Codice Civile Libro Terzo: della proprieta' Titolo I: dei beni Capo I: dei beni in generale Sezione I: dei beni nell'ordine corporativo Sezione II: dei beni immobili e mobili Sezione III: dei frutti Art.821. Acquisto dei frutti.
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 821. Acquisto dei frutti.
1. I frutti naturali appartengono al proprietario della cosa che li produce, salvo che la loro proprietà sia attribuita ad altri. In quest'ultimo caso la proprietà si acquista con la separazione.
2. Chi fa propri i frutti deve, nei limiti del loro valore, rimborsare colui che abbia fatto spese per la produzione e il raccolto.
3. I frutti civili si acquistano giorno per giorno, in ragione della durata del diritto.
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