0502.Pagamento dei creditori e dei legatari.
Art.- 502.pagamento dei creditori e dei legatari.
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Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - accettazione dell'eredità - con beneficio di inventario - liquidazione dell'eredità - pagamento dei creditori e legatari – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 25670 del 24/10/2008Liquidazione concorsuale - Azioni dei creditori - Divieto - Limiti - Azioni di accertamento e condanna verso l'erede beneficiato - Ammissibilità - Conseguenze - Titolo esecutivo a carico dell'erede beneficiato - Esonero dal pagamento - Limiti - Onere probatorio a carico dell'erede - Oggetto - Fattispecie in tema di crediti tributari.
In tema di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, il divieto di promuovere procedure esecutive, posto a carico dei creditori dall'art. 506, primo comma, cod. civ. (una volta eseguita la pubblicazione di cui all'art. 498 cod. civ.), non esclude che i creditori stessi possano procurarsi un titolo giudiziale di accertamento o esecutivo e dunque procedano verso l'erede con le opportune azioni, valendo tale titolo nella procedura di liquidazione predetta, ove il relativo credito può trovare soddisfazione nell'eventuale residuo; l'erede contro il quale sia stato formato un titolo esecutivo che lo condanni in qualità di erede beneficiato, pur se tenuto al pagamento non oltre il valore dei beni a lui pervenuti (ex art. 490, secondo comma, n. 2, cod. civ.), per potersi esonerare dal pagamento deve dimostrare non che l'asse errio sia stato originariamente insufficiente a coprire la passività, bensì che lo stesso è rimasto esaurito nel pagamento di creditori presentatisi in precedenza. (Principio reso con riguardo ad una pretesa fiscale, ritenuta non azionabile dalla sentenza impugnata in cui la commissione tributaria aveva erroneamente negato che l'ufficio creditore potesse domandare alcunché per non aver fatto opposizione allo stato di liquidazione ed ivi ottenuto una riforma dello stesso).
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 25670 del 24/10/2008
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Tributi (in generale) - condono fiscale – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 7800 del 08/06/2000Tributi erariali indiretti (Riforma tributaria del 1972) - Imposta successioni - Eredi accettanti con beneficio d'inventario - Domanda di condono - Imposta dovuta in base a quest'ultima- Liquidazione - Ammissibilità - Anche nel caso di perdurante pendenza del procedimento di liquidazione concorsuale dell'eredità beneficiata.
Nei confronti del coerede che abbia accettato l'eredità con beneficio d'inventario e che abbia successivamente presentato istanza di definizione dell'imposta di successione ai sensi dell'art. 31, comma 2 del D.L. n. 429 del 1982, l'imposta dovuta sulla base di tale domanda di condono può essere liquidata nonostante sia ancora pendente il procedimento di liquidazione concorsuale dell'eredità beneficiata ai sensi degli artt. 498- 503 cod. civ..
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 7800 del 08/06/2000
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Successioni "mortis causa" - Disposizioni generali - Accettazione dell'eredità - Con beneficio di inventario – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11084 del 10/11/1993Liquidazione dell'eredità - Pagamento dei creditori e legatari - Titolo esecutivo a carico dell'erede beneficiato - Esonero dal pagamento - Onere probatorio dell'erede.
L'erede, in confronto del quale sia stato formato un titolo esecutivo che lo condanni in qualità di erede beneficiato e che sarà perciò tenuto al pagamento non oltre il valore dei beni a lui pervenuti (artt. 490, comma secondo, n. 2, cod. civ.), per potersi esonerare dal pagamento deve dimostrare non che l'asse errio sia stato originariamente insufficiente a coprire la passività bensì che lo stesso è rimasto esaurito nel pagamento di creditori presentatisi in precedenza.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11084 del 10/11/1993
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Successioni "mortis causa" - Disposizioni generali - Accettazione dell'eredità - Con beneficio di inventario – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11084 del 10/11/1993Liquidazione dell'eredità - Pagamento dei creditori e legatari - Titolo esecutivo a carico dell'erede beneficiato - Esonero dal pagamento - Onere probatorio dell'erede.
L'erede, in confronto del quale sia stato formato un titolo esecutivo che lo condanni in qualità di erede beneficiato e che sarà perciò tenuto al pagamento non oltre il valore dei beni a lui pervenuti (artt. 490, comma secondo, n. 2, cod. civ.), per potersi esonerare dal pagamento deve dimostrare non che l'asse errio sia stato originariamente insufficiente a coprire la passività bensì che lo stesso è rimasto esaurito nel pagamento di creditori presentatisi in precedenza.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11084 del 10/11/1993
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Successioni "mortis causa" - Disposizioni generali - Accettazione dell'eredità - Con beneficio di inventario – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11084 del 10/11/1993Liquidazione dell'eredità - Pagamento dei creditori e legatari - Titolo esecutivo a carico dell'erede beneficiato - Esonero dal pagamento - Onere probatorio dell'erede.
L'erede, in confronto del quale sia stato formato un titolo esecutivo che lo condanni in qualità di erede beneficiato e che sarà perciò tenuto al pagamento non oltre il valore dei beni a lui pervenuti (artt. 490, comma secondo, n. 2, cod. civ.), per potersi esonerare dal pagamento deve dimostrare non che l'asse errio sia stato originariamente insufficiente a coprire la passività bensì che lo stesso è rimasto esaurito nel pagamento di creditori presentatisi in precedenza.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11084 del 10/11/1993
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Riscossione delle imposte - Riscossione delle imposte sui redditi (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 5785 del 15/05/1992Sanzioni - Ritardati od omessi versamenti diretti - Erede con beneficio d'inventario - Redditi del "de cuius" - Dichiarazione ai fini IRPEF e ILOR - Presentazione dopo l'inizio della procedura di liquidazione dell'eredità - Autotassazione - Omissione - Conseguenze - Soprattassa per il mancato pagamento delle imposte - Applicabilità - Esclusione.
In tema di riscossione di imposte dirette, l'erede con beneficio d'inventario il quale abbia presentato, ai fini dell'IRPEF e dell'ILOR, la dichiarazione dei redditi del "de cuius" ma non abbia provveduto al relativo versamento perché, a seguito di opposizione dei creditori erri, aveva iniziato la procedura di liquidazione dell'eredità ai sensi degli artt. 498 e segg. cod. civ., non è soggetto all'applicazione della soprattassa per il mancato pagamento di dette imposte a norma dell'art. 92 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, in quanto il conflitto tra la disciplina tributaria (che impone il pagamento del tributo ad una determinata scadenza) e quella codicistica (che vieta all'erede di eseguire pagamenti in favore di creditori durante lo svolgimento della procedura di liquidazione) va risolto in favore di quest'ultima, sia perché le norme del codice civile non distinguono tra crediti ordinari e crediti tributari, sia perché la normativa fiscale non contiene alcuna deroga alla disciplina codicistica, con la conseguenza che anche i crediti tributari debbono essere fatti valere tramite la procedura di liquidazione e che per il pagamento di essi vige la scadenza codicistica e non quella tributaria.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 5785 del 15/05/1992
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Successioni mortis causa - successione legittima (ab intestato) - dello stato – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 2873 del 14/06/1989Acquisto dei beni - debiti erri e legati - creditori e legatari non presentatisi - azione contro l'erede - limiti.*
La qualità di erede legittimo spettante allo stato (a differenza che nel vigore del codice del 1865) ai sensi degli artt. 565 e 586 del codice civile vigente, comporta che nei suoi confronti, nonostante alcune peculiarità della relativa successione (non necessità di accettazione, impossibilità di rinuncia, responsabilità intra vires hertis indipendentemente dalla accettazione con beneficio d'inventario), sia applicabile la norma del terzo comma dell'art. 502 cod. civ., la quale (in tema di eredità beneficiata) prevede che i creditori e i legatari non presentatisi possono agire contro l'erede - entro il termine prescrizionale di tre anni ivi indicato - nei limiti della somma residuata dopo il pagamento dei creditori e dei legatari collocati nello stato di graduazione. ( V 1197/63, mass n 261762).*
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 2873 del 14/06/1989
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