Codice Civile Libro Secondo: delle successioni titolo I: disposizioni generali sulle successioni capo V: dell'accettazione dell'eredita' sezione I: disposizioni generali sezione II: del beneficio d'inventario art.- 493.alienazione dei beni ereditari senza autorizzazione.
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 493.Alienazione dei beni ereditari senza autorizzazione.
1. L'erede decade dal beneficio d'inventario, se aliena o sottopone a pegno o ipoteca beni ereditari, o transige relativamente a questi beni senza l'autorizzazione giudiziaria e senza osservare le forme prescritte dal codice di procedura civile.
2. Per i beni mobili l'autorizzazione non è necessaria trascorsi cinque anni dalla dichiarazione di accettare con beneficio d'inventario.
la giurisprudenza
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