Codice Civile Libro Secondo: delle successioni Titolo V: delle donazioni Capo II: della capacita' di disporre e di ricevere per donazione Art.778. Mandato a donare.
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 778. Mandato a donare.
1. È nullo il mandato con cui si attribuisce ad altri la facoltà di designare la persona del donatario o di determinare l'oggetto della donazione.
2. È peraltro valida la donazione a favore di persona che un terzo sceglierà tra più persone designate dal donante o appartenenti a determinate categorie, o a favore di una persona giuridica tra quelle indicate dal donante stesso.
3. È del pari valida la donazione che ha per oggetto una cosa che un terzo determinerà tra più cose indicate dal donante o entro i limiti di valore dal donante stesso stabiliti.
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