articolo vigente
Articolo vigente
Art. 803. Revocazione per sopravvenienza di figli.
1. Le donazioni fatte da chi non aveva o ignorava di avere figli o discendenti al tempo della donazione, possono essere revocate per la sopravvenienza o l'esistenza di un figlio o discendente del donante. Possono inoltre essere revocate per il riconoscimento di un figlio, salvo che si provi che al tempo della donazione il donante aveva notizia dell'esistenza del figlio.
2. La revocazione può essere domandata anche se il figlio del donante era già concepito al tempo della donazione.
modifiche - note
COMMENTI
(1) Articolo così sostituito dall'art. 88, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
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PRECEDENTE FORMULAZIONE
Art. 803. Revocazione per sopravvenienza di figli.
1. Le donazioni, fatte da chi non aveva o ignorava di avere figli o discendenti legittimi al tempo della donazione, possono essere revocate per la sopravvenienza o l'esistenza di un figlio o discendente legittimo del donante. Possono inoltre essere revocate per il riconoscimento di un figlio naturale, fatto entro due anni dalla donazione, salvo che si provi che al tempo della donazione il donante aveva notizia dell'esistenza del figlio. (1)
2. La revocazione può essere domandata anche se il figlio del donante era già concepito al tempo della donazione.
(1) La Corte Costituzionale con sentenza 3 luglio 2000, n. 250 ha dichiarato l'illegittimità del presente comma nella parte in cui prevede che in caso di sopravvenienza di un figlio naturale la donazione possa essere revocata solo se il riconoscimento del figlio sia intervenuto entro due anni dalla donazione.
la giurisprudenza
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