - Necessità - Condizioni. In virtù dei principi costituzionali del giusto processo e dell'effettività della tutela giurisdizionale, la previsione di cui all'art. 395, numero 6), cod. proc. civ. deve essere interpretata nel senso di non inibire alla parte, vittima di una sentenza pronunciata da giudice corrotto, la possibilità di agire direttamente per il risarcimento del danno ex art. 2043 cod. civ., allorché ricorra una situazione di oggettiva carenza di interesse ad avvalersi dell'impugnazione straordinaria, in ragione sia dell'impossibilità di soddisfare, attraverso l'eventuale pronuncia resa all'esito della fase rescissoria della revocazione, le pretese già in precedenza azionate in giudizio, sia della sopravvenienza di un fatto - nella specie, la conclusione di un contratto di transazione, stipulato nell'ignoranza della vicenda corruttiva - che esplichi effetto preclusivo in ordine alla attitudine della sentenza, frutto di corruzione, ad assumere autorità di cosa giudicata. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 21255 del 17/09/2013   …...
Divisione - divisione erria - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13942 del 03/08/2012
Divisione transattiva - Transazione divisoria - Nozione - Differenza - Regime. Il "discrimen" tra divisione transattiva, rescindibile ex art. 764, primo comma, cod. civ., e transazione divisoria, non rescindibile ex art. 764, secondo comma, cod. civ., né annullabile per errore ex art. 1969 cod. civ., non è costituito dalla natura transattiva di una controversia divisionale, ricorrente in entrambi i negozi, bensì dall'esistenza, nella prima e non nella seconda, di proporzionalità tra le attribuzioni patrimoniali e le quote di ciascuno dei partecipanti alla comunione. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13942 del 03/08/2012   …...
Transazione - invalidità - annullabilità - errore di diritto – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 72 del 03/01/2011
Contratto di transazione - Errore di diritto - Rilevanza - Limiti. In tema di contratto di transazione, ai sensi dell'art. 1969 cod. civ., è rilevante il solo errore di diritto sulla situazione costituente presupposto della "res controversa" (e, quindi, antecedente logico della transazione) e non anche quello che cade su una questione che sia stata oggetto di controversia o che avrebbe potuto formare oggetto di controversia. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 72 del 03/01/2011   …...
Divisione - divisione erria - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 20256 del 18/09/2009
Divisione transattiva e transazione divisoria - Differenza - Proporzione o meno tra le attribuzioni dei beni comuni e le quote spettanti - Rilevanza. Il "discrimen" tra divisione transattiva, rescindibile (art. 764, primo comma, cod. civ.), e transazione divisoria, non rescindibile (art. 764, secondo comma, cod. civ.), né annullabile per errore (art. 1969 cod. civ.), è costituito non dalla natura transattiva di una controversia divisionale, ricorrente in entrambi i negozi, bensì dall'esistenza (nella prima) o meno (nella seconda) di proporzionalità tra le attribuzioni patrimoniali e le quote di ciascuno dei partecipanti alla comunione. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 20256 del 18/09/2009   …...
Transazione - invalidità - annullabilità - errore di diritto – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7219 del 06/08/1997
Errore su situazione estranea all'oggetto della controversia - Annullabilità - Transazione divisoria - Inclusione. Poiché è rilevante l'errore di diritto sulla situazione costituente presupposto della "res controversa" e quindi antecedente logico della transazione - e come tale estranea al "caput controversum" - è annullabile (art. 1969 cod. civ.) la transazione divisoria conclusa nell'erroneo presupposto che un bene appartenesse interamente all'asse errio, anziché la metà, per esser l'altra metà del coniuge superstite, in regime di comunione legale dei beni con il "de cuius" (art. 177, primo comma, lett. a cod. civ.). Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7219 del 06/08/1997   …...
Divisione - divisione erria - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7219 del 06/08/1997
Divisione transattiva e transazione divisoria - Differenza - Proporzione o meno tra le attribuzioni dei beni comuni e le quote spettanti - Rilevanza. Il "discrimen" tra divisione transattiva, rescindibile (art. 764, primo comma, cod. civ.) e transazione divisoria, non rescindibile (art. 764, secondo comma, cod. civ.), ne' annullabile per errore (art. 1969 cod. civ.), è costituito non dalla natura transattiva di una controversia divisionale, ricorrente in entrambi i negozi, bensì dall'esistenza (nella prima) o meno (nella seconda) di proporzionalità tra le attribuzioni patrimoniali e le quote di ciascuno dei partecipanti alla comunione. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7219 del 06/08/1997   …...

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