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0495.Pagamento dei creditori e legatari.

Art.- 495.pagamento dei creditori e legatari.

0 Codice civile

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Avviso di accertamento notificato agli eredi – Cass. n. 22571/2021
Tributi (in generale) -"Solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - In genere - accertamento tributario (nozione) - avviso di accertamento - Avviso di accertamento notificato agli eredi - Accettazione con beneficio d'inventario - Rilevanza e diritto di difesa degli eredi.   In tema di avviso di accertamento notificato agli eredi, avente ad oggetto una pretesa fiscale concernente il patrimonio del "de cuius", l'accettazione con beneficio di inventario da parte dei successori non preclude all'Amministrazione finanziaria di accertare l'"an" e il "quantum" dell'obbligazione tributaria del dante causa, fermo restando che la contestazione, da parte dell'erede, della limitazione della propria responsabilità "intra vires hereditatis" può avvenire in sede di impugnazione della eventuale successiva cartella di pagamento con cui viene concretamente determinata la pretesa esecutiva. Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 22571 del 10/08/2021 (Rv. 662004 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0490, Cod_Civ_art_0485, Cod_Civ_art_0495, Cod_Civ_art_0484   Corte Cassazione 22571 2021 …...
Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - accettazione dell'eredita' (pura e semplice) - con beneficio di inventario - liquidazione dell'eredita' - termine - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 30247 del 20/11/2019 (Rv. 656204 - 01)
Liquidazione dell'eredità in caso di opposizione - Termine previsto dall'art. 498 c.c. - Natura perentoria - Ragioni. In tema di liquidazione concorsuale dell'eredità beneficiata, il termine previsto dall'art. 498, comma 2, c.c., entro il quale l'erede deve invitare i creditori e i legatari a presentare le dichiarazioni di credito, ha natura perentoria, in quanto coerente con l'esigenza di procedere in tempi ragionevoli alla liquidazione dell'eredità; in funzione della medesima necessità è perentorio anche il termine, fissato dal notaio, entro il quale i creditori e i legatari possono presentare le dichiarazioni di credito. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 30247 del 20/11/2019 (Rv. 656204 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0495, Cod_Civ_art_0498, Cod_Civ_art_0505 …...
Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - accettazione dell'er' (pura e semplice) - con beneficio di inventario - effetti - in genere - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 23350 del 16/11/2016
Responsabilità "intra vires hertis" - Valore di riferimento - Stima in sede di inventario - Rilevanza - Condizioni. In tema di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, l'erede, senza ricorrere alla liquidazione di tipo concorsuale di cui agli art. 498 e ss. c.c. e provvedere alla conversione dei beni del "de cuius" in denaro, può procedere al pagamento individuale dei creditori ex art. 495 c.c. e conservare per sé la parte dell'attivo errio che dovesse residuare; in tal caso la responsabilità dell'erede è limitata al valore della stima dei beni effettuata in sede di inventario. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 23350 del 16/11/2016   …...
Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - accettazione dell'er' (pura e semplice) - con beneficio di inventario - effetti - in genere - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 23350 del 16/11/2016
Responsabilità "intra vires hertis" - Valore di riferimento - Stima in sede di inventario - Rilevanza - Condizioni. In tema di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, l'erede, senza ricorrere alla liquidazione di tipo concorsuale di cui agli art. 498 e ss. c.c. e provvedere alla conversione dei beni del "de cuius" in denaro, può procedere al pagamento individuale dei creditori ex art. 495 c.c. e conservare per sé la parte dell'attivo errio che dovesse residuare; in tal caso la responsabilità dell'erede è limitata al valore della stima dei beni effettuata in sede di inventario. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 23350 del 16/11/2016   …...
Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - accettazione dell'eredita' (pura e semplice) - con beneficio di inventario - effetti - in genere - Corte di Cassazione Sez. L - , Sentenza n. 23350 del 16/11/2016
Responsabilità "intra vires hereditatis" - Valore di riferimento - Stima in sede di inventario - Rilevanza - Condizioni. In tema di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, l'erede, senza ricorrere alla liquidazione di tipo concorsuale di cui agli art. 498 e ss. c.c. e provvedere alla conversione dei beni del "de cuius" in denaro, può procedere al pagamento individuale dei creditori ex art. 495 c.c. e conservare per sé la parte dell'attivo ereditario che dovesse residuare; in tal caso la responsabilità dell'erede è limitata al valore della stima dei beni effettuata in sede di inventario. Corte di Cassazione Sez. L - , Sentenza n. 23350 del 16/11/2016   …...
Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - accettazione dell'eredita' (pura e semplice) - con beneficio di inventario - effetti - in genere - Corte di Cassazione Sez. L - , Sentenza n. 23350 del 16/11/2016
Responsabilità "intra vires hereditatis" - Valore di riferimento - Stima in sede di inventario - Rilevanza - Condizioni. In tema di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, l'erede, senza ricorrere alla liquidazione di tipo concorsuale di cui agli art. 498 e ss. c.c. e provvedere alla conversione dei beni del "de cuius" in denaro, può procedere al pagamento individuale dei creditori ex art. 495 c.c. e conservare per sé la parte dell'attivo ereditario che dovesse residuare; in tal caso la responsabilità dell'erede è limitata al valore della stima dei beni effettuata in sede di inventario. Corte di Cassazione Sez. L - , Sentenza n. 23350 del 16/11/2016   …...
Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - accettazione dell'eredità - con beneficio di inventario - liquidazione dell'eredità - pagamento dei creditori e legatari – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 25670 del 24/10/2008
Liquidazione concorsuale - Azioni dei creditori - Divieto - Limiti - Azioni di accertamento e condanna verso l'erede beneficiato - Ammissibilità - Conseguenze - Titolo esecutivo a carico dell'erede beneficiato - Esonero dal pagamento - Limiti - Onere probatorio a carico dell'erede - Oggetto - Fattispecie in tema di crediti tributari. In tema di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, il divieto di promuovere procedure esecutive, posto a carico dei creditori dall'art. 506, primo comma, cod. civ. (una volta eseguita la pubblicazione di cui all'art. 498 cod. civ.), non esclude che i creditori stessi possano procurarsi un titolo giudiziale di accertamento o esecutivo e dunque procedano verso l'erede con le opportune azioni, valendo tale titolo nella procedura di liquidazione predetta, ove il relativo credito può trovare soddisfazione nell'eventuale residuo; l'erede contro il quale sia stato formato un titolo esecutivo che lo condanni in qualità di erede beneficiato, pur se tenuto al pagamento non oltre il valore dei beni a lui pervenuti (ex art. 490, secondo comma, n. 2, cod. civ.), per potersi esonerare dal pagamento deve dimostrare non che l'asse errio sia stato originariamente insufficiente a coprire la passività, bensì che lo stesso è rimasto esaurito nel pagamento di creditori presentatisi in precedenza. (Principio reso con riguardo ad una pretesa fiscale, ritenuta non azionabile dalla sentenza impugnata in cui la commissione tributaria aveva erroneamente negato che l'ufficio creditore potesse domandare alcunché per non aver fatto opposizione allo stato di liquidazione ed ivi ottenuto una riforma dello stesso). Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 25670 del 24/10/2008   …...
Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - accettazione dell'eredità - con beneficio di inventario - liquidazione dell'eredità - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8527 del 19/10/1994
Stato di graduazione dell'eredità beneficiata - Opposizione - Dichiarazioni di credito - Invito a presentarle rivolto a legatari e creditori - Pubblicazione nel foglio degli Annunzi Legali della Provincia - Funzione - Dichiarazioni pervenute dopo la scadenza del termine per la presentazione - Soddisfacimento sull'eventuale residuo - Mancato invio di inviti individuali a creditori il cui recapito si assume noto - Irrilevanza. In caso di opposizione allo stato di graduazione dell'eredità beneficiata, la pubblicazione, ai sensi dell'art. 498 cod. civ., nel Foglio degli Annunzi Legali della Provincia dell'invito a legatari e creditori a presentare le dichiarazioni di credito assolve alla funzione di assicurare una forma di conoscenza legale da parte di tutti coloro che non siano stati raggiunti per qualsiasi motivo dall'invito individuale, anche ai fini della decorrenza del termine per la presentazione della dichiarazione di credito, sicché una volta scaduto detto termine le dichiarazioni pervenute successivamente potranno soddisfarsi soltanto sull'eventuale residuo, a nulla rilevando il mancato invio di inviti individuali a creditori di cui si assuma essere stato noto il recapito. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8527 del 19/10/1994   …...
Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - accettazione dell'eredità - con beneficio di inventario - liquidazione dell'eredità - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8527 del 19/10/1994
Stato di graduazione dell'eredità beneficiata - Opposizione - Dichiarazioni di credito - Invito a presentarle rivolto a legatari e creditori - Pubblicazione nel foglio degli Annunzi Legali della Provincia - Funzione - Dichiarazioni pervenute dopo la scadenza del termine per la presentazione - Soddisfacimento sull'eventuale residuo - Mancato invio di inviti individuali a creditori il cui recapito si assume noto - Irrilevanza. In caso di opposizione allo stato di graduazione dell'eredità beneficiata, la pubblicazione, ai sensi dell'art. 498 cod. civ., nel Foglio degli Annunzi Legali della Provincia dell'invito a legatari e creditori a presentare le dichiarazioni di credito assolve alla funzione di assicurare una forma di conoscenza legale da parte di tutti coloro che non siano stati raggiunti per qualsiasi motivo dall'invito individuale, anche ai fini della decorrenza del termine per la presentazione della dichiarazione di credito, sicché una volta scaduto detto termine le dichiarazioni pervenute successivamente potranno soddisfarsi soltanto sull'eventuale residuo, a nulla rilevando il mancato invio di inviti individuali a creditori di cui si assuma essere stato noto il recapito. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8527 del 19/10/1994   …...
Successioni "mortis causa" - Disposizioni generali - Accettazione dell'eredità - Con beneficio di inventario – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11084 del 10/11/1993
Liquidazione dell'eredità - Pagamento dei creditori e legatari - Titolo esecutivo a carico dell'erede beneficiato - Esonero dal pagamento - Onere probatorio dell'erede. L'erede, in confronto del quale sia stato formato un titolo esecutivo che lo condanni in qualità di erede beneficiato e che sarà perciò tenuto al pagamento non oltre il valore dei beni a lui pervenuti (artt. 490, comma secondo, n. 2, cod. civ.), per potersi esonerare dal pagamento deve dimostrare non che l'asse errio sia stato originariamente insufficiente a coprire la passività bensì che lo stesso è rimasto esaurito nel pagamento di creditori presentatisi in precedenza. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11084 del 10/11/1993   …...
Successioni "mortis causa" - Disposizioni generali - Accettazione dell'eredità - Con beneficio di inventario – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11084 del 10/11/1993
Liquidazione dell'eredità - Pagamento dei creditori e legatari - Titolo esecutivo a carico dell'erede beneficiato - Esonero dal pagamento - Onere probatorio dell'erede. L'erede, in confronto del quale sia stato formato un titolo esecutivo che lo condanni in qualità di erede beneficiato e che sarà perciò tenuto al pagamento non oltre il valore dei beni a lui pervenuti (artt. 490, comma secondo, n. 2, cod. civ.), per potersi esonerare dal pagamento deve dimostrare non che l'asse errio sia stato originariamente insufficiente a coprire la passività bensì che lo stesso è rimasto esaurito nel pagamento di creditori presentatisi in precedenza. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11084 del 10/11/1993   …...
Successioni "mortis causa" - Disposizioni generali - Accettazione dell'eredità - Con beneficio di inventario – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11084 del 10/11/1993
Liquidazione dell'eredità - Pagamento dei creditori e legatari - Titolo esecutivo a carico dell'erede beneficiato - Esonero dal pagamento - Onere probatorio dell'erede. L'erede, in confronto del quale sia stato formato un titolo esecutivo che lo condanni in qualità di erede beneficiato e che sarà perciò tenuto al pagamento non oltre il valore dei beni a lui pervenuti (artt. 490, comma secondo, n. 2, cod. civ.), per potersi esonerare dal pagamento deve dimostrare non che l'asse errio sia stato originariamente insufficiente a coprire la passività bensì che lo stesso è rimasto esaurito nel pagamento di creditori presentatisi in precedenza. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11084 del 10/11/1993   …...
Successioni mortis causa - disposizioni generali - accettazione dell'eredità – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 2198 del 02/03/1987
Con beneficio di inventario - in genere - accettazione con detto beneficio - onere probatorio dell'erede - decadenza dal beneficio o accettazione pura e semplice dell'eredità eventualmente presunta ex lege - onere probatorio dei creditori.* In tema di limitazione di responsabilità degli eredi per i debiti del "de cuius", grava sugli eredi stessi l'Onere di provare di aver accettato l'eredità con il beneficio d'inventario al fine di limitare la loro responsabilità patrimoniale "intra vires hertis", mentre grava sui creditori l'Onere di provare la decadenza dal beneficio suddetto ovvero la ricorrenza di una accettazione pura e semplice dell'eredità, che è presunta ex lege nel caso del chiamato che, trovandosi nel possesso di beni erri, non provveda tempestivamente a redigere l'inventario. ( V 1317/84, mass n 433444; ( V 4022/81, mass n 414677).* Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 2198 del 02/03/1987   …...
Societa’ - di persone fisiche - società irregolare e di fatto - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3665 del 06/06/1980
Morte di uno dei soci - diritto del socio superstite alla propria quota di beni sociali - accettazione, da parte dell'erede del socio defunto, dell'eredità con beneficio di inventario - erronea inclusione nell'eredita’ della predetta quota - conseguente totale assorbimento del relictum dall'imposta di successione - diritto del superstite alla quota - persistenza.* Nel caso di scioglimento di una società di fatto per morte di uno dei soci, il diritto del socio superstite di conseguire la propria quota di beni sociali, dall'erede del socio defunto, non viene meno per il fatto che quest'ultimo, accettando l'eredità con beneficio d'inventario, abbia visto assorbire l'intero ricavato del relictum dall'imposta di successione per avere erroneamente conglobato nell'eredità a lui devoluta la predetta quota.* Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3665 del 06/06/1980   …...
Successioni mortis causa - disposizioni generali - accettazione dell'eredita’ - con beneficio d'inventario - liquidazione dell'eredita’ - rilascio dei beni ereditari - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 5832 del 12/11/1979
Curatore dell'eredità rilasciata - poteri di amministrazione e di disposizione - estensione alla cosa legata - inconciliabilità con il principio del trapasso immediato del legato dal defunto al legatario - esclusione - disposizione della cosa legata - presupposto - potere di rappresentanza dei creditori - attribuzione implicita.* I poteri di amministrazione e di disposizione riconosciuti all'erede beneficiario, quale titolare dell'ufficio di liquidazione, rispetto all'eredità in generale, spettano anche al curatore della eredità rilasciata a norma dell'art 507 cod civ, in quanto allo stesso va riconosciuta la qualità di sostituto dell'erede, nonchè di titolare dell'ufficio di liquidazione. Ne consegue che il curatore e legittimato a compiere gli Atti di gestione e di disposizione da lui ritenuti idonei per conseguire i fini della liquidazione, anche con riguardo alla cosa legata, essendo questa vincolata al soddisfacimento dei concorrenti interessi dei creditori e dello erede. Ne cio e inconciliabile con il principio del trapasso immediato del legato dal defunto al legatario, perche l'acquisto del legatario e sottoposto alla condizione che i beni del patrimonio ereditario siano sufficienti al soddisfacimento dei creditori, sicchè, in caso contrario, il curatore ex art 507 cod civ può disporre della cosa legata, in virtù di un potere di rappresentanza dei creditori, implicitamente attribuitogli dalla legge, nell'ambito dell'ufficio di liquidazione di cui e investito. ( V 3294/68, mass n 336270).* Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 5832 del 12/11/1979   …...
Prescrizione civile - decorrenza - termine - prescrizioni brevi – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 394 del 11/02/1974
Risarcimento del danno - in genere (quinquennale) - creditore di minori d'eta - danno per omesso inventario di beni erri - decorrenza della prescrizione.* 127039 368085* Il diritto al risarcimento del danno sorge soltanto con il verificarsi concreto di un pregiudizio attuale e solo da tale momento comincia a decorrere il relativo termine di prescrizione. Pertanto, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno subito dal creditore di minori per l'omessa inclusione nell'inventario di alcuni beni mobili erri spettanti ai minori stessi, data l'insufficienza degli altri beni dei debitori a garantire l'integrale soddisfacimento del credito, decorre dalla data di accertamento di tale insufficienza, coincidente con quella della conclusione del relativo processo esecutivo e non dalla consumazione dell'illecito consistente nella suddetta omissione.* Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 394 del 11/02/1974   …...
Successioni mortis causa - accettazione della eredità - beneficio d'inventario - liquidazione – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3294 del 15/10/1968
In genere - poteri di amministrazione e di disposizione dell'erede beneficiario - estensione anche alle cose oggetto di legato - coamministrazione da parte del legatario - ammissibilità - limiti - fattispecie.* Sia nella forma della liquidazione individuale (art. 495 cod. civ.) sia più ancora nella Forma della liquidazione concorsuale (art. 498 e e segg. cod. civ.) i poteri di amministrazione nonchè di disposizione con le cautele prescritte dalla legge, che l'erede beneficiario, quale titolare dell'ufficio di liquidazione,ha rispetto all'er in generale si estendono anche alla cosa legata, la quale  rimane soggetta al potere e quindi all'ingerenza dell'erede, potendosi solo, per alcuni riflessi, ammettere una coamministrazione dato che anche il legatario ha interessi da tutelare. In ogni caso, pero, i poteri di amministrazione e disposizione del legatario non possono sovrapporsi a quelli dell'erede rendendo inefficienti gli Atti di gestione e disposizione, che a quest'ultimo appaiono migliori per raggiungere i fini della liquidazione. ( in applicazione di tale principio la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza del giudice di merito,il quale aveva riconosciuto al coniuge superstite legatario usufruttuario ex lege di una quota maggioritaria di godimento rispetto al bene ereditario oggetto di locazione, l'esercizio di una specie di ius prohibendi ex artt. 1105 e 1108 cod. civ. rispetto all'atto dispositivo compiuto dall'erede beneficiario mediante l'instaurazione dell'Azione intesa a far cessare per morosità o per scadenza del termine convenzionale la locazione già stipulata dal de cuius).* Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3294 del 15/10/1968   …...

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