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Promessa di pagamento e ricognizione del debito – Cass. n. 2091/2022

Obbligazioni in genere - promesse unilaterali - promessa di pagamento e ricognizione del debito - Ricognizione di debito - Natura giuridica - Effetti - Rapporto fondamentale - Esistenza - Necessità - Onere probatorio del creditore - Esclusione - Facoltà di prova del debitore - Contenuto e limiti.

 

La promessa di pagamento, al pari della ricognizione di debito, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell'art. 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della "causa debendi", comportante una semplice "relevatio ab onere probandi" per la quale il destinatario della promessa è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria e che, oltre ad essere preesistente, può anche nascere contemporaneamente alla dichiarazione di promessa (o trovarsi "in itinere" al momento di questa), ma della cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, con il conseguente venir meno di ogni effetto vincolante della promessa stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione ovvero un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 2091 del 25/01/2022 (Rv. 663945 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1988, Cod_Civ_art_2697

 

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