Codice Civile Libro Secondo: delle successioni Titolo IV: della divisione Capo III: del pagamento dei debiti Art.756. Esenzione del legatario dal pagamento dei debiti.
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 756. Esenzione del legatario dal pagamento dei debiti.
1. Il legatario non è tenuto a pagare i debiti ereditari, salvo ai creditori l'azione ipotecaria sul fondo legato e l'esercizio del diritto di separazione; ma il legatario che ha estinto il debito di cui era gravato il fondo legato subentra nelle ragioni del creditore contro gli eredi.
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