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0739. Donazioni ai discendenti o al coniuge dell'erede. Donazioni a coniugi.

Art.739. Donazioni ai discendenti o al coniuge dell'erede. Donazioni a coniugi.

0 Codice civile

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Documenti collegati:

Formazione dello stato attivo dell’eredità – Cass. n. 9066/2023
Divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali - formazione dello stato attivo dell’eredità - collazione ed imputazione - resa dei conti - oggetto - in genere - Collazione - Obbligo - In capo all'erede del soggetto tenuto a collazione - Sussistenza.   L'obbligo di collazione sussiste anche a carico di colui che subentra come erede all'originario coerede tenuto a collazione, anche in assenza dei presupposti della rappresentazione ovvero della "transmissio delationis". Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 9066 del 31/03/2023 (Rv. 667546 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0467, Cod_Civ_art_0468, Cod_Civ_art_0479, Cod_Civ_art_0740, Cod_Civ_art_0737, Cod_Civ_art_0739   Corte Cassazione 9066 2023 …...
successioni "mortis causa" - successione testamentaria - esecutori testamentari - nomina - esonero - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Sentenza n. 18468 del 01/09/2014
Ordinanza emessa in sede di reclamo avverso provvedimento relativo ad esecutore testamentario - Ricorso straordinario ex art. 111 - Inammissibilità - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Sentenza n. 18468 del 01/09/2014 Il provvedimento di esonero dell'esecutore testamentario per gravi irregolarità nell'adempimento dei suoi obblighi è assunto - in considerazione dell'espresso richiamo all'art. 710 cod. civ. contenuto nell'art. 750, ultimo comma, cod. proc. civ. - dal presidente del tribunale con ordinanza reclamabile davanti al presidente della corte d'appello, e la decisione assunta da quest'ultimo in sede di reclamo non è ricorribile in cassazione, in conformità alla previsione specifica dell'art. 750 cod. proc. civ. ed alla regola generale di cui all'art. 739 cod. proc. civ. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Sentenza n. 18468 del 01/09/2014 …...
Successioni "mortis causa" - successione testamentaria - esecutori testamentari - nomina - esonero – Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Sentenza n. 18468 del 01/09/2014
Ordinanza emessa in sede di reclamo avverso provvedimento relativo ad esecutore testamentario - Ricorso straordinario ex art. 111 - Inammissibilità - Fondamento. Il provvedimento di esonero dell'esecutore testamentario per gravi irregolarità nell'adempimento dei suoi obblighi è assunto - in considerazione dell'espresso richiamo all'art. 710 cod. civ. contenuto nell'art. 750, ultimo comma, cod. proc. civ. - dal presidente del tribunale con ordinanza reclamabile davanti al presidente della corte d'appello, e la decisione assunta da quest'ultimo in sede di reclamo non è ricorribile in cassazione, in conformità alla previsione specifica dell'art. 750 cod. proc. civ. ed alla regola generale di cui all'art. 739 cod. proc. civ. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Sentenza n. 18468 del 01/09/2014   …...
Successioni "mortis causa" - successione testamentaria - esecutori testamentari - nomina - esonero – Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Sentenza n. 18468 del 01/09/2014
Ordinanza emessa in sede di reclamo avverso provvedimento relativo ad esecutore testamentario - Ricorso straordinario ex art. 111 - Inammissibilità - Fondamento. Il provvedimento di esonero dell'esecutore testamentario per gravi irregolarità nell'adempimento dei suoi obblighi è assunto - in considerazione dell'espresso richiamo all'art. 710 cod. civ. contenuto nell'art. 750, ultimo comma, cod. proc. civ. - dal presidente del tribunale con ordinanza reclamabile davanti al presidente della corte d'appello, e la decisione assunta da quest'ultimo in sede di reclamo non è ricorribile in cassazione, in conformità alla previsione specifica dell'art. 750 cod. proc. civ. ed alla regola generale di cui all'art. 739 cod. proc. civ. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Sentenza n. 18468 del 01/09/2014 …...
Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - eredità giacente - in genere - Creditore errio – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10643 del 09/05/2007
Richiesta al pretore di fissazione di un termine per il rendiconto e la liquidazione delle attività ex art. 500 cod. civ. - Rigetto dell'istanza - Reclamo al tribunale - Rigetto del reclamo - Ricorso per cassazione avverso il provvedimento del tribunale - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento. In tema di eredità giacente, il rigetto, da parte del tribunale in composizione monocratica, della richiesta di fissazione di un termine per il rendiconto e per la liquidazione delle attività (artt. 500 cod. civ.) può essere impugnato, sotto forma di reclamo, al competente collegio del tribunale, mentre la successiva decisione di rigetto di quest'ultimo non è impugnabile con il rimedio straordinario del ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., poichè l'ordinanza emessa dall'organo collegiale è inidonea (in quanto non destinata ad incidere su diritti soggettivi) a produrre effetti di diritto sostanziale, ed è altresì inidonea a passare in cosa giudicata, avendo la medesima natura (non decisoria) del provvedimento pretorile di volontaria giurisdizione, con conseguente facoltà, per l'interessato, di ricorrere nuovamente al giudice per chiedere un altro provvedimento di fissazione del termine. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10643 del 09/05/2007   …...
Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - eredità giacente - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10643 del 09/05/2007
Creditore errio - Richiesta al pretore di fissazione di un termine per il rendiconto e la liquidazione delle attività ex art. 500 cod. civ. - Rigetto dell'istanza - Reclamo al tribunale - Rigetto del reclamo - Ricorso per cassazione avverso il provvedimento del tribunale - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento. In tema di eredità giacente, il rigetto, da parte del tribunale in composizione monocratica, della richiesta di fissazione di un termine per il rendiconto e per la liquidazione delle attività (artt. 500 cod. civ.) può essere impugnato, sotto forma di reclamo, al competente collegio del tribunale, mentre la successiva decisione di rigetto di quest'ultimo non è impugnabile con il rimedio straordinario del ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., poiché l'ordinanza emessa dall'organo collegiale è inidonea (in quanto non destinata ad incidere su diritti soggettivi) a produrre effetti di diritto sostanziale, ed è altresì inidonea a passare in cosa giudicata, avendo la medesima natura (non decisoria) del provvedimento pretorile di volontaria giurisdizione, con conseguente facoltà, per l'interessato, di ricorrere nuovamente al giudice per chiedere un altro provvedimento di fissazione del termine. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10643 del 09/05/2007   …...
Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - eredità giacente - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10643 del 09/05/2007 (2)
Creditore errio - Richiesta al pretore di fissazione di un termine per il rendiconto e la liquidazione delle attività ex art. 500 cod. civ. - Rigetto dell'istanza - Reclamo al tribunale - Rigetto del reclamo - Ricorso per cassazione avverso il provvedimento del tribunale - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento. In tema di eredità giacente, il rigetto, da parte del tribunale in composizione monocratica, della richiesta di fissazione di un termine per il rendiconto e per la liquidazione delle attività (artt. 500 cod. civ.) può essere impugnato, sotto forma di reclamo, al competente collegio del tribunale, mentre la successiva decisione di rigetto di quest'ultimo non è impugnabile con il rimedio straordinario del ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., poichè l'ordinanza emessa dall'organo collegiale è inidonea (in quanto non destinata ad incidere su diritti soggettivi) a produrre effetti di diritto sostanziale, ed è altresì inidonea a passare in cosa giudicata, avendo la medesima natura (non decisoria) del provvedimento pretorile di volontaria giurisdizione, con conseguente facoltà, per l'interessato, di ricorrere nuovamente al giudice per chiedere un altro provvedimento di fissazione del termine. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10643 del 09/05/2007   …...
Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - eredità giacente - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10643 del 09/05/2007
Creditore errio - Richiesta al pretore di fissazione di un termine per il rendiconto e la liquidazione delle attività ex art. 500 cod. civ. - Rigetto dell'istanza - Reclamo al tribunale - Rigetto del reclamo - Ricorso per cassazione avverso il provvedimento del tribunale - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento. In tema di eredità giacente, il rigetto, da parte del tribunale in composizione monocratica, della richiesta di fissazione di un termine per il rendiconto e per la liquidazione delle attività (artt. 500 cod. civ.) può essere impugnato, sotto forma di reclamo, al competente collegio del tribunale, mentre la successiva decisione di rigetto di quest'ultimo non è impugnabile con il rimedio straordinario del ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., poichè l'ordinanza emessa dall'organo collegiale è inidonea (in quanto non destinata ad incidere su diritti soggettivi) a produrre effetti di diritto sostanziale, ed è altresì inidonea a passare in cosa giudicata, avendo la medesima natura (non decisoria) del provvedimento pretorile di volontaria giurisdizione, con conseguente facoltà, per l'interessato, di ricorrere nuovamente al giudice per chiedere un altro provvedimento di fissazione del termine. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10643 del 09/05/2007   …...
Professionisti - Albo professionale - In genere - Formazione dell'albo professionale degli psicologi – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 1010 del 27/01/1993
Impugnazione del provvedimento del commissario straordinario nominato ai sensi della legge n. 56 del 1989 - Sentenza del Tribunale - Proposizione dell'appello - Termini - Individuazione. Il principio secondo cui le sentenze, anche se emesse a conclusione di un procedimento camerale, sono soggette al regime d'impugnazione ordinario - con conseguente tempestività dell'appello proposto entro trenta giorni dalla notifica della sentenza o, in difetto di notifica, nel termine annuale di cui all'art. 327 cod. proc. civ. - trova applicazione anche con riguardo all'individuazione del termine per la proposizione dell'appello avverso la sentenza del Tribunale in ordine all'impugnazione di provvedimento del commissario straordinario nominato ai sensi della legge 18 febbraio 1989 n. 56 per la formazione dell'albo professionale degli psicologi. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 1010 del 27/01/1993   …...
Divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali - formazione dello stato attivo dell'eredità – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 5888 del 27/11/1985
Collazione ed imputazione - in genere - donazione modale in favore dei figli legittimi e naturali e i loro discendenti legittimi e naturali - obbligo della collazione - assoggettabilità - limiti.* L'aggiunta del modus non snatura l'essenza della donazione, non potendo assegnarsi ad esso la funzione di corrispettivo, con la sussunzione della donazione modale nella categoria dei contratti a titolo oneroso, ma comporta che la liberalità, che resta sempre la causa del negozio, attraverso il modus, viene ad esserne limitata. Ne consegue che, nel concorrere alla successione dell'ascendente, i figli legittimi e naturali e i loro discendenti legittimi e naturali, essendo tenuti a conferire ai coeredi tutto ciò che direttamente e indirettamente abbiano ricevuto dal defunto (art. 737 cod. civ.), sono assoggettati all'Obbligo della collazione anche nell'ipotesi di donazione modale, limitatamente alla differenza tra il valore dei beni donati e il valore dell'onere.* Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 5888 del 27/11/1985   …...
Divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 836 del 26/03/1973
Formazione dello stato attivo dell'eredità - collazione ed imputazione - in genere - normativa - finalità - carattere inderogabile - esclusione - volontà del defunto - limiti.* Le norme sulla collazione tendono unicamente ad evitare disparita di trattamento fra eredi che abbiano ricevuto dal de cuius, durante la sua vita, attribuzioni patrimoniali, ed eredi che tali attribuzioni non abbiano avute o abbiano avute in misura minore. Dette norme non hanno carattere inderogabile, e riguardo alla disciplina che ne risulta, una diversa volontà del de cuius trova unico limite nella intangibilità dei diritti dei legittimari.* Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 836 del 26/03/1973   …...

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