Successioni "mortis causa" - successione necessaria Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 22566 del 26/07/2023 (Rv. 668567 - 01)Diritti riservati ai legittimari - misura della quota di riserva - coniuge - diritto di abitazione e di uso sui mobili - Diritto di abitazione e uso ex art. 540, comma 2, c.c. - Coniuge separato senza addebito - Spettanza - Sussistenza - Eccezioni - Abbandono della casa o perdita di collegamento con l'originaria destinazione familiare.
I diritti di abitazione e uso, accordati al coniuge superstite dall'art. 540, comma 2, c.c. spettano anche al coniuge separato senza addebito, eccettuato il caso in cui, dopo la separazione, la casa sia stata lasciata da entrambi i coniugi o abbia comunque perduto ogni collegamento, anche solo parziale o potenziale, con l'originaria destinazione familiare.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 22566 del 26/07/2023 (Rv. 668567 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0540 …...
Diritto di abitazione spettante al coniuge superstite – Cass. n. 7128/2023Successioni "mortis causa" - successione necessaria - diritti riservati ai legittimari - misura della quota di riserva - coniuge - diritto di abitazione e di uso sui mobili - Diritto di abitazione spettante al coniuge superstite - Casa adibita a residenza familiare - Nozione - Diverse abitazioni quali residenze alternative - Possibilità - Esclusione.
Il diritto reale di abitazione, riservato al coniuge superstite dall'art. 540, comma 2, c.c., ha ad oggetto la sola "casa adibita a residenza familiare", e cioè l'immobile in cui i coniugi abitavano insieme stabilmente prima della morte del "de cuius", quale luogo principale di esercizio della vita matrimoniale; ne consegue che tale diritto non può comprendere due (o più) residenze alternative, ovvero due (o più) immobili di cui i coniugi avessero la disponibilità e che usassero in via temporanea, postulando la nozione di casa adibita a residenza familiare comunque l'individuazione di un solo alloggio costituente, se non l'unico, quanto meno il prevalente centro di aggregazione degli affetti, degli interessi e delle consuetudini della famiglia.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 7128 del 10/03/2023 (Rv. 667286 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0540, Cod_Civ_art_1021, Cod_Civ_art_1022, Cod_Civ_art_0337
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Pignoramento di quota indivisa di immobile in danno di un coerede – Cass. n. 4092/2023Successioni "mortis causa" - successione necessaria - diritti riservati ai legittimari - misura della quota di riserva - coniuge - diritto di abitazione e di uso sui mobili - Pignoramento di quota indivisa di immobile in danno di un coerede - Opponibilità del diritto di abitazione ex art. 540, comma 2, c.c. - Fondamento - Necessità della anteriore trascrizione del titolo - Esclusione - Ragioni - Conseguenze in punto di oggetto della procedura esecutiva.
Il diritto di abitazione spettante al coniuge ex art. 540 c.c. è opponibile al creditore che abbia pignorato, in danno di un coerede, una quota indivisa della proprietà dell'immobile, anche se non sia stato trascritto (o lo sia stato successivamente all'iscrizione ipotecaria e alla trascrizione del pignoramento), trattandosi di diritti diversi e concettualmente compatibili e non verificandosi, quindi, la situazione di conflitto tra acquirenti dal medesimo autore di diritti tra loro incompatibili, presupposto per l'applicazione dell'art. 2644 c.c., con la conseguenza che, in tal caso, oggetto della procedura esecutiva deve ritenersi il diritto di nuda proprietà (o, quanto meno, il diritto di proprietà limitato dal suddetto diritto reale di godimento).
Corte di Cassazione, Sez. 4 - , Sentenza n. 4092 del 09/02/2023 (Rv. 666806 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0540, Cod_Civ_art_0649, Cod_Civ_art_2643, Cod_Civ_art_2644, Cod_Proc_Civ_art_599
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Assorbimento della parte eccedente nella quota necessaria – Cass. n. 4008/2023Successioni "mortis causa" - successione necessaria - diritti riservati ai legittimari - misura della quota di riserva - coniuge - diritto di abitazione e di uso sui mobili - Successione necessaria - Diritti del coniuge sulla casa familiare - Valore - Superamento della disponibile con eccedenza entro la quota di riserva - Conseguenze - Assorbimento della parte eccedente nella quota necessaria - Conseguenze - Concorso tra coniuge e pluralità di figli - Entità della quota del coniuge - Pari alle metà dell'asse.
Secondo quanto dispone l'art. 540, comma 2, c.c. in tema di successione necessaria, qualora il valore dei diritti del coniuge sulla casa familiare superi la disponibile, ma l'eccedenza sia comunque contenuta nella legittima del coniuge, quest'ultimo, dopo avere prelevato tali diritti secondo la regola dei legati di specie, mantiene il diritto di avere in proprietà, nella qualità di legittimario, la parte della legittima non assorbita dai diritti sulla casa familiare. Pertanto, in caso di concorso del coniuge con più figli, la legittima complessiva del coniuge è pari alla metà dell'asse, comprensiva dei diritti sulla casa familiare, mentre l'altra metà spetta ai figli in parti uguali.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 4008 del 09/02/2023 (Rv. 666855 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0540, Cod_Civ_art_0556, Cod_Civ_art_0542
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Riconoscimento dei diritti del coniuge superstite sulla casa familiare – Cass. n. 4008/2023Successioni "mortis causa" - successione necessaria - diritti riservati ai legittimari - misura della quota di riserva - coniuge - diritto di abitazione e di uso sui mobili - Successione necessaria - Quota riservata dei legittimari in concorso - Riconoscimento dei diritti del coniuge superstite sulla casa familiare - Inclusione degli stessi nella determinazione della quota riservata - Necessità - Ragioni.
In tema di successione necessaria, la determinazione della quota riservata che spetta a ciascuno dei legittimari in concorso deve considerare, in presenza dei relativi presupposti, i diritti del coniuge sulla casa familiare ex art. 540, comma 2, c.c., in quanto gli stessi, acquistati a titolo di legato, sono sottratti dal "relictum" ereditario e non anche dal patrimonio sul quale sono calcolate le quote riservate ai legittimari.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 4008 del 09/02/2023 (Rv. 666855 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0540, Cod_Civ_art_0556, Cod_Civ_art_0542
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Bene in comunione fra coniuge defunto ed un terzo – Cass. n. 29162/2021Successioni "mortis causa" - successione necessaria - diritti riservati ai legittimari - misura della quota di riserva - coniuge - diritto di abitazione e di uso sui mobili - Diritto di abitazione ex art. 540 c.c. - Presupposti - Bene in comunione fra coniuge defunto ed un terzo - Non configurabilità di tale diritto - Fondamento - Diritto del superstite all'equivalente monetario del diritto in questione - Esclusione - Fondamento.
Il diritto di abitazione nella casa adibita a residenza familiare, sancito dall'art. 540 c.c. in favore del coniuge sopravvissuto, sussiste qualora detto cespite sia di proprietà del "de cuius" ovvero in comunione tra questi ed il coniuge superstite, mentre esso, al contrario, non sorge ove il bene sia in comunione tra il coniuge deceduto ed un terzo, non essendo in questo caso realizzabile l'intento del legislatore di assicurare, in concreto, al coniuge sopravvissuto il godimento pieno del bene oggetto del diritto; in tale ultima evenienza, peraltro, non spetta a quest'ultimo neppure l’equivalente monetario del citato diritto, nei limiti della quota di proprietà del defunto, poiché, diversamente, si attribuirebbe un contenuto economico di rincalzo al diritto di abitazione che, invece, ha un senso solo ove apporti un accrescimento qualitativo alla successione del coniuge sopravvissuto, garantendo in concreto il godimento dell'abitazione familiare.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 29162 del 20/10/2021 (Rv. 662702 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0540
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Successioni "mortis causa" - successione necessaria - diritti riservati ai legittimari - misura della quota di riserva - coniuge - diritto di abitazione e di uso sui mobili - Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12042 del 22/06/2020 (Rv. 658454 - Diritto di abitazione spettante al coniuge superstite - Casa adibita a residenza familiare - Nozione - Limiti - Appartamento autonomo seppur compreso nello stesso fabbricato della casa familiare - Estensibilità - Esclusione.
Il diritto di abitazione, che la legge riserva al coniuge superstite (art. 540, secondo comma, c.c.), può avere ad oggetto soltanto l'immobile concretamente utilizzato prima della morte del "de cuius" come residenza familiare. Il suddetto diritto, pertanto, non può mai estendersi ad un ulteriore e diverso appartamento, autonomo rispetto alla sede della vita domestica, ancorché ricompreso nello stesso fabbricato, ma non utilizzato per le esigenze abitative della comunità familiare.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12042 del 22/06/2020 (Rv. 658454 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0540, Cod_Civ_art_1022 …...
Successioni mortis causa diritti riservati ai legittimari - Cass. Ord. 15667/2019Successioni "mortis causa" - successione necessaria - diritti riservati ai legittimari - misura della quota di riserva - coniuge - diritto di abitazione e di uso sui mobili - Successione testamentaria - Diritti d'uso ed abitazione ex art. 540, comma 2, c.c. - Costituzione immediata a seguito dell'apertura della successione - Conseguenze. successioni "mortis causa" - successione testamentaria
I diritti contemplati dall'art. 540, comma 2, c.c. si costituiscono automaticamente in capo al coniuge superstite all'apertura della successione, anche in presenza di un'attribuzione testamentaria della casa familiare o dei mobili che la arredano in favore di terzi; ne consegue che il coniuge superstite potrà invocare "ipso iure" l'acquisto di tali diritti, senza dover ricorrere all'azione di riduzione.
Corte di Cassazione Sez. 2 - , Ordinanza n. 15667 del 11/06/2019 (Rv. 654334 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0540, Cod_Civ_art_0649 …...
Diritti di abitazione e d'uso riservati al coniuge superstite - Cass. Ord. 15277/2019Successioni "mortis causa" - successione necessaria - diritti riservati ai legittimari - misura della quota di riserva - coniuge - diritto di abitazione e di uso sui mobili Diritti di abitazione ed uso ex art. 540, comma 2, c.c. - Spettanza al coniuge separato senza addebito - Esclusione - Fondamento.
I diritti di abitazione e d'uso riservati al coniuge superstite dall'art. 540, comma 2, c.c. riguardano l'immobile concretamente utilizzato come residenza familiare prima della morte del "de cuius", sicché essi non spettano al coniuge separato senza addebito, qualora la cessazione della convivenza renda impossibile individuare una casa adibita a residenza familiare.
Corte di Cassazione Sez. 2 - , Ordinanza n. 15277 del 05/06/2019 (Rv. 654226 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0540, Cod_Civ_art_0548 …...
Effetti del giudicato (preclusioni) - Diritto di abitazione ed uso ex art. 540, comma 2, c.c. - Attribuzione in giudizio - Domanda del coniuge del "de cuius" - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 8400 del 26/03/2019 Cosa giudicata civile - effetti del giudicato (preclusioni) - Diritto di abitazione ed uso ex art. 540, comma 2, c.c. - Attribuzione in giudizio - Domanda del coniuge del "de cuius" - Necessità - Esclusione - Implicita statuizione negativa in primo grado - Impugnazione specifica - successioni "mortis causa" - successione legittima ("ab intestato") - del coniuge - In genere.
In tema di successione legittima, il diritto di abitazione ed uso ex art. 540, comma 2, c.c. è devoluto al coniuge del "de cuius" in base ad un meccanismo assimilabile al prelegato "ex lege", sicché la sua concreta attribuzione, nell'ambito di una controversia avente ad oggetto lo scioglimento della comunione ereditaria, non è subordinata alla formulazione di una espressa richiesta in tal senso. Tuttavia, ove il giudice di primo grado abbia disposto la divisione della comunione ereditaria senza detrarre il valore capitale del menzionato diritto spettante al coniuge superstite (in aggiunta alla quota attribuita dagli artt. 581 e 582 c.c.) e questa statuizione implicita negativa sul punto non abbia formato oggetto di uno specifico motivo di impugnazione, il riconoscimento del citato diritto di abitazione ad opera del giudice di appello è impedito dalle preclusioni processuali maturate e, in specie, dal giudicato interno formatosi al riguardo.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 8400 del 26/03/2019
Cod_Civ_art_0540, Cod_Proc_Civ_art_0329, Cod_Proc_Civ_art_342, Cod_Civ_art_0581, Cod_Civ_art_0582 …...
successioni "mortis causa" - successione necessaria - diritti riservati ai legittimari - misura della quota di riserva - coniuge - diritto di abitazione e di uso sui mobili - reintegrazione della quota di riserva dei legittimari - azione di riduzione (lesDiritto di abitazione e di uso spettanti al coniuge del "de cuius" ex art. 540, comma 2, c.c. - Successione necessaria - Attribuzione quantitativa aggiuntiva - Configurabilità considerando il valore del "relictum" e dell'eventuale "donatum".
In tema di successione necessaria, i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, riservati al coniuge ex art. 540, comma 2, c.c. si sommano alla quota spettante allo stesso in proprietà, con conseguente incremento quantitativo di tale quota, gravando in primo luogo sulla porzione disponibile e, ove questa non sia sufficiente, sulla quota riservata al coniuge in proprietà nonché, eventualmente, su quella riservata ai figli; ciò implica che la determinazione della porzione disponibile e delle quote di riserva dei legittimari deve avvenire considerando il valore del "relictum" (e del "donatum", se vi sia stato), comprensivo del valore della casa familiare in piena proprietà.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 26741 del 13/11/2017
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successione necessaria - diritti riservati ai legittimari - misura della quota di riserva Corte di Cassazione Sez.2, Sentenza n.13407 del 12/06/2014successioni "mortis causa" - coniuge - diritto di abitazione e di uso sui mobili - Spettanza al coniuge separato senza addebito - Esclusione - Condizioni - Fondamento. Corte di Cassazione Sez.2, Sentenza n.13407 del 12/06/2014
I diritti di abitazione e d'uso riservati al coniuge superstite dall'art. 540, secondo comma, cod. civ. riguardano l'immobile concretamente utilizzato come residenza familiare prima della morte del "de cuius", sicché essi non spettano al coniuge separato senza addebito, qualora la cessazione della convivenza renda impossibile individuare una casa adibita a residenza familiare.
Corte di Cassazione Sez.2, Sentenza n.13407 del 12/06/2014
Riferimenti normativi:Cod. Civ. art. 540 com. 2,Cod. Civ. art. 548 com. 1 …...
successione legittima ("ab intestato") - del coniuge successioni "mortis causa" Cassazione Civile Sez. U, Sentenza n. 4847 del 27/02/2013successione necessaria - diritti riservati ai legittimari - misura della quota di riserva - coniuge - diritto di abitazione e di uso sui mobili - Diritto di abitazione e di uso spettanti al coniuge del "de cuius" ex art. 540, secondo comma, cod. civ. - Successione legittima - Attribuzione quantitativa aggiuntiva rispetto alla quota di cui agli artt. 581 e 582 cod. civ. - Sussistenza - Riduzione delle porzioni secondo la disciplina del concorso prevista dall'art. 553 cod. civ. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento. Cassazione Civile Sez. U, Sentenza n. 4847 del 27/02/2013
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Cassazione Civile Sez. U, Sentenza n. 4847 del 27/02/2013 In tema di successione legittima, spettano al coniuge superstite, in aggiunta alla quota attribuita dagli artt. 581 e 582 cod. civ., i diritti di abitazione sulla Ca.. adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, di cui all'art. 540, secondo comma, cod. civ., dovendo il valore capitale di tali diritti essere detratto dall'asse prima di procedere alla divisione dello stesso tra tutti i coeredi, secondo un mEc..nismo assimilabile al prelegato, e senza che, perciò, operi il diverso procedimento di imputazione previsto dall'art. 533 cod. civ., relativo al concorso tra eredi legittimi e legittimari e strettamente inerente alla tutela delle quote di riserva dei figli del "de cuius".
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Cassazione Civile Sez. U, Sentenza n. 4847 del 27/02/2013SVOLGIMENTO DEL PROCESSOCon atto di citazione notificato il 26-7-2002 Zu.. Armida e Chiara Be.. esponevano che in data 23-12-1987 era deceduto "ab intestato" Vladimiro Be.. lasciando quali eredi la moglie Zu.. Armida ed i figli Chiara Be.. e Daniele Be.., che l'eredità era composta da diversi immobili per un valore complessivo di Euro 608.127,99, e che a norma degli artt. 581 e 540 c.c., a ciascuno degli eredi spettava la quota indivisa di un terzo del patrimonio ereditario, fermo restando che al coniuge superstite doveva essere riconosciuto il diritto reale di abitazione sulla Ca.. adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che la corredavano. Le attrici quindi convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Venezia Daniele Be.. chiedendo lo scioglimento della comunione ereditaria con assegnazione in …...
successioni "mortis causa" - successione necessaria - diritti riservati ai legittimari - misura della quota di riserva - coniuge - diritto di abitazione e di uso sui mobili Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 9651 del 19/04/2013 Incidenza quantitativa sulla determinazione dell'asse relitto - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 9651 del 19/04/2013
In tema di successione necessaria, i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, riservati al coniuge ai sensi dell'art. 540, secondo comma, cod. civ., si sommano alla quota spettante a questo in proprietà, e gravano in primo luogo sulla porzione disponibile, determinata, a norma dell'art. 556 cod. civ., considerando il valore del "relictum" (e del "donatum", se vi sia stato) comprensivo del valore capitale della casa familiare in piena proprietà, mentre, in caso di incapienza della disponibile, comportano la proporzionale riduzione della quota di riserva del medesimo coniuge, nonché, ove pure questa risulti insufficiente, delle quote riservate ai figli o agli altri legittimari. (Nella specie, alla luce dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito la quale, allo scopo di determinare la legittima riservata ai figli del "de cuius", aveva calcolato la consistenza dell'asse ereditario dopo aver preliminarmente detratto il valore dei diritti di abitazione e di uso spettanti al coniuge).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 9651 del 19/04/2013
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Successioni "mortis causa" - successione necessaria - diritti riservati ai legittimari - misura della quota di riserva - coniuge - diritto di abitazione e di uso sui mobili – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10014 del 24/06/2003Coniuge avente diritto di abitazione sulla casa familiare ex art. 540 cod.civ. - Creditore ipotecario dell'erede - Opponibilità dell'iscrizione ipotecaria - Fondamento normativo - Art. 534 commi secondo e terzo cod. civ. - Utilizzabilità della norma sulla priorità delle trascrizioni - Esclusione.
Rispetto ad un immobile, destinato ad abitazione familiare e su cui il coniuge del defunto abbia acquistato il diritto di abitazione sulla base dell'art. 540, secondo comma, cod. civ., l'ipoteca iscritta dal creditore sulla piena proprietà dello stesso bene, in forza del diritto concessogli dall'erede, è opponibile al legatario alle condizioni stabilite dall'art. 534, commi secondo e terzo, cod. civ.. Non è invece utilizzabile come regola di risoluzione del conflitto quella dell'anteriorità della trascrizione dell'acquisto dell'erede rispetto alla trascrizione dell'acquisto del legatario, perché la norma sugli effetti della trascrizione, dettata dall'art. 2644 cod. civ., non riguarda il rapporto del legatario con l'erede e con gli aventi causa da questo: infatti , il legatario acquista il diritto di abitazione direttamente dall'erndo, e perciò non si verifica ne' in rapporto all'acquisto dell'erede dall'erndo ne' in rapporto all'acquisto del creditore ipotecario dall'erede la situazione del duplice acquisto, dal medesimo autore, di diritti tra loro confliggenti.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10014 del 24/06/2003
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Successioni mortis causa - disposizioni generali - accettazione dell'eredita’ - con beneficio d'inventario - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 2689 del 29/05/1978Soggetti legittimati - successori a titolo particolare - esclusione - coniuge superstite - posizione secondo la normativa vigente prima della riforma del diritto di famiglia - legittimazione all'accettazione con beneficio d'inventario - esclusione.*
Dell'accettazione con beneficio d'inventario, di cui agli artt 484 e segg cod civ, in quanto diretta ad evitare che il patrimonio del de cuius si confonda con quello del chiamato alla successione ereditaria, e che questi debba rispondere dei debiti ultra vires hertis, possono avvalersi esclusivamente gli eredi, e, cioè, i soggetti che subirebbero detti effetti in caso di accettazione pura e semplice. La legittimazione ad accettare con beneficio di inventario, pertanto, deve essere negata ai successori a titolo particolare, ivi compreso il coniuge superstite che subentri in una quota d'usufrutto, quale legatario ex lege, ai sensi delle Disposizioni del codice civile vigenti prima della riforma del diritto di famiglia di cui alla legge 19 maggio 1975 n 151, giacche anche per le obbligazioni a suo carico a termini dell'art 1010 cod civ non e esposto al pericolo di dover rispondere con il patrimonio personale. ( V 1464/76, mass n 380191).*
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 2689 del 29/05/1978
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Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 5134 del 25/11/1977Apertura (dichiarazione) di fallimento - imprese soggette - imprenditore defunto - rapporto tra creditori del defunto da un lato e creditori dell'erede e legatari dall'altro - priorita dei primi nel soddisfacimento.*
La dichiarazione di fallimento post mortem, ai sensi dell'art 11 della legge fallimentare, comporta il soddisfacimento preferenziale dei creditori del defunto, rispetto ai creditori dell'erede ed ai legatari, ivi compreso il coniuge superstite legatario ex lege di usufrutto, i quali potranno far valere i loro diritti solo nei confronti degli eredi, se ed in quanto il risultato finale della procedura concorsuale possa consentirlo. ( V 387/72, mass n 356282).*
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 5134 del 25/11/1977
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Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 5134 del 25/11/1977Imprese soggette - imprenditore defunto - rapporto tra creditori del defunto da un lato e creditori dell'erede e legatari dall'altro - priorità dei primi nel soddisfacimento.*
La dichiarazione di fallimento post mortem, ai sensi dell'art 11 della legge fallimentare, comporta il soddisfacimento preferenziale dei creditori del defunto, rispetto ai creditori dell'erede ed ai legatari, ivi compreso il coniuge superstite legatario ex lege di usufrutto, i quali potranno far valere i loro diritti solo nei confronti degli eredi, se ed in quanto il risultato finale della procedura concorsuale possa consentirlo. ( V 387/72, mass n 356282).*
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 5134 del 25/11/1977
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