Codice Civile Libro Secondo: delle successioni Titolo V: delle donazioni Capo I: disposizioni generali Art.771. Donazione di beni futuri.
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 771. Donazione di beni futuri.
1. La donazione non può comprendere che i beni presenti del donante. Se comprende beni futuri, è nulla rispetto a questi, salvo che si tratti di frutti non ancora separati.
2. Qualora oggetto della donazione sia una universalità di cose e il donante ne conservi il godimento trattenendola presso di sé, si considerano comprese nella donazione anche le cose che vi si aggiungono successivamente, salvo che dall'atto risulti una diversa volontà.
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