Codice Civile Libro Terzo: DELLA PROPRIETA' Titolo VI: DELLE SERVITU' PREDIALI Capo VIII: DI ALCUNE SERVITU' IN MATERIA DI ACQUE Sezione I: DELLA SERVITU' DI PRESA O DI DERIVAZIONE DI ACQUA Sezione II: DELLA SERVITU' DEGLI SCOLI E DEGLI AVANZI DI ACQUA Art.1098. Divieto di deviare acque di scolo o avanzi d'acqua.
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 1098. Divieto di deviare acque di scolo o avanzi d'acqua.
1. Il proprietario del fondo vincolato alla restituzione degli scoli o degli avanzi d'acqua non può deviarne una parte qualunque adducendo di avervi introdotto una maggiore quantità di acqua viva o un diverso corpo, ma deve lasciarli discendere nella totalità a favore del fondo dominante.
Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice civile - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello