Codice Civile Libro Secondo: delle successioni titolo III: delle successioni testamentarie capo V: dell'istituzione di erede e dei legati sezione I: disposizioni generali sezione II: delle disposizioni condizionali, a termine e modali sezione III: dei legati art.- 652. legato di cosa solo in parte del testatore.
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 652. Legato di cosa solo in parte del testatore.
1. Se al testatore appartiene una parte della cosa legata o un diritto sulla medesima, il legato è valido solo relativamente a questa parte o a questo diritto, salvo che risulti la volontà del testatore di legare la cosa per intero, in conformità dell'articolo precedente.
Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice civile - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello
Codice civile
c.c.
cc
652
legato
cosa
solo
parte
testatore