Codice Civile Libro Terzo: della proprieta' Titolo II: della proprieta' Capo II: della proprieta' fondiaria Sezione I: disposizioni generali Sezione II: del riordinamento della proprieta' rurale Sezione III: della bonifica integrale Sezione IV: dei vincoli idrogeologici e delle difese fluviali Sezione V: della proprieta' edilizia Sezione VI: delle distanze nelle costruzioni, piantagioni e scavi, e dei muri, fossi e siepi interposti tra i fondi Art.891. Distanze per canali e fossi.
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 891. Distanze per canali e fossi.
1. Chi vuole scavare fossi o canali presso il confine, se non dispongono in modo diverso i regolamenti locali, deve osservare una distanza eguale alla profondità del fosso o canale. La distanza si misura dal confine al ciglio della sponda più vicina, la quale deve essere a scarpa naturale ovvero munita di opere di sostegno. Se il confine si trova in un fosso comune o in una via privata, la distanza si misura da ciglio a ciglio o dal ciglio al lembo esteriore della via.
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