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0514.Rapporti tra creditori separatisti e non separatisti.

Art.- 514.rapporti tra creditori separatisti e non separatisti.

0 Codice civile

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Documenti collegati:

Esecuzione forzata - mobiliare - presso il debitore – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 2523 del 11/03/1987
Beni impignorabili o relativamente impignorabili - impignorabilità assoluta - strumenti, oggetti e libri indispensabili per l'esercizio della professione dell'arte o del mestiere del debitore - nozione di indispensabilità.* L'art. 514 cod. proc. civ. - nel sancire l'assoluta impignorabilità degli strumenti, oggetti e libri indispensabili per l'Esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore - ha riguardo ad una nozione relativa di indispensabilità, secondo la persona e l'attività del debitore. Tuttavia, stante la formula della legge e le ragioni che la giustificano, l'impignorabilità non può mai essere riconosciuta se non ricorre in concreto e rigorosamente l'estremo della strumentale indisponibilità, nel senso naturale e proprio della parola, come nel caso dei beni che pur correlati all'attività del debitore, costituiscano comunque una dotazione sovrabbondante rispetto alle normali esigenze del suo Esercizio. ( Conf 120/67, mass n 325802; ( Conf 2774/62, S. m.).* Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 2523 del 11/03/1987   …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 5134 del 25/11/1977
Apertura (dichiarazione) di fallimento - imprese soggette - imprenditore defunto - rapporto tra creditori del defunto da un lato e creditori dell'erede e legatari dall'altro - priorita dei primi nel soddisfacimento.* La dichiarazione di fallimento post mortem, ai sensi dell'art 11 della legge fallimentare, comporta il soddisfacimento preferenziale dei creditori del defunto, rispetto ai creditori dell'erede ed ai legatari, ivi compreso il coniuge superstite legatario ex lege di usufrutto, i quali potranno far valere i loro diritti solo nei confronti degli eredi, se ed in quanto il risultato finale della procedura concorsuale possa consentirlo. ( V 387/72, mass n 356282).* Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 5134 del 25/11/1977   …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 5134 del 25/11/1977
Imprese soggette - imprenditore defunto - rapporto tra creditori del defunto da un lato e creditori dell'erede e legatari dall'altro - priorità dei primi nel soddisfacimento.* La dichiarazione di fallimento post mortem, ai sensi dell'art 11 della legge fallimentare, comporta il soddisfacimento preferenziale dei creditori del defunto, rispetto ai creditori dell'erede ed ai legatari, ivi compreso il coniuge superstite legatario ex lege di usufrutto, i quali potranno far valere i loro diritti solo nei confronti degli eredi, se ed in quanto il risultato finale della procedura concorsuale possa consentirlo. ( V 387/72, mass n 356282).* Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 5134 del 25/11/1977   …...

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