Codice Civile Libro Secondo: delle successioni titolo I: disposizioni generali sulle successioni capo V: dell'accettazione dell'eredita' sezione I: disposizioni generali sezione II: del beneficio d'inventario art. - 485.chiamato all'eredità che è nel possesso di beni.
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 485.Chiamato all'eredità che è nel possesso di beni.
1. Il chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità. Se entro questo termine lo ha cominciato ma non è stato in grado di completarlo, può ottenere dal tribunale del luogo in cui si è aperta la successione una proroga che, salvo gravi circostanze, non deve eccedere i tre mesi. (1)
2. Trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice.
3. Compiuto l'inventario, il chiamato che non abbia ancora fatto la dichiarazione a norma dell'articolo 484 ha un termine di quaranta giorni da quello del compimento dell'inventario medesimo, per deliberare se accetta o rinunzia all'eredità. Trascorso questo termine senza che abbia deliberato, è considerato erede puro e semplice.
modifiche - note
COMMENTI
(1) La parola "tribunale" è stata così sostituita alla parola "pretore" dall'art. 144, d.lgs 19 febbraio 1998, n. 51. Successivamente, il D.lgs 13 luglio 2017, n. 116 (In G.U. 21/07/2017, n.177) ha disposto con l'art. 27, comma 2, lettera a) e con l'art. 32, comma 5 la modifica dell'art. 485, comma 1, ovvero la modifica entrerà in vigore dal 31 ottobre 2021 e la parola "tribunale" verrà sostituita con la parola "giudice di pace".
la giurisprudenza
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