Cause di prelazione - patto commissorio - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 3532 del 11/02/2025 (Rv. 673977-01)Divieto del - Patto marciano - Liceità - Fondamento - Presupposti - Stima del bene oggettiva o affidata ad esperto indipendente - Necessità - Fattispecie.
Il divieto del patto commissorio sancito dall'art. 2744 c.c. non opera quando nell'operazione negoziale sia inserito un patto marciano (in forza del quale, nell'eventualità di inadempimento del debitore, il creditore vende il bene, previa stima, versando al debitore l'eccedenza del prezzo rispetto al credito), trattandosi di clausola lecita, che persegue lo stesso scopo del pegno irregolare ex art. 1851 c.c. ed è ispirata alla medesima ratio di evitare approfittamenti del creditore in danno del debitore, purché le parti abbiano previsto, al momento della sua stipulazione, che, nel caso ed all'epoca dell'inadempimento, sia compiuta una stima della cosa, entro tempi certi e modalità definite, che assicuri una valutazione imparziale, ancorata a parametri oggettivi ed automatici oppure affidata ad una persona indipendente ed esperta, la quale a tali parametri debba fare riferimento. (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva accertato la natura illecita di un contratto di vendita con il quale la debitrice, per un prezzo vile, aveva venduto al creditore il proprio immobile, senza che fossero indicate le modalità di pagamento e con l'intesa di retrovendita ad un prezzo sottostimato considerato quale valore attuale).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 3532 del 11/02/2025 (Rv. 673977-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1322, Cod_Civ_art_1343, Cod_Civ_art_1851, Cod_Civ_art_2744, Cod_Civ_art_1349 …...
Società' - di capitali Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 22375 del 25/07/2023 (Rv. 668462 - 01)Patti parasociali - Clausola "roulette russa" - Validità - Interesse di entrambi i soci - Sussistenza.
La clausola cd. "russian roulette", contenuta in un patto parasociale, è valida, in quanto soddisfa l'interesse dei soci paciscenti ad evitare la possibile paralisi del funzionamento dell'assemblea derivante dalla contrapposizione del loro paritetico peso nell'esercizio del diritto di voto, sicché deve negarsi che la determinazione del suo contenuto sia rimessa all'unilaterale arbitrio di un socio a danno dell'altro.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 22375 del 25/07/2023 (Rv. 668462 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1346, Cod_Civ_art_1349, Cod_Civ_art_1325, Cod_Civ_art_1418, Cod_Civ_art_2351 …...
Determinazione del prezzo definitivo rimesso all'equo apprezzamento del terzo – Cass. n. 16648/2022Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - oggetto (nozione, caratteri, distinzioni) - determinabilità - determinazione deferita ad un terzo - Compravendita di azioni - Determinazione del prezzo definitivo rimesso all'equo apprezzamento del terzo - Disaccordo sulla nomina di quest'ultimo - Presenza di clausola compromissoria - Determinazione del prezzo da parte degli arbitri - Impugnazione - Disciplina prevista per la determinazione di cui all'art. 1349 c.c. - Esclusione - Impugnazione per nullità ex art. 829 c.p.c. - Necessità.
Ove, in relazione ad un contratto di compravendita di azioni, le parti convengano che il prezzo delle stesse venga stabilito da un terzo, ex art. 1349, comma 1 c.c. ma, a causa del mancato accordo sulla nomina, attivino un giudizio arbitrale all'esito del quale sia determinato il prezzo definitivo delle azioni, l'impugnazione del lodo sarà governata dalla normativa speciale di cui agli artt. 806 e 827 e segg. c.p.c., restando esclusa la possibilità di impugnazione del lodo per "manifesta iniquità ed erroneità" ex art. 1349 c.c..
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 16648 del 23/05/2022 (Rv. 664873 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1349, Cod_Proc_Civ_art_827, Cod_Proc_Civ_art_829
Corte
Cassazione
16648
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Responsabilita' patrimoniale - cause di prelazione - patto commissorio -divieto del – Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 844 del 17/01/2020 (Rv. 656813 - 01)Patto marciano - Liceità - Fondamento - Presupposti - Stima del bene oggettiva o affidata ad esperto indipendente - Necessità - Fattispecie.
Il divieto del patto commissorio sancito dall'art. 2744 c.c. non opera quando nell'operazione negoziale (nella specie, una vendita immobiliare con funzione di garanzia) sia inserito un patto marciano (in forza del quale, nell'eventualità di inadempimento del debitore, il creditore vende il bene, previa stima, versando al debitore l'eccedenza del prezzo rispetto al credito), trattandosi di clausola lecita, che persegue lo stesso scopo del pegno irregolare ex art. 1851 c.c. ed è ispirata alla medesima "ratio" di evitare approfittamenti del creditore in danno del debitore, purché le parti abbiano previsto, al momento della sua stipulazione, che, nel caso ed all'epoca dell'inadempimento, sia compiuta una stima della cosa, entro tempi certi e modalità definite, che assicuri una valutazione imparziale, ancorata a parametri oggettivi ed automatici oppure affidata ad una persona indipendente ed esperta, la quale a tali parametri debba fare riferimento.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 844 del 17/01/2020 (Rv. 656813 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1322, Cod_Civ_art_1343, Cod_Civ_art_1851, Cod_Civ_art_2744, Cod_Civ_art_1349
RESPONSABILITA' PATRIMONIALE
CAUSE DI PRELAZIONE
DIVIETO DEL PATTO COMMISSORIO
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Requisiti (elementi del contratto) - oggetto (nozione, caratteri, distinzioni) - Corte di Cassazione Sez. 2 - , Sentenza n. 3835 del 08/02/2019Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - oggetto (nozione, caratteri, distinzioni) - determinabilità - determinazione deferita ad un terzo - Omissione - Richiesta della parte di condanna dell'altra all'adempimento della prestazione - Determinazione da parte del giudice - Possibilità – Fattispecie - Corte di Cassazione Sez. 2 - , Sentenza n. 3835 del 08/02/2019
Qualora il terzo - cui sia stato demandato dalle parti il relativo compito - non addivenga alla determinazione della prestazione dedotta in contratto, né ad essa provvedano le parti direttamente, e una di esse adisca il giudice chiedendo la condanna della controparte all'adempimento della prestazione, la relativa controversia - che ha per oggetto il predetto adempimento e il necessario presupposto della determinazione della prestazione da eseguire - può essere risolta direttamente, anche per il principio generale dell'economia processuale, dal giudice, con una decisione il cui risultato ha la funzione di integrare, quanto alla determinazione e secondo la "ratio" dell'art. 1349 c.c., il contratto nel suo manchevole elemento.
(Nella specie, la S.C, in applicazione del principio, ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso di poter individuare giudizialmente, al posto del terzo, la superfice da distaccare in base agli accordi di divisione, nell'assunto che non fosse manifestamente iniqua la compiuta valutazione tecnica di non determinazione dell'oggetto del contratto).
Corte di Cassazione Sez. 2 - , Sentenza n. 3835 del 08/02/2019
Cod_Civ_art_1349, Cod_Civ_art_2932 …...
Arbitrato - arbitri - compenso – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 16594 del 05/08/2016Arbitrato irrituale - Determinazione del compenso - Attribuzione al Consiglio dell'ordine degli avvocati - Ammissibilità - Fondamento.
In tema di arbitrato, qualora il lodo preveda che la quantificazione del compenso degli arbitri sarà effettuata dal Consiglio dell'ordine degli avvocati, l'accettazione del lodo integra una convenzione tra le parti, riconducibile all'art. 1349 c.c., che determina l'inapplicabilità dell'art. 814 c.p.c. (Fattispecie anteriore al d.lgs. n. 40 del 2006).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 16594 del 05/08/2016
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Arbitrato - perizia contrattuale Corte di Cassazione Sez.1, Sentenza n.13379 del 12/06/2014Mandato conferito a terzo arbitratore - Contratto di conferimento del relativo incarico professionale o di mandato al terzo - Risoluzione per inadempimento - Configurabilità - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez.1, Sentenza n.13379 del 12/06/2014
In tema di determinazione della prestazione rimessa ad un terzo, il contratto di conferimento di incarico professionale o di mandato al terzo arbitratore non può essere risolto per inadempimento ex artt. 1453 e 1455 cod. civ., ostandovi la previsione dell'art. 1349, cod. civ., che consente l'impugnazione della determinazione di quest'ultimo solo se manifestamente iniqua o erronea ("arbitrium boni viri") o in presenza di comprovata malafede ("arbitrium merum"), che, altrimenti, resterebbe vanificata.
Corte di Cassazione Sez.1, Sentenza n.13379 del 12/06/2014
Riferimenti normativi:Cod. Civ. art. 1349,Cod. Civ. art. 1453,Cod. Civ. art. 1455 …...
arbitrato - perizia contrattuale – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10023 del 12/05/2005Nozione - Differenza dall'arbitrato libero - Effetti - Perizia sul valore del bene - Valutazione in concreto - Necessità - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10023 del 12/05/2005
La perizia contrattuale, con la quale le parti deferiscono ad uno o più terzi, scelti per la loro particolare competenza tecnica, il compito di formulare un apprezzamento tecnico che essi si impegnano ad accettare come diretta espressione della loro volontà negoziale, si inserisce in una fattispecie negoziale diretta ad eliminare, su basi transattive o conciliative, una controversia insorta tra le parti, mediante mandato conferito ad un terzo, così come avviene nell'arbitrato libero, dal quale si differenzia per il diverso oggetto del contrasto, che attiene ad una questione tecnica e non giuridica (come nell'arbitrato libero), ma non per gli effetti, dato che in entrambi il contrasto è superato mediante la creazione di un nuovo assetto di interessi dipendente dal responso del terzo, che le parti si impegnano preventivamente a rispettare. Ne consegue che, qualora le parti abbiano demandato ai periti una perizia contrattuale sul valore della cosa, il parere da essi restituito deve indicare detto valore non in astratto, ma con riferimento al caso concreto, quantificandolo esplicitamente o almeno in modo che sia determinabile sulla base di elementi prestabiliti, desumibili da obbiettivi elementi già in possesso delle parti o agevolmente riscontrabili, restando altrimenti non conseguibile lo scopo perseguito dalle parti con il conferimento del mandato. (Nella specie la Corte Suprema ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto nulla la relazione dei periti - riguardante un autoveicolo oggetto di indennizzo assicurativo - che aveva indicato il valore del veicolo in astratto, senza accertare, come previsto dalla polizza, "l'esattezza delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali" sulle condizioni di efficienza del veicolo nel momento in cui era stato assicurato e in quello del sinistro).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10023 del 12/05/2005
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arbitrato - perizia contrattuale – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 5678 del 16/03/2005
Decisione dei periti - Impugnabilità - Criteri - Conseguenze in tema di impugnazioni per "errores in procedendo" ovvero "in iudicando". Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 5678 del 16/03/2005
Nella perizia contrattuale, la decisione dei periti è impugnabile (analogamente a quanto previsto per l'arbitrato irrituale) soltanto attraverso le tipiche azioni di annullamento e di risoluzione per inadempimento dei contratti, e non anche attraverso gli strumenti previsti dal codice di rito civile per i lodi rituali, con la conseguenza che eventuali errori "in procedendo" o "in iudicando", comprensivi della violazione dei principi della collegialità e del contraddittorio, rilevano soltanto se siano sfociati in cause di invalidità (incapacità o vizi del consenso) o di risoluzione della perizia stessa.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 5678 del 16/03/2005
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