Codice Civile Libro Secondo: delle successioni titolo III: delle successioni testamentarie capo V: dell'istituzione di erede e dei legati sezione I: disposizioni generali sezione II: delle disposizioni condizionali, a termine e modali art.- 641. amministrazione in caso di condizione sospensiva o di mancata prestazione di garanzia.
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 641. Amministrazione in caso di condizione sospensiva o di mancata prestazione di garanzia.
1. Qualora l'erede sia istituito sotto condizione sospensiva, finché questa condizione non si verifica o non è certo che non si può più verificare, è dato all'eredità un amministratore.
2. Vale la stessa norma anche nel caso in cui l'erede o il legatario non adempie l'obbligo di prestare la garanzia prevista dai due articoli precedenti.
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