Codice Civile Libro Secondo: delle successioni Titolo IV: della divisione Capo IV: degli effetti della divisione e della garanzia delle quote Art.758. Garanzia tra coeredi.
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 758. Garanzia tra coeredi.
1. I coeredi si devono vicendevole garanzia per le sole molestie ed evizioni derivanti da causa anteriore alla divisione.
2. La garanzia non ha luogo, se è stata esclusa con clausola espressa nell'atto di divisione, o se il coerede soffre l'evizione per propria colpa.
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