Codice Civile Libro Secondo: delle successioni Titolo I: disposizioni generali sulle successioni Capo II: della capacita' di succedere Art.462. Capacità delle persone fisiche.
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 462. Capacità delle persone fisiche.
1. Sono capaci di succedere tutti coloro che sono nati o concepiti al tempo dell'apertura della successione.
2. Salvo prova contraria, si presume concepito al tempo dell'apertura della successione chi è nato entro i trecento giorni dalla morte della persona della cui successione si tratta.
3. Possono inoltre ricevere per testamento i figli di una determinata persona vivente al tempo della morte del testatore, benché non ancora concepiti.
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