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0391. Emancipazione con provvedimento del giudice tutelare.

Art.391. Emancipazione con provvedimento del giudice tutelare.

0 Codice civile

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Documenti collegati:

Rinunzia al ricorso per cassazione ex art. 390 c.p.c. – Cass. n. 7041/2021
Prova civile - prove indiziarie - presunzioni (nozione) – semplici - Rinunzia al ricorso per cassazione ex art. 390 c.p.c. - Presunzione di non spettanza dell'indennizzo per rinuncia o inattività delle parti, prevista dall'art. 2, comma 2-sexies, lett. c), della l. n. 89 del 2001, come introdotto dalla l. 208 del 2015 - Applicabilità - Fondamento - Superamento - Condizioni. In tema di equa riparazione "ex lege" Pinto, la rinuncia al ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 390 c.p.c. è assimilabile alla rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c., della quale adatta la regola al giudizio di legittimità, con conseguente estensione a siffatta ipotesi della presunzione relativa di non spettanza dell'indennizzo per rinuncia o inattività delle parti, ex art. 2, comma 2- sexies, lett. c), della l. n. 89 del 2001, come introdotto dalla l. 208 del 2015, il cui superamento richiede la dimostrazione specifica del "patema d'animo" sofferto a causa e per effetto dell'irragionevole protrazione del giudizio presupposto, sino al deposito del provvedimento di estinzione ex art. 391 c.p.c. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 7041 del 12/03/2021 (Rv. 660828 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0390, Cod_Civ_art_0391 …...
Procedimento per cassazione - Omesso inserimento del controricorso nel fascicolo processuale – Cass. n. 19994/2020
Provvedimenti del giudice civile - sentenza – correzione - Procedimento per cassazione - Omesso inserimento del controricorso nel fascicolo processuale - Rimedio - Correzione di errore materiale - Esclusione - Revocazione - Applicabilità - Fondamento. E' inammissibile la procedura di correzione di errore materiale promossa d'ufficio innanzi alla Corte di cassazione, in conseguenza del mancato inserimento nel fascicolo processuale del controricorso, perché tale fattispecie è da qualificarsi come errore di fatto sul contenuto degli atti processuali, che va dedotto dalla parte con ricorso per revocazione entro l'ordinario termine di sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero di sei mesi dalla sua pubblicazione. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19994 del 23/09/2020 (Rv. 659144 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0391_2, Cod_Civ_art_0395 CORTE CASSAZIONE 19994 2020 …...

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