Codice Civile Libro Primo: delle persone e della famiglia Titolo XIII: degli alimenti 446. Assegno provvisorio.
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 446. Assegno provvisorio.
- Finché non sono determinati definitivamente il modo e la misura degli alimenti, [il pretore o] (1) il presidente del tribunale può, sentita l'altra parte, ordinare un assegno in via provvisoria ponendolo, nel caso di concorso di più obbligati, a carico anche di uno solo di essi, salvo il regresso verso gli altri.
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c.c.
cc
446
assegno
provvisorio