Skip to main content

0317.2 -bis.Rapporti con gli ascendenti

Art.317-bis.Rapporti con gli ascendenti

0 Codice civile

L'articolo non è inserito in questa pagina ma è visualizzabile, se richiesto, con il link di collegamento al codice ufficiale del poligrafico dello Stato. Questo sistema consente di visualizzare l'articolo vigente, sempre aggiornato e con le annotazioni ufficiali. 

Cliccare qui per aprire, in altra pagina web, il codice civile aggiornato dal sito del Poligrafico dello Stato e poi per selezionare l'articolo dall'indice. 

Un sistema esperto carica in calce le massime della Corte di Cassazione collegate in virtù di riferimento normativo in ordine di pubblicazione). La visualizzazione dei documenti può essere modificata attivando la speciale funzione prevista (es. selezionale Titolo discendente per ordinare le massime in ordine alfabetico). E' possibile anche attivare la ricerca full test tra tutti i documenti visualizzati inserendo una parola chiave nel campo "cerca" e premendo invio. Il sistema visualizzerà solo i documenti con la parola chiave inserita.

___________________________________________________________

Documenti collegati:

Matrimonio - separazione personale dei coniugi - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 3539 del 11/02/2025 (Rv. 673960-01)
Effetti - provvedimenti per i figli - Giudizio di separazione - Regolamentazione dei rapporti tra ascendenti e nipoti - Legittimazione del genitore - Sussistenza. Nel giudizio di separazione, il genitore è legittimato a richiedere la regolamentazione dei rapporti fra ascendenti e nipoti in caso di condotte ostative da parte dell'altro genitore, ai sensi degli artt. 337-ter e ss. c.c.. Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 3539 del 11/02/2025 (Rv. 673960-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0317_2, Cod_Civ_art_0337_3, Cod_Proc_Civ_art_709_3 …...
Cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 453 del 08/01/2024 (Rv. 669875-01)
Affidamento di figli nati fuori dal matrimonio - Regime processuale ex art. 38, disp. att., c.p.c., come sostituito dall'art. 3, l. n. 219 del 2012 - Rito camerale - Termine di impugnazione - Applicazione del termine ordinario ex artt. 325 e 327 c.p.c. - Sussistenza - Ragioni - Conseguenze. Il termine per impugnare il provvedimento reso in tema di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio, anche nel regime processuale di cui all'art. 38 disp. att. c.c., come sostituito dall'art. 3 della l. n. 219 del 2012, nel quale era applicabile, in quanto compatibile, il rito camerale ex artt. 737 e ss. c.p.c., è quello ordinario previsto dagli artt. 325 e 327 c.p.c. e non quello di dieci giorni di cui all'art. 739, comma 2, c.p.c., non valendo le regole idonee ad arrecare un vulnus ai diritti della difesa, tenuto conto della particolare rilevanza dei diritti e degli interessi in gioco, richiedenti una elaborazione di strategie difensive anche di una certa complessità, sicché, in caso di provvedimento notificato, opera il termine di trenta giorni previsto dall'art. 325 c.p.c. Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 453 del 08/01/2024 (Rv. 669875-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0317_2, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_739, Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_737 …...
Famiglia - potesta' dei genitori - Sez. 1 - , Sentenza n. 18562 del 22/09/2016
Provvedimenti modificativi, ablativi o restitutivi della potestà dei genitori - Ricorso straordinario per cassazione - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilita') - in genere. I provvedimenti modificativi, ablativi o restitutivi della potestà dei genitori, resi dal giudice minorile ai sensi degli artt. 330, 332, 333 e 336 c.c., configurano espressione di giurisdizione volontaria non contenziosa, perché non risolvono conflitti fra diritti posti su un piano paritario, ma sono preordinati alla esigenza prioritaria della tutela degli interessi dei figli e sono, altresì, soggetti alle regole generali del rito camerale, sia pure con le integrazioni e specificazioni previste dalle citate norme, sicché detti provvedimenti, sebbene adottati dalla corte d'appello in esito a reclamo, non sono idonei ad acquistare autorità di giudicato, nemmeno "rebus sic stantibus", in quanto sono modificabili e revocabili non solo "ex nunc", per nuovi elementi sopravvenuti, ma anche "ex tunc", per un riesame (di merito o di legittimità) delle originarie risultanze, con la conseguenza che esulano dalla previsione dell'art. 111 Cost. e non sono impugnabili con ricorso straordinario per cassazione. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso il decreto con cui la corte d'appello aveva revocato l'autorizzazione alla frequentazione della nipote da parte dei nonni, i quali, essendosi dissociati dalla scelta di collaborazione con la giustizia effettuata dal figlio e padre della minore, già esponente della locale malavita organizzata, e non potendo dirsi estranei ai contesti criminali operanti sul territorio, non rappresentavano valide figure di riferimento affettivo ed educativo ed erano, altresì, portatori di messaggi ambivalenti e non conformi alle scelte di legalità perseguite dalla madre della minore). Sez. 1 - , Sentenza n. 18562 del 22/09/2016   …...
Famiglia - filiazione - filiazione naturale - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18194 del 16/09/2015
Figli nati fuori dal matrimonio - Equiparazione - Affidamento ex art. 317 bis c.c. - Reclamo - Decreto della corte d'appello - Mezzi di impugnazione - Ricorso straordinario per cassazione - Ammissibilità - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18194 del 16/09/2015 In tema di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio, la legge n. 54 del 2006 ha equiparato la posizione dei figli nati "more uxorio" a quella dei figli nati da genitori coniugati, estendendo la disciplina in materia di separazione e divorzio anche ai procedimenti ex art. 317 bis c.c., che hanno assunto autonomia procedimentale rispetto ai procedimenti di cui agli artt. 330, 333 e 336 c.c., senza che abbia alcun rilievo il rito camerale. Ne consegue che i decreti emessi dalla corte d'appello avverso i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 317 bis c.c. relativi ai figli nati fuori dal matrimonio ed alle conseguenti statuizioni economiche, ivi compresa l'assegnazione della casa familiare, sono impugnabili con ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., ora equiparato sostanzialmente al ricorso ordinario in forza del richiamo operato dall'ultimo comma dell'art. 360 c.p.c. ai commi 1 e 3 (nel testo novellato dal d.lgs. n. 40 del 2006). Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18194 del 16/09/2015     …...
capacità della persona fisica - potestà dei genitori - tribunale per i minorenni - attribuzioni in materia civile – Cass. n. 8574/2014
Figlio naturale riconosciuto - Azione di determinazione dell'assegno di mantenimento - Domanda riconvenzionale di affidamento del figlio - Competenza - Art. 38 disp. att. cod. civ. come modificato dalla legge n. 219 del 2012 - Tribunale ordinario - Sussistenza. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 8574 del 11/04/201 Competente a conoscere la domanda riconvenzionale proposta dal genitore naturale - convenuto in giudizio, ai sensi dell'art. 148 cod. civ., davanti al tribunale ordinario per la determinazione dell'assegno di mantenimento in favore del figlio minore regolarmente riconosciuto - con cui si chiede di provvedere in ordine all'affidamento, è lo stesso tribunale ordinario e non il tribunale per i minorenni ai sensi dell'art. 38 disp. att. cod. civ.,come novellato dalla legge 10 dicembre 2012, n. 219. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 8574 del 11/04/2014 corte cassazione 8574 2014 …...
famiglia - filiazione - filiazione naturale - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 6319 del 21/03/2011
Decreto emesso ex art. 317 bis cod. civ. - Impugnazione - Termini di cui agli artt. 324 e 325 cod. proc. civ. - Applicabilità - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 6319 del 21/03/2011 Il decreto emesso ai sensi dell'art. 317 bis cod. civ. ha natura sostanziale di sentenza, presentando il requisito della decisorietà, risolvendo una controversia tra contrapposte posizioni di diritto soggettivo, e della definitività, con efficacia assimilabile, "rebus sic stantibus" a quella del giudicato; in conseguenza, in relazione a tale decreto, debbono applicarsi i termini di impugnazione dettati dagli art. 325 e 327 cod. proc. civ., trattandosi di appello mediante ricorso, e non di reclamo ex art. 739 cod. proc. civ. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 6319 del 21/03/2011   …...
famiglia - filiazione - filiazione naturale - in genere - certalex - Provvedimento provvisorio ed urgente di affidamento del figlio naturale ex art. 317bis cod.civ. - Reclamo - Decreto della Corte di appello - Ricorribilità in cassazione ex art.111 Cost.
impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - in genere - certalex - Provvedimento provvisorio ed urgente di affidamento del figlio naturale ex art.317bis cod.civ. - Reclamo - Decreto della corte d'appello accoglimento - Ricorribilità in cassazione ex art.111Cost. - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23578 del 20/11/2010 giurisdizione volontaria - provvedimenti - impugnazioni e reclami - in genere - certalex - Provvedimento di affidamento del figlio naturale ex art.317 bis cod.civ. - Reclamo - Decreto della Corte d'appello di accoglimento del reclamo - Ricorribilità in cassazione ex art.111 Cost - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23578 del 20/11/2010 La pronuncia della Corte d'Appello, sezione minorenni, riguardante un provvedimento provvisorio ed urgente, emerso, in corso di procedimento, in tema di affidamento del figlio naturale ai sensi dell'art. 317 bis cod. civ. non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost. attesa la natura strumentale e il carattere revocabile di tale provvedimento che non vengono meno neanche quando l'oggetto delle censure del ricorrente riguardi la lesione di situazioni aventi rilievo processuale, quali espressione del diritto di azione, ed in particolare del diritto al riesame da parte di un giudice diverso, in quanto la pronunzia sull'osservanza delle norme che regolano il processo, disciplinando i presupposti, i modi e i tempi con i quali la domanda può essere portata all'esame del giudice ha necessariamente la medesima natura dell'atto giurisdizionale cui il processo è preordinato e, pertanto, non può avere autonoma valenza di provvedimento decisorio e definitivo, se di tali caratteri quell'atto sia privo della problematica processuale. Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23578 del 20/11/2010   …...
impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - in genere - Provvedimenti in sede di volontaria giurisdizione ai sensi degli art. 31 bis, 330,332, 333 cod. civ. o dell'art.4, secondo comma, legge n. 18
giurisdizione volontaria - provvedimenti - impugnazioni e reclami - in genere - Provvedimenti in sede di volontaria giurisdizione ai sensi degli artt. 317 bis, 330,332,333 cod. civ. o dell'art.4, secondo comma, legge n.184 del 1983 - Ricorribilità in cassazione ex art. 111 Cost. - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 11756 del 14/05/2010 capacità della persona fisica - potestà dei genitori - decadenza - in genere - Provvedimenti in sede di volontaria giurisdizione ai sensi degli artt. 317 bis, 330, 332, 333 cod. civ. o dell'art. 4, secondo comma, legge n. 184 del 1983 - Ricorribilità in cassazione ex art. 111 Cost. - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 11756 del 14/05/2010 I provvedimenti, emessi in sede di volontaria giurisdizione, che limitino o escludano la potestà dei genitori naturali ai sensi dell'art. 317-bis cod. civ., che pronuncino la decadenza dalla potestà sui figli o la reintegrazione in essa, ai sensi degli artt. 330 e 332 cod. civ., che dettino disposizioni per ovviare ad una condotta dei genitori pregiudizievole ai figli, ai sensi dell'art. 333 cod. civ., o che dispongano l'affidamento contemplato dall'art. 4, secondo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184, in quanto privi dei caratteri della decisorietà e definitività in senso sostanziale, non sono impugnabili con il ricorso straordinario per cassazione di cui all'art. 111, settimo comma, Cost. neppure se il ricorrente lamenti la lesione di situazioni aventi rilievo processuale, quali espressione del diritto di azione (nella specie, la mancanza del parere del P.M. e la mancata audizione dei genitori), in quanto la pronunzia sull'osservanza delle norme che regolano il processo, disciplinando i presupposti, i modi e i tempi con i quali la domanda può essere portata all'esame del giudice, ha necessariamente la medesima natura dell'atto giurisdizionale cui il processo è preordinato e, pertanto, non può avere autonoma valenza di provvedimento decisorio e definitivo, se di tali caratteri quell'atto sia privo, stante la natura strumentale della problematica processuale e la sua idoneità a costituire oggetto di dibattito soltanto nella sede, e nei limiti, in cui sia aperta o possa essere riaperta la discussione sul merito. Corte di …...
famiglia - filiazione - filiazione naturale - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 23032 del 30/10/2009
Legge n. 54 del 2006 - Figli nati fuori del matrimonio - Affidamento ex art. 317 bis - Reclamo - Decreto della corte d'appello - Mezzi d'impugnazione - Ricorso straordinario per cassazione - Ammissibilità - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 23032 del 30/10/2009 In tema di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio, la legge n. 54 del 2006, dichiarando applicabili ai relativi procedimenti le regole da essa introdotte per quelli in materia di separazione e divorzio, esprime, per tale aspetto, un'evidente assimilazione della posizione dei figli di genitori non coniugati a quella dei figli nati nel matrimonio, in tal modo conferendo una definitiva autonomia al procedimento di cui all'art. 317-bis cod. civ. rispetto a quelli di cui agli artt. 330, 333 e 336 cod. civ., ed avvicinandolo a quelli in materia di separazione e divorzio con figli minori, senza che assuma alcun rilievo la forma del rito camerale, previsto, anche in relazione a controversie oggettivamente contenziose, per ragioni di celerità e snellezza: ne consegue che, nel regime di cui alla legge n. 54 cit., sono impugnabili con il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., i provvedimenti emessi dalla corte d'appello, sezione per i minorenni, in sede di reclamo avverso i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 317-bis relativamente all'affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio ed alle conseguenti statuizioni economiche, ivi compresa l'assegnazione della casa familiare. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 23032 del 30/10/2009   …...
impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - decreti – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 19094 del 11/09/2007
Provvedimento inerente il regime delle visite al figlio naturale - Reclamo - Decreto della corte d'appello - Legge 154/2006 - Regime delle impugnazioni - Modificazione - Esclusione - Impugnazione con ricorso per cassazione - Inammissibilità. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 19094 del 11/09/2007 Il regime delle impugnazioni dei decreti emessi in sede di reclamo dalla sezione per i minorenni della Corte d'Appello in tema di disciplina del regime delle visite al figlio naturale non è stato modificato dall'introduzione nell'ordinamento processualistico dell'art. 2, comma 2, della legge 8 febbraio 2006, n. 54, con la conseguenza che i decreti menzionati, essendo suscettibili di revoca e modifica in ogni momento, sono inidonei ad acquisire efficacia definitiva e, pertanto, non sono ricorribili per cassazione ex art. 111Cost.. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 19094 del 11/09/2007   …...

__________________________________________________________

Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice civile - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello

Codice civile

c.c.

cc

317 bis

rapporti

ascendenti