Codice Civile Libro Secondo: delle successioni titolo III: delle successioni testamentarie capo v: dell'istituzione di erede e dei legati sezione I: disposizioni generali sezione II: delle disposizioni condizionali, a termine e modali sezione III: dei legati art.- 656. legato di cosa del legatario.
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 656. Legato di cosa del legatario.
1. Il legato di cosa che al tempo in cui fu fatto il testamento era già di proprietà del legatario è nullo, se la cosa si trova in proprietà di lui anche al tempo dell'apertura della successione.
2. Se al tempo dell'apertura della successione la cosa si trova in proprietà del testatore, il legato è valido, ed è altresì valido se in questo tempo la cosa si trova in proprietà dell'onerato o di un terzo, e dal testamento risulta che essa fu legata in previsione di tale avvenimento.
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