Codice Civile Libro Terzo: della proprieta' Titolo II: della proprieta' Capo II: della proprieta' fondiaria Sezione I: disposizioni generali Art.842. Caccia e pesca.
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 842. Caccia e pesca.
1. Il proprietario di un fondo non può impedire che vi si entri per l'esercizio della caccia, a meno che il fondo sia chiuso nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia o vi siano colture in atto suscettibili di danno.
2. Egli può sempre opporsi a chi non è munito della licenza rilasciata dall'autorità.
3. Per l'esercizio della pesca occorre il consenso del proprietario del fondo.
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