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1943. Obbligazione di prestare fideiussione.

Art.1943. Obbligazione di prestare fideiussione.

0 Codice civile

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Documenti collegati:

Obbligazioni in genere - accollo Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 17362 del 16/06/2023 (Rv. 668058 - 01)
Accollo esterno liberatorio - Insolvenza del nuovo debitore al tempo della liberazione del debitore originario - Nozione - Autonomia rispetto alla nozione accolta nella legge fallimentare - Fondamento. L'insolvenza del delegato o dell'accollante, prevista dall'art. 1274, secondo comma, c.c., in presenza della quale è esclusa la liberazione del debitore originario, non coincide con quella prevista dagli artt. 5 e 67 l.fall., ma è quella dell'insolvenza civile di cui all'art. 1186 c.c., ed è riferibile in tal guisa a ogni situazione, anche temporanea e non irreversibile, che non consenta al delegato al pagamento o all'accollante di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, anche in conseguenza di una semplice situazione di difficoltà economica e patrimoniale idonea ad alterare in senso peggiorativo le garanzie patrimoniali offerte dal debitore, da valutarsi al momento dell'assunzione del debito originario da parte del nuovo soggetto, senza tener conto di fatti successivi a tale assunzione, a meno che essi non siano indicativi, in un'interpretazione secondo buona fede, della valenza effettiva di circostanze verificatesi anteriormente a tale assunzione. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 17362 del 16/06/2023 (Rv. 668058 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1274, Cod_Civ_art_1186, Cod_Civ_art_1299, Cod_Civ_art_1313, Cod_Civ_art_1626, Cod_Civ_art_1868, Cod_Civ_art_1943, Cod_Civ_art_1953 …...
Surrogazione del terzo acquirente nel rapporto di garanzia con il fideiussore del locatore – Cass. n. 2711/2021
Fidejussione - (nozione, caratteri, distinzioni) - Locazione - Vendita della cosa locata - Effetti - Surrogazione del terzo acquirente nel rapporto di garanzia con il fideiussore del locatore - Condizioni - Principio nell'interesse della legge. Locazione - trasferimento a titolo particolare della cosa locata (alienazione) - In genere. In tema di locazione, ove ricorrano i presupposti di cui all'art.1599 c.c., l'acquirente della cosa locata subentra "ex lege", ai sensi dell'art.1602 c.c., all'originario locatore, anche nel rapporto obbligatorio di garanzia costituito tra quest'ultimo e il suo fideiussore, soltanto se tale obbligazione possa ritenersi "derivante" dal contratto di locazione (in quanto ne abbia costituito una clausola da esso inscindibile) e non sia venuta meno per specifiche intese tra le parti originarie, dovendosi altrimenti ritenere inoperante la detta surrogazione legale, giacché l'autonomia del contratto di fideiussione rispetto al contratto principale di locazione esclude che l'attribuzione della garanzia "derivi" di regola da quest'ultimo, per gli effetti di cui al citato art.1602 c.c., nonostante il carattere accessorio da cui è contraddistinta, tanto sul piano genetico quanto su quello funzionale (Principio enunciato nell'interesse della legge, ex art. 363, comma 3, c.p.c.). Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 2711 del 04/02/2021 (Rv. 660397 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1599, Cod_Civ_art_1602, Cod_Civ_art_1943   …...

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