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0524.Impugnazione della rinunzia da parte dei creditori.

Art.524.Impugnazione della rinunzia da parte dei creditori.

0 Codice civile

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Disposizioni generali - accettazione dell'eredità' (pura e semplice) - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 1735 del 16/01/2024 (Rv. 669824-01)
Modi - tacita - rinunzia all'eredita' - impugnazione - da parte dei creditori - in genere - Procedimento ex art. 481 c.c. - Effetti - Perdita del diritto di accettare l'eredità - Preclusione all'accertamento della precedente accettazione - Esclusione - Rinunzia dell'erede - Inefficacia - Fondamento - Fattispecie. La perdita del diritto di accettare l'eredità, conseguente all'omessa dichiarazione nell'ambito dell'"actio interrogatoria" ex art. 481 c.c., è priva di effetti qualora sia precedentemente intervenuta l'accettazione tacita del chiamato, poiché quest'ultima è irrevocabile e comporta il definitivo acquisto della qualità di erede, in applicazione del principio "semel heres, semper heres". (Nella specie, la S.C. ha altresì escluso che il definitivo accoglimento dell'impugnazione, svolta ai sensi dell'art. 524 c.c. da un creditore, della rinunzia del debitore esecutato all'eredità alla quale è equiparata la perdita del diritto di accettarla ex art. 481 c.c. - potesse spiegare effetti di giudicato nell'azione di accertamento della sua precedente accettazione tacita e nell'opposizione di terzo all'esecuzione promossa dai successivi chiamati). Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 1735 del 16/01/2024 (Rv. 669824-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0476, Cod_Civ_art_0481, Cod_Civ_art_0524, Cod_Civ_art_2909 …...
Rinuncia all'eredità – Cass. n. 7557/2022
Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - rinunzia all'eredità' - forma - gratuità - Rinuncia all'eredità - Impugnazione dei creditori - Esigibilità e liquidità del credito - Necessita - Esclusione.   L'azione per ottenere l'autorizzazione ad accettare l'eredita in nome ed in luogo del debitore rinunziante ha una mera funzione strumentale per il soddisfacimento del credito, e non è perciò necessario che il credito stesso si presenti con le caratteristiche dell'esigibilità e della liquidità, ma é sufficiente che, analogamente a quanto avviene per l'azione surrogatoria e per la revocatoria, sussista una ragione di credito, anche se non ancora accertata nel suo preciso ammontare, e persino eventuale e condizionata. Corte Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7557 del 08/03/2022 (Rv. 664202 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0524   Corte Cassazione 7557 2022 …...
Rimedio concesso ai creditori – Cass.  n. 33479/2021
Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - rinunzia all’eredità - impugnazione - da parte dei creditori - Infruttuosa decorrenza del termine assegnato al chiamato in seguito ad "actio interrogatoria" - Rimedio concesso ai creditori - Azione ex art. 524 c.c. - Sussistenza - Fondamento.   Il rimedio previsto dall'art. 524 c.c. è utilizzabile dai creditori non solo in presenza di una rinuncia formale all'eredità da parte del chiamato, ma anche nel caso in cui quest'ultimo non dichiari di accettarla in seguito all'esperimento della cd. "actio interrogatoria" ex art. 481 c.c., essendo le due ipotesi assimilabili dal punto di vista del pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori del chiamato. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 33479 del 11/11/2021 (Rv. 662841 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0524, Cod_Civ_art_0481   Corte Cassazione 33476 2021 …...
Pregiudizio derivante dall'accordo tra rinunciante e chiamati per rappresentazione – Cass. n. 24524/2021
Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - rinunzia all'eredità' - Creditore del chiamato all'eredità - Pregiudizio derivante dall'accordo tra rinunciante e chiamati per rappresentazione - Esclusione - Fondamento.   In tema di successione "mortis causa", ove il chiamato all'eredità vi abbia rinunciato, il creditore di questi che ne risulti pregiudicato può impugnare la rinuncia ai sensi dell'art. 524 c.c., onde ottenerne la declaratoria di inefficacia nei suoi confronti e così agire sul patrimonio ereditario, fino a concorrenza delle proprie ragioni, senza che il chiamato stesso acquisisca la qualità di erede. Pertanto, non può neanche in astratto configurarsi un pregiudizio a carico del predetto creditore - in relazione ad un accordo fra rinunciante e chiamati per rappresentazione, finalizzato a circoscrivere o limitare nei soli rapporti interni l'efficacia della rinuncia - non potendo egli pretendere, al di là della tutela offertagli dal citato art. 524 c.c., che il proprio debitore acquisisca il titolo di erede in luogo dei chiamati di ordine successivo. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 24524 del 10/09/2021 (Rv. 662333 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0519, Cod_Civ_art_0524   Corte Cassazione 24524 2021 …...
Rinunzia all'eredità' - impugnazione - da parte dei creditori - Cass. n. 15664/2020
Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - rinunzia all'eredità' - impugnazione - da parte dei creditori - Azione ex art. 524 c.c. - Ammissibilità - Limiti - Ragioni. L'azione ex art. 524 c.c. è ammissibile unicamente ove i creditori abbiano richiesto, ai sensi dell'art. 481 c.c., la fissazione di un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinuncia all'eredità quando non sia ancora maturata la prescrizione del diritto di accettare l’eredità ex art. 480 c.c. In caso contrario si finirebbe, per rimettere impropriamente in termini i creditori, anche con evidente pregiudizio dei successivi accettanti che confidano nella decorrenza di un termine prescrizionale per l'azione dei creditori inferiore a quello ordinario decennale. Corte di Cassazione. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15664 del 23/07/2020 (Rv. 658739 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0524, Cod_Civ_art_0480, Cod_Civ_art_0481 corte cassazione 15664 2020 …...
Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - rinunzia all'eredita' - impugnazione - da parte dei creditori - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5994 del 04/03/2020 (Rv. 657272 - 01)
Presupposti - Danno ai creditori - Nozione - Onere probatorio - Riparto. Per l'impugnazione della rinuncia ereditaria ai sensi dell'art. 524 c.c. il presupposto oggettivo è costituito unicamente dal prevedibile danno ai creditori, che si verifica quando, al momento dell'esercizio dell'azione, i beni personali del rinunziante appaiono insufficienti a soddisfare del tutto i suoi creditori; ove dimostrata da parte del creditore impugnante l'idoneità della rinuncia a recare pregiudizio alle sue ragioni, grava sul debitore provare che, nonostante la rinuncia, il suo residuo patrimonio è in grado di soddisfare il credito dell'attore. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5994 del 04/03/2020 (Rv. 657272 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0524, Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2901 …...
Esercizio in via diretta dell'azione surrogatoria - Cass. Sent. 16623/2019
Responsabilità patrimoniale - conservazione della garanzia patrimoniale - surrogatoria, differenze e rapporti con la azione revocatoria – litisconsorzio - Azione di riduzione - Legittimazione del creditore del legittimario pretermesso - Condizioni - Soggetti passivi - Individuazione - Litisconsorzio necessario. È ammissibile l'esercizio in via diretta dell'azione surrogatoria - prevista dall'art. 2900 c.c. - nella proposizione della domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima da parte dei creditori dei legittimari totalmente pretermessi che siano rimasti del tutto inerti, realizzandosi un'interferenza di natura eccezionale - ma legittima - nella sfera giuridica del debitore; infatti, l'azione surrogatoria non è altro che lo strumento che la legge appresta al creditore per evitare gli effetti che possano derivare alle sue ragioni dall'inerzia del debitore che ometta di esercitare le opportune azioni dirette ad alimentare il suo patrimonio, riducendo così la garanzia che esso rappresenta in favore dei creditori. Corte di Cassazione Sez. 2 - , Sentenza n. 16623 del 20/06/2019 (Rv. 654340 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0457, Cod_Civ_art_0524, Cod_Civ_art_0481, Cod_Civ_art_0557, Cod_Civ_art_2900 …...
Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - rinunzia all'eredità - impugnazione - da parte dei creditori – Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8519 del 29/04/2016
Presupposti - Danno ai creditori - Nozione - Fattispecie. Per l'impugnazione della rinunzia ereditaria ai sensi dell'art. 524 c.c., è richiesto il solo presupposto oggettivo del prevedibile danno ai creditori, che si verifica quando, al momento dell'esercizio dell'azione, fondate ragioni (nella specie, l'intervenuta dichiarazione di fallimento) facciano apparire i beni personali del rinunziante insufficienti a soddisfare del tutto i suoi creditori. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8519 del 29/04/2016   …...
Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - rinunzia all'eredità - impugnazione - da parte dei creditori – Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8519 del 29/04/2016
Presupposti - Danno ai creditori - Nozione - Fattispecie. Per l'impugnazione della rinunzia erria ai sensi dell'art. 524 c.c., è richiesto il solo presupposto oggettivo del prevedibile danno ai creditori, che si verifica quando, al momento dell'esercizio dell'azione, fondate ragioni (nella specie, l'intervenuta dichiarazione di fallimento) facciano apparire i beni personali del rinunziante insufficienti a soddisfare del tutto i suoi creditori. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8519 del 29/04/2016   …...
Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - rinunzia all'eredità - impugnazione - da parte dei creditori – Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8519 del 29/04/2016
Presupposti - Danno ai creditori - Nozione - Fattispecie. Per l'impugnazione della rinunzia ereditaria ai sensi dell'art. 524 c.c., è richiesto il solo presupposto oggettivo del prevedibile danno ai creditori, che si verifica quando, al momento dell'esercizio dell'azione, fondate ragioni (nella specie, l'intervenuta dichiarazione di fallimento) facciano apparire i beni personali del rinunziante insufficienti a soddisfare del tutto i suoi creditori. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8519 del 29/04/2016   …...
Successioni "mortis causa" - successione necessaria - reintegrazione della quota di riserva dei legittimari - azione di riduzione (lesione della quota di riserva) - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3389 del 22/02/2016
Rinuncia all'azione da parte del legittimario totalmente pretermesso - Assimilazione alla rinuncia all'eredità - Esclusione - Conseguenze. La rinuncia all'azione di riduzione da parte del legittimario totalmente pretermesso diverge, sul piano funzionale e strutturale, dalla rinuncia all'eredità, non potendo il riservatario essere qualificato chiamato all'eredità prima dell'accoglimento dell'azione di riduzione volta a rimuovere l'efficacia delle disposizioni testamentarie lesive dei suoi diritti, sicché il creditore del legittimario totalmente pretermesso che intenda esperire l'azione ex art. 524 c.c., deve previamente impugnare la rinunzia di costui all'azione di riduzione. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3389 del 22/02/2016   …...
Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - rinunzia all'eredità - impugnazione - da parte dei creditori – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 20562 del 29/07/2008
Rinuncia del legittimario pretermesso - Azione ex art. 524 cod. civ. da parte dei creditori - Inesperibilità - Fondamento. L'azione ex art. 524 cod. civ., mediante la quale i creditori del rinunciante all'eredità chiedono di essere autorizzati all'accettazione con beneficio d'inventario, in nome e luogo del rinunciante stesso, non può essere esperita quando la rinuncia provenga dal legittimario pretermesso, non potendo quest'ultimo essere qualificato chiamato all'eredità, prima dell'accoglimento dell'azione di riduzione che abbia rimosso l'efficacia preclusiva delle disposizioni testamentarie. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 20562 del 29/07/2008   …...
Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sulle successioni e donazioni - imposta sulle successioni - soggetti passivi - in genere – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 6327 del 10/03/2008
Presupposto - Chiamata all'eredità per rappresentazione - Conseguenze - Successione comprendente eredità rinunciata - Obbligo del chiamato di pagare l'imposta - Sussistenza - Impugnazione della rinuncia da parte del curatore fallimentare - Rilevanza - Esclusione. In tema di imposta sulle successioni, secondo l'art .7 del d.lgs. n. 346 del 1990, presupposto dell'imposizione tributaria è la chiamata all'eredità e non già l'accettazione, per cui l'imposta è determinata considerando come eredi i chiamati che non provino di aver rinunciato all'eredità o di non avere titolo di erede legittimo o testamentario, in quanto altri è tale, non essendo del tutto applicabili i principi del codice civile che regolano l'acquisto della qualità di erede; se si realizza ex art. 467 cod. civ., come nella specie, il fenomeno giuridico della rappresentazione (per avere l'ascendente rinunziato al diritto di accettare l'eredità), il discendente subentra al suo genitore quale chiamato all'eredità del nonno, divenendo soggetto passivo della imposta di successione, essendo irrilevante che la predetta rinuncia sia stata impugnata dal curatore sul presupposto che sia stata resa da un soggetto dichiarato fallito, in quanto il regime delle limitate incapacità di cui all'art. 46 legge fall. non priva il fallito dell'esercizio di un siffatto diritto di natura strettamente personale; ne consegue la correttezza dell'avviso di liquidazione dell'imposta e dell'irrogazione delle sanzioni in dipendenza della denuncia di successione, poiché il rinunciante deve essere ritenuto dotato di piena capacità di agire. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 6327 del 10/03/2008   …...
Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sulle successioni e donazioni - imposta sulle successioni - soggetti passivi - in genere – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 6327 del 10/03/2008
Presupposto - Chiamata all'eredità per rappresentazione - Conseguenze - Successione comprendente eredità rinunciata - Obbligo del chiamato di pagare l'imposta - Sussistenza - Impugnazione della rinuncia da parte del curatore fallimentare - Rilevanza - Esclusione. In tema di imposta sulle successioni, secondo l'art .7 del d.lgs. n. 346 del 1990, presupposto dell'imposizione tributaria è la chiamata all'eredità e non già l'accettazione, per cui l'imposta è determinata considerando come eredi i chiamati che non provino di aver rinunciato all'eredità o di non avere titolo di erede legittimo o testamentario, in quanto altri è tale, non essendo del tutto applicabili i principi del codice civile che regolano l'acquisto della qualità di erede; se si realizza ex art. 467 cod. civ., come nella specie, il fenomeno giuridico della rappresentazione (per avere l'ascendente rinunziato al diritto di accettare l'eredità), il discendente subentra al suo genitore quale chiamato all'eredità del nonno, divenendo soggetto passivo della imposta di successione, essendo irrilevante che la predetta rinuncia sia stata impugnata dal curatore sul presupposto che sia stata resa da un soggetto dichiarato fallito, in quanto il regime delle limitate incapacità di cui all'art. 46 legge fall. non priva il fallito dell'esercizio di un siffatto diritto di natura strettamente personale; ne consegue la correttezza dell'avviso di liquidazione dell'imposta e dell'irrogazione delle sanzioni in dipendenza della denuncia di successione, poiché il rinunciante deve essere ritenuto dotato di piena capacità di agire. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 6327 del 10/03/2008   …...
Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - rinunzia all'eredità - impugnazione - da parte dei creditori – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7735 del 29/03/2007
Azione ex art. 524 cod. civ. - Trascrizione nei confronti degli aventi causa degli altri chiamati - Necessità - Sequestro - Disciplina applicabile - Art. 2905 cod. civ. - Sequestro conservativo dei beni oggetto di delazione - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento. In caso di rinuncia all'eredità o di inutile decorso del termine all'uopo fissato, per impugnare la rinuncia e renderla inefficace i creditori debbono esperire l'azione prevista dall'art. 524 cod. civ., proponendo e trascrivendo la domanda anche nei confronti di chi si affermi quale avente causa degli altri chiamati all'eredità rispetto al medesimo immobile. Poiché tale azione produce in rapporto ai creditori del chiamato rinunciante i sostanziali effetti dell'azione revocatoria, al sequestro richiesto per assicurare gli effetti dell'accoglimento della domanda prevista dall'art. 524 è applicabile la disciplina dettata dall'art. 2905 cod. civ., potendosi trascrivere il sequestro tanto nei confronti del dante causa del debitore che nei confronti di quest'ultimo al solo scopo di far accertare l'esistenza del credito vantato verso di lui; non è invece idonea al medesimo fine la semplice richiesta di sequestro conservativo dei beni oggetto della delazione erria, atteso che verrebbe altrimenti elusa la disciplina degli effetti della trascrizione, la quale ha riguardo a situazioni tipiche, e considerato che detti beni non appartengono a chi è chiamato all'eredità. (Fattispecie anteriore all'entrata in vigore delle norme sul procedimento cautelare uniforme). Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7735 del 29/03/2007   …...
Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - rinunzia all'eredità - impugnazione - da parte dei creditori – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 17866 del 24/11/2003
Azione ex art.524 cod.civ. - Legittimazione passiva - Attribuzione esclusiva al debitore rinunziante - Conseguenze. Il debitore rinunciante all'eredità è il solo soggetto passivamente legittimato all'azione intentata dai creditori ex art.524 cod.civ., con la conseguenza che, al suo decesso, legittimato passivo risulta il suo erede quale persona che gli succede "in universum ius", e, quindi, nella situazione di debitore rinunciante all'eredità, da cui scaturisce la legittimazione passiva "de qua". Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 17866 del 24/11/2003   …...
Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - rinunzia all'eredità - impugnazione - da parte dei creditori – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15468 del 15/10/2003
Conflitto tra creditore del rinunziante e aventi causa dell'erede accettante in lugo del rinunziante - Risoluzione - Criteri. In caso di conflitto tra i creditori dell'erede che abbia deciso di rinunziare all'eredità (i quali, come noto, hanno diritto di agire, ex art. 524 cod. civ., onde sentirsi autorizzare ad accettare in nome e in luogo del debitore rinunziante) e gli aventi causa di colui che, a sua volta in qualità di erede, abbia accettato l'eredità in luogo del rinunziante, perché possa conseguirsi l'effetto previsto dall'art. 2652 n. 1 cod. civ. è necessario che la domanda con la quale si eserciti l'impugnazione ex art.524 cod. civ. sia trascritta nei confronti di colui al quale l'eredità è devoluta, che deve essere necessariamente convenuto in giudizio insieme al rinunciante. In mancanza di trascrizione della domanda nei confronti del successivo chiamato al quale l'eredità è devoluta per effetto della rinuncia, il conflitto tra creditori del rinunciante ed aventi causa dell'accettante si risolve in favore di questi ultimi, indipendentemente dalla circostanza che il loro acquisto sia stato trascritto successivamente alla trascrizione della domanda ex art. 524 cod. civ. proposta nei confronti del rinunciante. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15468 del 15/10/2003   …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 3584 del 25/03/1995
Impugnazione della rinunzia dell'eredità da parte dei creditori ex art. 524 cod. civ. - Successivi chiamati che hanno accettato l'eredità e debitore rinunziante - Litisconsorti necessari - Tempestiva impugnazione della sentenza di primo grado da parte di alcuni soltanto dei legittimati - Preclusione dell'impugnazione per decorrenza dei termini - Esclusione. Qualora, nell'azione di impugnazione della rinunzia dell'eredità da parte dei creditori, a norma dell'art. 524 cod. civ., i successivi chiamati, che abbiano accettato l'eredità, siano stati parti nel processo di primo grado ed abbiano autonomamente impugnato la sentenza in cui sono rimasti soccombenti, si verte in un'ipotesi di causa inscindibile, in cui è necessaria la partecipazione del debitore rinunziante. Ne consegue che non si verifica la preclusione dell'impugnazione, per decorrenza dei termini, quando la sentenza sia stata impugnata tempestivamente dalle altre parti legittimate. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 3584 del 25/03/1995   …...
Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - rinunzia all'eredità - impugnazione - da parte dei creditori – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3548 del 25/03/1995
Azione ex art. 524 cod.civ. - Legittimazione passiva - Spettanza esclusiva al debitore rinunziante - Posizione dei terzi chiamati all'eredità. L'azione esercitata dal creditore ai sensi dell'art. 524 cod. civ. per essere autorizzato ad accettare l'eredità in nome ed in luogo del debitore rinunziante ha una funzione strumentale per il soddisfacimento del credito, in quanto mira a rendere inopponibile al creditore la rinunzia e a consentirgli di agire sul patrimonio errio, rendendogli estranea la delazione del terzo chiamato per effetto della rinunzia da lui impugnata. Ne deriva che la legittimazione passiva spetta unicamente al debitore rinunciante, mentre i successivi chiamati che hanno accettato l'eredità possono considerarsi portatori di un interesse idoneo a consentire unicamente un intervento in causa adesivo dipendente, per sostenere le ragioni del debitore rinunziante, senza poter proporre domande proprie, diverse da quella di appoggio alla domanda della parte adiuvata. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3548 del 25/03/1995   …...
Successioni mortis causa - disposizioni generali - rinunzia all'eredità - impugnazione - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 310 del 18/01/1982
Azione ex art. 524 cod. Civ. - legittimazione passiva - spettanza esclusiva al debitore rinunziante - litisconsorzio necessario nei confronti dei successivi chiamati accettanti - insussistenza - conseguenze.* La legittimazione passiva nell'azione promossa ai sensi dello art. 524 cod. civ. - che ha caratteri propri rispetto all'azione surrogatoria ed a quella revocatoria, poiché con essa il creditore mira ad essere autorizzato ad accettare l'eredità in nome e luogo del rinunziante, suo debitore, al solo scopo di soddisfarsi sui beni erri fino alla concorrenza del suo credito - spetta esclusivamente a detto debitore, senza che ricorra un'ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti dei successivi chiamati che abbiano accettato l'eredità, portatori di un interesse idoneo a consentire unicamente un intervento in causa adesivo dipendente, per sostenere le ragioni del debitore rinunziante. Con la conseguenza che mentre la sentenza è "utiliter data" nei confronti del solo debitore, autore della rinuncia, il creditore potrà agire sul patrimonio ereditato, essendo a lui inopponibile l'atto impeditivo dell'acquisto dell'eredità, e rimanendogli estranea la delazione a favore del terzo chiamato, per effetto della rinuncia da lui impugnata nei rapporti diretti col debitore. ( V 2394/74, mass nn 370781, 370783, 370784; ( V 1470/64 mass n 302088).* Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 310 del 18/01/1982   …...

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