Codice Civile Libro Terzo: della proprieta' Titolo II: della proprieta' Capo II: della proprieta' fondiaria Sezione I: disposizioni generali Sezione II: del riordinamento della proprieta' rurale Sezione III: della bonifica integrale Sezione IV: dei vincoli idrogeologici e delle difese fluviali Sezione V: della proprieta' edilizia Sezione VI: delle distanze nelle costruzioni, piantagioni e scavi, e dei muri, fossi e siepi interposti tra i fondi Sezione VII: delle luci e delle vedute Sezione VIII: dello stillicidio Sezione IX: delle acque Art.909. Diritto sulle acque esistenti nel fondo.
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 909. Diritto sulle acque esistenti nel fondo.
1. Il proprietario del suolo ha il diritto di utilizzare le acque in esso esistenti, salve le disposizioni delle leggi speciali per le acque pubbliche e per le acque sotterranee.
2. Egli può anche disporne a favore d'altri, qualora non osti il diritto di terzi; ma, dopo essersi servito delle acque, non può divertirle in danno d'altri fondi.
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