Codice Civile Libro Secondo: delle successioni Titolo V: delle donazioni Capo IV: della revocazione della donazioni Art.801. Revocazione per ingratitudine.
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 801. Revocazione per ingratitudine.
1. La domanda di revocazione per ingratitudine non può essere proposta che quando il donatario ha commesso uno dei fatti previsti dai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 463, ovvero si è reso colpevole d'ingiuria grave verso il donante o ha dolosamente arrecato grave pregiudizio al patrimonio di lui o gli ha rifiutato indebitamente gli alimenti dovuti ai sensi degli articoli 433 435 e 436.
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