Codice Civile Libro Quarto: DELLE OBBLIGAZIONI Titolo I: DELLE OBBLIGAZIONI IN GENERALE Capo II: DELL'ADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI Sezione I: DELL'ADEMPIMENTO IN GENERALE Sezione II: DEL PAGAMENTO CON SURROGAZIONE Sezione III: DELLA MORA DEL CREDITORE Art.1217. Obbligazioni di fare.
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 1217. Obbligazioni di fare.
1. Se la prestazione consiste in un fare, il creditore è costituito in mora mediante l'intimazione di ricevere la prestazione o di compiere gli atti che sono da parte sua necessari per renderla possibile.
2. L'intimazione può essere fatta nelle forme d'uso.
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