Codice Civile Libro Quarto: DELLE OBBLIGAZIONI Titolo I: DELLE OBBLIGAZIONI IN GENERALE Capo III: DELL'ADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI Art.1221. Effetti della mora sul rischio.
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 1221. Effetti della mora sul rischio.
1. Il debitore che è in mora non è liberato per la sopravvenuta impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, se non prova che l'oggetto della prestazione sarebbe ugualmente perito presso il creditore.
2. In qualunque modo sia perita o smarrita una cosa illecitamente sottratta, la perdita di essa non libera chi l'ha sottratta dall'obbligo di restituirne il valore.
la giurisprudenza
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