Codice Civile Libro Secondo: delle successioni Titolo IV: della divisione Capo I: disposizioni generali Art.724. Collazione e imputazione.
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 724. Collazione e imputazione.
1. I coeredi tenuti a collazione, a norma del capo II di questo titolo, conferiscono tutto ciò che è stato loro donato.
2. Ciascun erede deve imputare alla sua quota le somme di cui era debitore verso il defunto e quelle di cui è debitore verso i coeredi in dipendenza dei rapporti di comunione.
la giurisprudenza
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