Famiglia - potesta' dei genitori - Responsabilità genitoriale – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1668 del 24/01/2020 (Rv. 656983 - 01)Sospensione -Decisione sul reclamo - Provvedimento decisorio e definitivo “rebus sic stantibus" - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
In materia di provvedimenti "de potestate" ex artt. 330, 333 e 336 c.c., il decreto pronunciato dalla Corte d'appello sul reclamo avverso quello del Tribunale per i minorenni è impugnabile con il ricorso per cassazione, avendo, al pari del decreto reclamato, carattere decisorio e definitivo, in quanto incidente su diritti di natura personalissima e di primario rango costituzionale, ed essendo modificabile e revocabile soltanto per la sopravvenienza di nuove circostanze di fatto e quindi idoneo ad acquistare efficacia di giudicato, sia pure "rebus sic stantibus", anche quando non sia stato emesso a conclusione del procedimento per essere stato, anzi, espressamente pronunciato "in via non definitiva", trattandosi di provvedimento che riveste comunque carattere decisorio, quando non sia stato adottato a titolo provvisorio ed urgente, idoneo ad incidere in modo tendenzialmente stabile sull'esercizio della responsabilità genitoriale. (Principio affermato in un giudizio in cui il Tribunale per i minorenni aveva sospeso il padre dall'esercizio della responsabilità genitoriale e demandato al servizio sociale di individuare i tempi e le modalità di frequentazione tra il padre ed il figlio, nonché di procedere, insieme ad un centro specializzato, alla valutazione del minore e del contesto familiare).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1668 del 24/01/2020 (Rv. 656983 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0330, Cod_Civ_art_0333, Cod_Civ_art_0336_1
FAMIGLIA
POTESTA' DEI GENITORI
RESPONSABILITÀ GENITORIALE
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Rappresentanza e assistenza dell'incapace legale - curatela - curatore e curatore speciale - Cass. n. 9/2019Capacita' della persona fisica - rappresentanza e assistenza dell'incapace legale - curatela - curatore e curatore speciale- in genere - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 9 del 03/01/2019
Procedimento ex art. 336 c.c. - Curatore del minore che sia anche avvocato - Cumulo delle due qualifiche - Ammissibilità -Necessità di formale procura a se stesso - procedimento civile - difesa personale della parte
Nel procedimento camerale ex art. 336 c.c., il curatore speciale del minore che rivesta anche la qualifica di avvocato può stare in giudizio senza il ministero di altro difensore ai sensi dell'art. 86 c.p.c., potendo cumulare le due qualifiche -che restano, comunque, distinte - e non avendo necessità del formale conferimento a se stesso della procura alle liti. Ne consegue che il compenso per l'attività difensiva svolta non può essergli negato a causa del mancato deposito della procura, né per il fatto che non siano state osservate le formalità di costituzione di cui agli artt. 165 e 166 c.p.c., essendo il procedimento sottoposto alle forme semplificate del rito camerale.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 9 del 03/01/2019
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capacità della persona fisica - potestà dei genitori (titolarità) - decadenza - Cass. n. 4099/2018Provvedimenti modificativi, ablativi o restitutivi della responsabilità genitoriale - Genitore dichiarato decaduto - Legittimazione ad impugnare - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
Nei giudizi aventi ad oggetto la limitazione o ablazione della responsabilità genitoriale, il genitore è litisconsorte necessario, munito del pieno potere di agire, contraddire e impugnare le decisioni che producano effetti provvisori o definitivi sulla titolarità o sull’esercizio della predetta responsabilità. (Nella specie la S.C., cassando la pronuncia di appello, ha ritenuto ammissibile il reclamo proposto dal padre avverso la sentenza che lo aveva dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 4099 del 20/02/2018
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Famiglia - potesta' dei genitori - Sez. 1 - , Sentenza n. 18562 del 22/09/2016Provvedimenti modificativi, ablativi o restitutivi della potestà dei genitori - Ricorso straordinario per cassazione - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilita') - in genere.
I provvedimenti modificativi, ablativi o restitutivi della potestà dei genitori, resi dal giudice minorile ai sensi degli artt. 330, 332, 333 e 336 c.c., configurano espressione di giurisdizione volontaria non contenziosa, perché non risolvono conflitti fra diritti posti su un piano paritario, ma sono preordinati alla esigenza prioritaria della tutela degli interessi dei figli e sono, altresì, soggetti alle regole generali del rito camerale, sia pure con le integrazioni e specificazioni previste dalle citate norme, sicché detti provvedimenti, sebbene adottati dalla corte d'appello in esito a reclamo, non sono idonei ad acquistare autorità di giudicato, nemmeno "rebus sic stantibus", in quanto sono modificabili e revocabili non solo "ex nunc", per nuovi elementi sopravvenuti, ma anche "ex tunc", per un riesame (di merito o di legittimità) delle originarie risultanze, con la conseguenza che esulano dalla previsione dell'art. 111 Cost. e non sono impugnabili con ricorso straordinario per cassazione. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso il decreto con cui la corte d'appello aveva revocato l'autorizzazione alla frequentazione della nipote da parte dei nonni, i quali, essendosi dissociati dalla scelta di collaborazione con la giustizia effettuata dal figlio e padre della minore, già esponente della locale malavita organizzata, e non potendo dirsi estranei ai contesti criminali operanti sul territorio, non rappresentavano valide figure di riferimento affettivo ed educativo ed erano, altresì, portatori di messaggi ambivalenti e non conformi alle scelte di legalità perseguite dalla madre della minore).
Sez. 1 - , Sentenza n. 18562 del 22/09/2016
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Famiglia - filiazione - filiazione naturale - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 6132 del 26/03/2015Figli nati fuori del matrimonio - D.lgs. n. 154 del 2013 di riforma della filiazione - Decreto della corte di appello in tema di affidamento e di mantenimento dei figli minori - Ricorso straordinario per cassazione - Ammissibilità - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 6132 del 26/03/2015
Il decreto della corte di appello, contenente i provvedimenti in tema di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio e le disposizioni relative al loro mantenimento, è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. poiché già nel vigore della legge 8 febbraio 2006, n. 54 - che tendeva ad assimilare la posizione dei figli di genitori non coniugati a quella dei figli nati nel matrimonio - ed a maggior ragione dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 - che ha abolito ogni distinzione - al predetto decreto vanno riconosciuti i requisiti della decisorietà, in quanto risolve contrapposte pretese di diritto soggettivo, e di definitività, perché ha un'efficacia assimilabile "rebus sic stantibus" a quella del giudicato.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 6132 del 26/03/2015
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Famiglia - filiazione - filiazione naturale - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18194 del 16/09/2015Figli nati fuori dal matrimonio - Equiparazione - Affidamento ex art. 317 bis c.c. - Reclamo - Decreto della corte d'appello - Mezzi di impugnazione - Ricorso straordinario per cassazione - Ammissibilità - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18194 del 16/09/2015
In tema di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio, la legge n. 54 del 2006 ha equiparato la posizione dei figli nati "more uxorio" a quella dei figli nati da genitori coniugati, estendendo la disciplina in materia di separazione e divorzio anche ai procedimenti ex art. 317 bis c.c., che hanno assunto autonomia procedimentale rispetto ai procedimenti di cui agli artt. 330, 333 e 336 c.c., senza che abbia alcun rilievo il rito camerale. Ne consegue che i decreti emessi dalla corte d'appello avverso i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 317 bis c.c. relativi ai figli nati fuori dal matrimonio ed alle conseguenti statuizioni economiche, ivi compresa l'assegnazione della casa familiare, sono impugnabili con ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., ora equiparato sostanzialmente al ricorso ordinario in forza del richiamo operato dall'ultimo comma dell'art. 360 c.p.c. ai commi 1 e 3 (nel testo novellato dal d.lgs. n. 40 del 2006).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18194 del 16/09/2015
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impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 10282 del 12/05/2014Procedimenti d'interesse del minore - Reclamo avverso decreto provvisorio ed urgente del tribunale dei minorenni - Dichiarazione d'inammissibilità - Provvedimento accessorio a pronuncia non definitiva né decisoria - Ricorribilità per cassazione - Esclusione.
In materia di procedimenti d'interesse del minore, il decreto con cui la corte d'appello dichiara inammissibile il reclamo avverso il provvedimento del tribunale per i minorenni di affidamento del minore al comune - adottato in via provvisoria ed urgente - senza definire il procedimento ed, anzi, disponendo ulteriori adempimenti per la sua prosecuzione, non ha carattere decisorio e definitivo, per cui non è impugnabile con ricorso per cassazione, né ordinario, né straordinario ai sensi dell'art. 111 Cost.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 10282 del 12/05/2014
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Famiglia - potestà dei genitori – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 16864 del 02/08/2011Minore abitualmente residente all'estero trasferito in Italia - Giurisdizione - Criteri - Residenza abituale - Sussistenza - Prossimità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
In tema di giurisdizione sui provvedimenti "de potestate", l'art. 1 della Convenzione dell'Aja dà rilievo unicamente al criterio della residenza abituale del minore, quale determinata in base alla situazione di fatto esistente all'atto dell'introduzione del giudizio, non consentendo, quindi il mutamento della competenza, in ossequio al diverso principio di "prossimità", poiché questo è evocabile solo in tema di competenza interna; pertanto, in caso di trasferimento di un minore (nella specie dalla Svizzera all'Italia) permane la giurisdizione del giudice di residenza abituale, ancorché l'autorità giudiziaria adita a seguito del trasferimento abbia emesso provvedimenti interinali per ragioni d'urgenza.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 16864 del 02/08/2011
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famiglia - filiazione - filiazione naturale - in genere - certalex - Provvedimento provvisorio ed urgente di affidamento del figlio naturale ex art. 317bis cod.civ. - Reclamo - Decreto della Corte di appello - Ricorribilità in cassazione ex art.111 Cost. impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - in genere - certalex - Provvedimento provvisorio ed urgente di affidamento del figlio naturale ex art.317bis cod.civ. - Reclamo - Decreto della corte d'appello accoglimento - Ricorribilità in cassazione ex art.111Cost. - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23578 del 20/11/2010
giurisdizione volontaria - provvedimenti - impugnazioni e reclami - in genere - certalex - Provvedimento di affidamento del figlio naturale ex art.317 bis cod.civ. - Reclamo - Decreto della Corte d'appello di accoglimento del reclamo - Ricorribilità in cassazione ex art.111 Cost - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23578 del 20/11/2010
La pronuncia della Corte d'Appello, sezione minorenni, riguardante un provvedimento provvisorio ed urgente, emerso, in corso di procedimento, in tema di affidamento del figlio naturale ai sensi dell'art. 317 bis cod. civ. non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost. attesa la natura strumentale e il carattere revocabile di tale provvedimento che non vengono meno neanche quando l'oggetto delle censure del ricorrente riguardi la lesione di situazioni aventi rilievo processuale, quali espressione del diritto di azione, ed in particolare del diritto al riesame da parte di un giudice diverso, in quanto la pronunzia sull'osservanza delle norme che regolano il processo, disciplinando i presupposti, i modi e i tempi con i quali la domanda può essere portata all'esame del giudice ha necessariamente la medesima natura dell'atto giurisdizionale cui il processo è preordinato e, pertanto, non può avere autonoma valenza di provvedimento decisorio e definitivo, se di tali caratteri quell'atto sia privo della problematica processuale.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23578 del 20/11/2010
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famiglia - filiazione - filiazione naturale - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 23032 del 30/10/2009Legge n. 54 del 2006 - Figli nati fuori del matrimonio - Affidamento ex art. 317 bis - Reclamo - Decreto della corte d'appello - Mezzi d'impugnazione - Ricorso straordinario per cassazione - Ammissibilità - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 23032 del 30/10/2009
In tema di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio, la legge n. 54 del 2006, dichiarando applicabili ai relativi procedimenti le regole da essa introdotte per quelli in materia di separazione e divorzio, esprime, per tale aspetto, un'evidente assimilazione della posizione dei figli di genitori non coniugati a quella dei figli nati nel matrimonio, in tal modo conferendo una definitiva autonomia al procedimento di cui all'art. 317-bis cod. civ. rispetto a quelli di cui agli artt. 330, 333 e 336 cod. civ., ed avvicinandolo a quelli in materia di separazione e divorzio con figli minori, senza che assuma alcun rilievo la forma del rito camerale, previsto, anche in relazione a controversie oggettivamente contenziose, per ragioni di celerità e snellezza: ne consegue che, nel regime di cui alla legge n. 54 cit., sono impugnabili con il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., i provvedimenti emessi dalla corte d'appello, sezione per i minorenni, in sede di reclamo avverso i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 317-bis relativamente all'affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio ed alle conseguenti statuizioni economiche, ivi compresa l'assegnazione della casa familiare.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 23032 del 30/10/2009
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impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - in genere – Provvedimenti modificativi, ablativi o restitutivi della potestà dei genitori - Ricorso straordinario per cassazione - Ammissibilità - Esclusfamiglia - potestà dei genitori - Provvedimenti modificativi, ablativi o restitutivi della potestà dei genitori - Ricorso straordinario per cassazione - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie relativa a decreto di sospensione dei rapporti tra i nonni ed il minore. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 14091 del 17/06/2009
I provvedimenti modificativi, ablativi o restitutivi della potestà dei genitori, resi dal giudice minorile ai sensi degli artt.330,332,333 e 336 cod.civ, configurano espressione di giurisdizione volontaria non contenziosa, perchè non risolvono conflitti fra diritti posti su un piano paritario, ma sono preordinati alla esigenza prioritaria della tutela degli interessi dei figli e sono, altresì, soggetti alle regole generali del rito camerale, sia pure con le integrazioni e specificazioni previste dalle citate norme, sicchè detti provvedimenti, sebbene adottati dalla corte d'appello in esito a reclamo, non sono idonei ad acquistare autorità di giudicato, nemmeno "rebus sic stantibus", in quanto sono modificabili e revocabili non solo "ex nunc", per nuovi elementi sopravvenuti, ma anche "ex tunc", per un riesame ( di merito o di legittimità) delle originarie risultanze, con la conseguenza che esulano dalla previsione dell'art.111 Cost. e non sono impugnabili con ricorso straordinario per cassazione. (Nella specie la S.C. in applicazione di tale principio ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso il decreto con cui la corte d'appello, in esito all'interposto reclamo, aveva confermato la sospensione dei rapporti tra il minore e i nonni).
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 14091 del 17/06/2009
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Assistenza ai minori - affidamento dei minori - provvedimento - competenza - tribunale per i minorenni – Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 28875 del 09/12/2008Competenza per territorio - Affidamento di minori - Provvedimenti relativi - Distinzione - Principio della "perpetuatio" e principio di prossimità - Competenza del tribunale per i minorenni del luogo ove il minore si trova - Sussistenza - Fattispecie.
In tema di competenza territoriale nei procedimenti di affidamento eterofamiliare di minori, qualora il provvedimento iniziale di affidamento, di regola soggetto a durata non superiore ai ventiquattro mesi, necessiti di essere seguito da un'ulteriore proroga o, viceversa, da una cessazione anticipata, queste ultime vicende integrano provvedimenti camerali nuovi, per i quali il principio della "perpetuatio" deve essere temperato con quello di prossimità, sicché il giudice competente per territorio deve essere individuato nel tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore legittimamente si trova, in tal modo dando rilievo ad eventuali sopravvenuti cambiamenti di residenza (nella specie, le S.U. hanno dichiarato la competenza del tribunale per i minorenni del distretto ove risiedeva la famiglia cui il minore era stato affidato con provvedimento di un altro tribunale per i minorenni, nel cui distretto originariamente il minore risiedeva con la propria madre).
Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 28875 del 09/12/2008
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