Codice Civile Libro Secondo: delle successioni Titolo V: delle donazioni Capo II: della capacita' di disporre e di ricevere per donazione Art.777. Donazioni fatte da rappresentanti di persone incapaci.
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 777. Donazioni fatte da rappresentanti di persone incapaci.
1. Il padre e il tutore non possono fare donazioni per la persona incapace da essi rappresentata.
2. Sono consentite, con le forme abilitative richieste, le liberalità in occasione di nozze a favore dei discendenti dell'interdetto o dell'inabilitato.
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