Codice Civile Libro Secondo: delle successioni titolo III: delle successioni testamentarie capo V: dell'istituzione di erede e dei legati sezione I: disposizioni generali sezione II: delle disposizioni condizionali, a termine e modali sezione III: dei legati sezione IV: del diritto di accrescimento art.- 674. accrescimento tra coeredi.
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 674. Accrescimento tra coeredi.
1. Quando più eredi sono stati istituiti con uno stesso testamento nell'universalità dei beni, senza determinazione di parti o in parti uguali, anche se determinate, qualora uno di essi non possa o non voglia accettare la sua parte si accresce agli altri.
2. Se più eredi sono stati istituiti in una stessa quota, l'accrescimento ha luogo a favore degli altri istituiti nella quota medesima.
3. L'accrescimento non ha luogo quando dal testamento risulta una diversa volontà del testatore.
4. È salvo in ogni caso il diritto di rappresentazione.
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