Contributo di ricostruzione post- sismica – Cass. n. 2510/2022Successioni "mortis causa" - successione necessaria - reintegrazione della quota di riserva dei legittimari - azione di riduzione (lesione della quota di riserva) - effetti - restituzione degli immobili - Collazione - Contributo di ricostruzione post- sismica ex art. 3, d.l. n. 79 del 1968, conv. dalla l. n. 241 del 1968 - Correlazione col fabbricato da ricostruire - Conseguenze - Inclusione nel valore della "res donata" ai fini della stima - Necessità.
Il contributo di ricostruzione post-sismica ex art. 3 del d.l. n. 79 del 1968, convertito in legge n. 241 del 1968, si pone in rapporto di correlazione con la proprietà del fabbricato da ricostruire, sicché gli interventi di ricostruzione, ove eseguiti da parte del donatario avvalendosi dei contributi statali erogati a tal fine, vanno considerati come ricompresi nel valore della "res" donata, ai fini della stima del bene nell'ottica della collazione, nonché ai fini dell'azione di riduzione, atteso il rinvio alle norme dettate in tema di collazione dall'art. 556 c.c.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2510 del 27/01/2022 (Rv. 663816 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0556, Cod_Civ_art_0747, Cod_Civ_art_0748
Corte
Cassazione
2510
2022 …...
Formazione dello stato attivo dell'eredita' – Cass. n. 29247/2020Divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali - formazione dello stato attivo dell'eredita' - collazione ed imputazione - resa dei conti - collazione d'immobili - miglioramenti, spese, deterioramenti - Applicabilità dell'art. 748 c.c. in favore del donatario nudo proprietario - Fondamento.
In tema di collazione ereditaria d'immobili, la deduzione per migliorie e spese ex art. 748 c.c. spetta anche al donatario nudo proprietario che provi di aver migliorato il bene donatogli dal "de cuius" con riserva di usufrutto, dovendosi evitare che i coeredi non donatari possano ricevere un'indebita locupletazione dalle opere eseguite a spese del nudo proprietario, ottenendo la collazione di beni di valore superiore a quelli donati, per effetto di sacrifici patrimoniali da questi solo sopportati.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 29247 del 22/12/2020
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0748, Cod_Civ_art_0796
corte
cassazione
29247
2020 …...
Divisione - divisione erria - operazioni divisionali - formazione dello stato attivo dell'er' - collazione ed imputazione - resa dei conti – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 20041 del 06/10/2016Collazione d'immobili - miglioramenti, spese, deterioramenti - Nozione – Mutamento della destinazione urbanistica successivamente all’alienazione del fondo da parte del donatario - Esclusione - Fondamento.
In tema di scioglimento della comunione erria, la collazione per imputazione di un immobile che, successivamente alla sua alienazione da parte del donatario, ma anteriormente all’apertura della successione, abbia subito un incremento di valore per effetto di una destinazione edificatoria insussistente all'atto dell'alienazione suddetta, va eseguita stimando il valore del bene al momento dell’apertura della successione e, dunque, tenendo conto anche di tale sopravvenuta attitudine urbanistica la quale, non dipendendo da un’attività del donatario o del terzo diretta ad incrementare il valore del bene, né essendo correlativa ad un esborso del donatario o all’arricchimento, corrispondente al valore delle opere realizzate, che il terzo abbia voluto porre in essere in favore di quello, non corrisponde alla finalità che sottende il regime dei miglioramenti della res “donata” e, pertanto, non ne condivide la disciplina.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 20041 del 06/10/2016
  …...
Divisione - divisione erria - operazioni divisionali - formazione dello stato attivo dell'er' - collazione ed imputazione - resa dei conti – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 20041 del 06/10/2016Collazione d'immobili - miglioramenti, spese, deterioramenti - Nozione – Mutamento della destinazione urbanistica successivamente all’alienazione del fondo da parte del donatario - Esclusione - Fondamento.
In tema di scioglimento della comunione erria, la collazione per imputazione di un immobile che, successivamente alla sua alienazione da parte del donatario, ma anteriormente all’apertura della successione, abbia subito un incremento di valore per effetto di una destinazione edificatoria insussistente all'atto dell'alienazione suddetta, va eseguita stimando il valore del bene al momento dell’apertura della successione e, dunque, tenendo conto anche di tale sopravvenuta attitudine urbanistica la quale, non dipendendo da un’attività del donatario o del terzo diretta ad incrementare il valore del bene, né essendo correlativa ad un esborso del donatario o all’arricchimento, corrispondente al valore delle opere realizzate, che il terzo abbia voluto porre in essere in favore di quello, non corrisponde alla finalità che sottende il regime dei miglioramenti della res “donata” e, pertanto, non ne condivide la disciplina.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 20041 del 06/10/2016
  …...
Successioni "mortis causa" - successione necessaria - reintegrazione della quota di riserva dei legittimari - azione di riduzione (lesione della quota di riserva) - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12919 del 24/07/2012Lesione della quota di legittima - Nozione - Determinazione del valore della massa erria e della porzione disponibile - Accertamento - Necessità - Criteri di calcolo del "relictum" e del "donatum".
In tema di successione necessaria, per accertare la lesione della quota di riserva va determinato il valore della massa erria, quello della quota disponibile e della quota di legittima. A tal fine, occorre procedere alla formazione del compendio dei beni relitti ed alla determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione; quindi, alla detrazione dal "relictum" dei debiti, da valutare con riferimento alla stessa data; e, ancora, alla riunione fittizia, cioè meramente contabile, tra attivo netto e "donatum", costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, da stimare, in relazione ai beni immobili ed ai beni mobili, secondo il loro valore al momento dell'apertura della successione (artt. 747 e 750 cod. civ.) e, con riferimento al valore nominale, quanto alle donazioni in denaro (art. 751 cod. civ.). Devono calcolarsi, poi, la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma tra il valore del "relictum" al netto ed il valore del "donatum" ed imputarsi, infine, le liberalità fatte al legittimario, con conseguente diminuzione, in concreto, della quota ad esso spettante (art. 564 cod. civ.).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12919 del 24/07/2012 …...
Locazione - affitto - affittuario - poteri – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 19162 del 29/09/2005Iniziative dell'affittuario idonee all'incremento del reddito della cosa - Conseguenze - Automatico diritto allo indennizzo per migliorie - Esclusione - Diritto di ritenzione - Esclusione - Fondamento.
In tema di affitto di cosa produttiva, l'art. 1620 attribuisce all'affittuario la facoltà di prendere ogni iniziativa idonea ad incrementare il reddito della cosa medesima; l'esercizio di tale facoltà non può , però, tradursi in obblighi a carico del locatore e non può , pertanto, di per sè costituire titolo per pretendere da quest'ultimo indennità per miglioramenti effettuati in attuazione di dette iniziative. Ne consegue che in nessun caso l'affittuario ha il diritto di ritenere l'azienda affittata fino a quando gli venga corrisposta l'indennità o eventuale altra somma, sempre che dovute. Né rileva che il diritto di ritenzione sia previsto in materia di enfiteusi, di possesso di buona fede o in favore del coerede che conferisca un bene in natura, atteso che le norme che prevedono il diritto di ritenzione hanno natura eccezionale e non sono perciò suscettibili di applicazione analogica.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 19162 del 29/09/2005
  …...
Successioni "mortis causa" - Successione necessaria - Reintegrazione della quota di riserva dei legittimari – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 11873 del 01/12/1993Azione di riduzione (lesione della quota di riserva) - Determinazione della porzione disponibile - Riunione fittizia - Lesione di legittima - Accertamento - Criteri.
Per accertare la lesione di legittima è necessario determinare il valore della massa erria e, quello, quindi, della quota disponibile e della quota di legittima, che della massa erria costituiscono una frazione, procedendo, anzitutto, alla formazione della massa dei beni relitti ed alla determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione, alla detrazione dal "relictum" dei debiti da valutare con riferimento alla stessa data, alla riunione fittizia (cioè, con operazione meramente contabile) tra attivo netto e "donatum", costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, da stimare secondo il loro valore al momento dell'apertura della successione (artt. 747 e 750 cod. civ., rispettivamente relativi ai beni immobili ed ai beni mobili) e con riferimento al valore nominale, quanto alle donazioni in denaro (art. 751 cod. civ.), calcolando, poi, la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma del valore del "relictum" al netto e del valore del "donatum" ed imputando, infine, le liberalità fatte al legittimario con conseguente diminuzione, in concreto, della quota ad esso spettante (art. 564 cod. civ.).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 11873 del 01/12/1993
  …...
Successioni "mortis causa" - Successione necessaria - Reintegrazione della quota di riserva dei legittimari – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 11873 del 01/12/1993Azione di riduzione (lesione della quota di riserva) - Determinazione della porzione disponibile - Riunione fittizia - Lesione di legittima - Accertamento - Criteri.
Per accertare la lesione di legittima è necessario determinare il valore della massa erria e, quello, quindi, della quota disponibile e della quota di legittima, che della massa erria costituiscono una frazione, procedendo, anzitutto, alla formazione della massa dei beni relitti ed alla determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione, alla detrazione dal "relictum" dei debiti da valutare con riferimento alla stessa data, alla riunione fittizia (cioè, con operazione meramente contabile) tra attivo netto e "donatum", costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, da stimare secondo il loro valore al momento dell'apertura della successione (artt. 747 e 750 cod. civ., rispettivamente relativi ai beni immobili ed ai beni mobili) e con riferimento al valore nominale, quanto alle donazioni in denaro (art. 751 cod. civ.), calcolando, poi, la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma del valore del "relictum" al netto e del valore del "donatum" ed imputando, infine, le liberalità fatte al legittimario con conseguente diminuzione, in concreto, della quota ad esso spettante (art. 564 cod. civ.).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 11873 del 01/12/1993
  …...
Successioni "mortis causa" - Successione necessaria - Reintegrazione della quota di riserva dei legittimari – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 11873 del 01/12/1993Azione di riduzione (lesione della quota di riserva) - Determinazione della porzione disponibile - Riunione fittizia - Lesione di legittima - Accertamento - Criteri.
Per accertare la lesione di legittima è necessario determinare il valore della massa erria e, quello, quindi, della quota disponibile e della quota di legittima, che della massa erria costituiscono una frazione, procedendo, anzitutto, alla formazione della massa dei beni relitti ed alla determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione, alla detrazione dal "relictum" dei debiti da valutare con riferimento alla stessa data, alla riunione fittizia (cioè, con operazione meramente contabile) tra attivo netto e "donatum", costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, da stimare secondo il loro valore al momento dell'apertura della successione (artt. 747 e 750 cod. civ., rispettivamente relativi ai beni immobili ed ai beni mobili) e con riferimento al valore nominale, quanto alle donazioni in denaro (art. 751 cod. civ.), calcolando, poi, la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma del valore del "relictum" al netto e del valore del "donatum" ed imputando, infine, le liberalità fatte al legittimario con conseguente diminuzione, in concreto, della quota ad esso spettante (art. 564 cod. civ.).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 11873 del 01/12/1993
  …...
Successioni "mortis causa" - Successione necessaria - Reintegrazione della quota di riserva dei legittimari – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 11873 del 01/12/1993Azione di riduzione (lesione della quota di riserva) - Determinazione della porzione disponibile - Riunione fittizia - Lesione di legittima - Accertamento - Criteri.
Per accertare la lesione di legittima è necessario determinare il valore della massa erria e, quello, quindi, della quota disponibile e della quota di legittima, che della massa erria costituiscono una frazione, procedendo, anzitutto, alla formazione della massa dei beni relitti ed alla determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione, alla detrazione dal "relictum" dei debiti da valutare con riferimento alla stessa data, alla riunione fittizia (cioè, con operazione meramente contabile) tra attivo netto e "donatum", costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, da stimare secondo il loro valore al momento dell'apertura della successione (artt. 747 e 750 cod. civ., rispettivamente relativi ai beni immobili ed ai beni mobili) e con riferimento al valore nominale, quanto alle donazioni in denaro (art. 751 cod. civ.), calcolando, poi, la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma del valore del "relictum" al netto e del valore del "donatum" ed imputando, infine, le liberalità fatte al legittimario con conseguente diminuzione, in concreto, della quota ad esso spettante (art. 564 cod. civ.).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 11873 del 01/12/1993
  …...
Successione mortis causa - Successione necessaria - Reintegrazione della quota di riserva dei legittimari - Azione di riduzione (lesione della quota di riserva) – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 649 del 23/01/1991Determinazione della porzione disponibile. In genere - Determinazione della quota di riserva - Valore dei beni relitti o donati - Valutazione con riferimento al momento della apertura della successione - Valore di un fondo agricolo con annessi fabbricati rurali - Valutazione - Mutamenti della destinazione sopravvenuti al momento dell'apertura della successione - Irrilevanza.
In tema di reintegrazione degli eredi legittimari, per determinare, nel patrimonio errio, la quota disponibile e quella di riserva, il valore dei beni relitti o donati deve valutarsi in riferimento al momento dell'apertura della successione, e, pertanto, ove si tratti, di fondo agricolo con annessi fabbricati rurali, prescindendo da sopravvenuti mutamenti della loro destinazione.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 649 del 23/01/1991
  …...
Divisione - Divisione erria - Operazioni divisionali - Formazione dello stato attivo dell'eredità - Collazione ed imputazione – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 649 del 23/01/1991Collazione d'immobili - Miglioramenti, spese, deterioramenti. Affrancazione del fondo enfiteutico - Detrazione del valore dell'immobile - Onere probatorio del donatario.
In tema di collazione erria, fra i miglioramenti apportati all'immobile dal donatario, che, a norma dell'art. 748 cod. civ., debbono essere detratti dal valore dell'immobile (sicché di essi non può tenersi conto nella riunione fittizia), deve ritenersi compresa l'affrancazione del fondo enfiteutico, sempreché il donatario provi (eventualmente anche a mezzo di presunzioni) di avervi provveduto a propria cura e spese.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 649 del 23/01/1991
  …...
Successione mortis causa - Successione necessaria - Reintegrazione della quota di riserva dei legittimari - Azione di riduzione (lesione della quota di riserva) – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 649 del 23/01/1991Determinazione della porzione disponibile - In genere - Determinazione della quota di riserva - Valore dei beni relitti o donati - Valutazione con riferimento al momento della apertura della successione - Valore di un fondo agricolo con annessi fabbricati rurali - Valutazione - Mutamenti della destinazione sopravvenuti al momento dell'apertura della successione - Irrilevanza.
In tema di reintegrazione degli eredi legittimari, per determinare, nel patrimonio errio, la quota disponibile e quella di riserva, il valore dei beni relitti o donati deve valutarsi in riferimento al momento dell'apertura della successione, e, pertanto, ove si tratti, di fondo agricolo con annessi fabbricati rurali, prescindendo da sopravvenuti mutamenti della loro destinazione.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 649 del 23/01/1991
  …...
Divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali - formazione dello stato attivo dell'eredità - collazione ed imputazione - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4381 del 04/08/1982Donazione con dispensa dalla collazione - effetti - estensione al valore dei miglioramenti e delle addizioni apportati dal "de cuius" dopo la donazione - esclusione.*
Nell'ipotesi di donazione con dispensa dalla collazione di cui all'art. 737 cod. civ., l'esclusione dell'Obbligo di conferimento alla massa ereditaria dei beni donati, non si estende al valore dei miglioramenti e delle addizioni che il "de cuius" abbia apportato con proprio denaro a detti beni dopo la donazione, in quanto tali miglioramenti e addizioni, essendo intervenuti quando i beni erano usciti dal patrimonio del "de cuius" ed erano entrati in quello del beneficiario dell'atto di liberalità, costituiscono delle vere e proprie donazioni indirette, in relazione alle quali l'Obbligo della collazione viene meno solo in presenza di altra specifica dispensa. ( V 4009/81, mass n 414663).*
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4381 del 04/08/1982
  …...
Divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali - formazione dello stato attivo dell'eredità - collazione ed imputazione - collazione d'immobili – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4009 del 18/06/1981Miglioramenti, spese, deterioramenti - deduzione delle spese straordinarie e delle migliorie - riferimento al valore di esse al momento dell'apertura della successione - spese e migliorie apportate dal donante - inclusione - limiti.*
In tema di collazione nella divisione ereditaria, l'art 748 cod civ, il quale prevede, in favore del donatario, la deduzione, oltre che delle spese straordinarie, delle migliorie, nei limiti del loro valore al tempo dell'aperta successione, opera tanto con riguardo alle migliorie apportate direttamente dal donatario stesso, quanto con riguardo a quelle apportate da altri, e, quindi, anche dal donante, salva restando, in tale ultima ipotesi, l'eventuale ricorrenza di una successiva liberalità, suscettibile di distinta collazione nel concorso dei prescritti requisiti. ( V 2621/74, mass n 371077).*
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4009 del 18/06/1981
  …...
Divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali - formazione dello stato attivo dell'eredita’ - collazione ed imputazione - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4009 del 18/06/1981Collazione per imputazione di un'azienda oggetto di donazione - riferimento al valore assunto dal complesso unitario al momento della apertura della successione - necessita.*
La collazione per imputazione, in Sede di divisione ereditaria, che abbia ad oggetto la donazione di un'azienda, resta sottratta ai criteri concernenti i singoli beni, mobili od immobili, che compongono l'azienda medesima, (artt 746 e 750 cod civ), e va effettuata alla stregua del valore da essa assunto quale complesso unitario organizzato per fini produttivi, al tempo dell'aperta successione (art 747 cod civ).*
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4009 del 18/06/1981
  …...