Codice Civile Libro Secondo: delle successioni titolo I: disposizioni generali sulle successioni capo V: dell'accettazione dell'eredita' sezione I: disposizioni generali art. 473. eredità devolute a persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti.
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 473. (1) Eredità devolute a persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti.
1. L'accettazione delle eredità devolute alle persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti non può farsi che col beneficio d'inventario.
2. Il presente articolo non si applica alle società.
la giurisprudenza
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