Matrimonio - scioglimento - divorzio - obblighi - verso la prole - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 25421 del 16/09/2025 (Rv. 676307-01)Mantenimento dei figli - Soddisfacimento dell'esigenza abitativa - Mancanza di assegnazione della casa familiare - Relativa spesa - Quantum dovuto per il mantenimento ordinario del minore - Inclusione.
In tema di mantenimento dei figli, il soddisfacimento dell'esigenza abitativa, ove non assolta mediante l'assegnazione della casa familiare - volta anche preservare per la prole in primis il godimento dell'habitat domestico, la stabilità della organizzazione di vita e l'insieme degli affetti - può assumere una connotazione propriamente economica laddove è realizzata mediante il ricorso al mercato e la relativa spesa rientra nel quantum dovuto per il mantenimento ordinario, diretto a sopperire alle esigenze quotidiane e continuative del minore, e destinato a ricadere su entrambi i genitori secondo il criterio di proporzionalità.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 25421 del 16/09/2025 (Rv. 676307-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0147 , Cod_Civ_art_0316_2 …...
Matrimonio - diritti e doveri dei coniugi - assistenza morale e materiale e collaborazione - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 13366 del 15/05/2024 (Rv. 671459-01)Contribuzione per i bisogni della famiglia durante il matrimonio - Proporzionalità - Diritto di ripetizione - Esclusione - Derogabilità mediante accordo contrattuale - Fondamento - Fattispecie.
In tema di contribuzione per i bisogni della famiglia durante il matrimonio, ciascun coniuge è tenuto a concorrere in misura proporzionale alle proprie sostanze e, a seguito della separazione, non sussiste il diritto al rimborso di un coniuge nei confronti dell'altro per le spese così sostenute in modo indifferenziato; il menzionato principio è, tuttavia, suscettibile di deroga tramite un accordo contrattuale tra le stesse parti, in quanto lo stesso può meglio rispecchiare le singole capacità economiche di ciascun coniuge o modulare forme di generosità spontanea tra i coniugi ed è, comunque, finalizzato al soddisfacimento delle primarie esigenze familiari e dei figli, nel rispetto dei doveri solidaristici che trovano la loro fonte nel rapporto matrimoniale. (Nella fattispecie in esame, la S.C. ha cassato la sentenza del tribunale che, dopo aver erroneamente escluso la vincolatività dell'accordo raggiunto tra i coniugi, anteriormente alla separazione, finalizzato alla suddivisione pro quota diseguale delle spese familiari, aveva dichiarato non ripetibile il pagamento integrale delle stesse da parte del marito).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 13366 del 15/05/2024 (Rv. 671459-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0143, Cod_Civ_art_0316_2 …...
Matrimonio - diritti e doveri dei coniugi - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 5242 del 28/02/2024 (Rv. 670424-01)Educazione, istruzione e mantenimento della prole - concorso negli oneri - Diritti e doveri dei coniugi - Educazione, istruzione e mantenimento della prole - Concorso negli oneri - Onere di mantenimento dei figli - Concorso dei coniugi - Determinazione - Criteri ex art. 316-bis c.c. - Carattere automatico - Esclusione - Comparazione delle condizioni dei coniugi - Necessità - Fattispecie.
L'art. 316-bis, comma 1, c.c., al pari del precedente art. 148 c.c., nel prescrivere che entrambi i coniugi adempiano all'obbligazione di mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, non detta un criterio automatico per la determinazione dell'ammontare dei rispettivi contributi, fornito dal calcolo percentuale dei redditi dei due soggetti (che finirebbe per penalizzare il coniuge più debole), ma prevede un sistema più completo ed elastico di valutazione, che tenga conto non solo dei redditi, ma anche di ogni altra risorsa economica e delle cennate capacità di svolgere un'attività professionale o domestica, e che si esprima sulla base di un'indagine comparativa delle condizioni in tal senso intese - dei due obbligati. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che si era limitata a considerare plausibile l'avvenuto incremento dei guadagni provenienti dall'azienda agricola transitata, in seguito al decesso del padre, in capo all'obbligato e al fratello, senza puntualmente valutare se, conseguentemente a quest'ultimo evento, le condizioni patrimoniali e reddituali del primo fossero variate, onde tenerne conto nella determinazione del contributo di mantenimento).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 5242 del 28/02/2024 (Rv. 670424-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0316_2, Cod_Civ_art_0148 …...
Matrimonio - scioglimento - divorzio - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 2536 del 26/01/2024 (Rv. 669959-01)Obblighi - verso la prole - in genere - Contributo al mantenimento dei figli - Bidimensionalità - Nel rapporto genitori e figli - Principio di uguaglianza - Aspetti rilevanti - Nel rapporto interno fra genitori - Principio di proporzionalità - Fattispecie.
In tema di contributo al mantenimento dei figli, che si caratterizza per la sua bidimensionalità, da una parte, vi è il rapporto tra i genitori ed i figli, informato al principio di uguaglianza, in base al quale tutti i figli - indipendentemente dalla condizione di coniugio dei genitori - hanno uguale diritto di essere mantenuti, istruiti, educati e assistiti moralmente, nel rispetto delle loro capacità, delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni; dall'altro, vi é il rapporto interno tra i genitori, governato dal principio di proporzionalità, in base al quale i genitori devono adempiere ai loro obblighi nei confronti dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la propria capacità di lavoro, professionale o casalingo, valutando altresì i tempi di permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, nel confermare la statuizione di primo grado sul contributo al mantenimento per i figli, non aveva ponderato alcun elemento concreto per verificare il principio di proporzionalità, non prendendo in considerazione nè le condizioni reddituali e patrimoniali del padre dei due figli, né il fatto che la madre degli stessi, priva di redditi e di cespiti patrimoniali, percepisse dall'ex marito un assegno divorzile con funzione assistenziale).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 2536 del 26/01/2024 (Rv. 669959-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0337_3, Cod_Civ_art_0316_2, Cod_Civ_art_0315_2 …...
Rimborso delle somme anticipate in via esclusiva da un genitore – Cass. n. 15098/2023Prescrizione civile - decorrenza - famiglia - filiazione - filiazione naturale - dichiarazione giudiziale di paternità e maternità - effetti - Spese di mantenimento dei minori - Rimborso delle somme anticipate in via esclusiva da un genitore - Natura - Prescrizione decennale - Applicabilità - Decorrenza.
In tema di spese di mantenimento dei minori, la domanda di rimborso delle somme anticipate in via esclusiva da uno dei genitori ha natura di azione di regresso fra condebitori solidali ex art. 1299 c.c., sulla base delle regole dettate dagli artt. 148 e 261 c.c. (oggi art. 316 bis c.c.); a tale domanda si applica, pertanto, la prescrizione decennale decorrente dalla nascita del minore e non quella quinquennale prevista dall'art. 2948 n. 2 c.c. per i contributi alimentari.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 15098 del 30/05/2023 (Rv. 667933 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0148, Cod_Civ_art_0261, Cod_Civ_art_0316_2, Cod_Civ_art_1299, Cod_Civ_art_2946, Cod_Civ_art_2948
Corte
Cassazione
15098
2023 …...
Surroga del genitore inadempiente – Cass. n. 13345/2023Famiglia - matrimonio - diritti e doveri dei coniugi - educazione, istruzione e mantenimento della prole - concorso negli oneri - obbligo sussidiario degli ascendenti - Obbligo al mantenimento ex art. 316-bis c.c. in capo agli ascendenti - Surroga del genitore inadempiente - Esclusione - Responsabilità sussidiaria - Sussistenza - Condizioni.
L'obbligo di mantenimento dei figli minori ex art. 316-bis c.c. spetta primariamente e integralmente ai loro genitori sicché, se uno dei due non possa o non voglia adempiere al proprio dovere, l'altro, nel preminente interesse dei figli, deve far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro, salva la possibilità di convenire in giudizio l'inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni economiche globali di costui. Pertanto, l'obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli - che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori e non costituisce una mera surroga del dovere gravante sul genitore - va inteso non solo nel senso che l'obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo, se l'altro è in grado di provvedervi; così come il diritto agli alimenti ex art. 433 c.c., legato alla prova dello stato di bisogno e dell'impossibilità di reperire attività lavorativa, sorge soltanto qualora i genitori non siano in grado di adempiere al loro diretto e personale obbligo.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 13345 del 16/05/2023 (Rv. 667899 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0316_2, Cod_Civ_art_0148, Cod_Civ_art_0147, Cod_Civ_art_0433
Corte
Cassazione
13345
2023 …...
Procedimento di modifica del provvedimento che ha sancito l'obbligo dell'ascendente – Cass. n. 8980/2023Famiglia - matrimonio - diritti e doveri dei coniugi - educazione, istruzione e mantenimento della prole - concorso negli oneri - obbligo sussidiario degli ascendenti - Litisconsorzio necessario - Esclusione - Procedimento di modifica del provvedimento che ha sancito l'obbligo dell'ascendente - Possibilità di chiamare in giudizio soggetti diversi da quelli che hanno partecipato al giudizio in cui si è formato il titolo - Sussistenza.
Nel procedimento di revisione del provvedimento che ha sancito ex art. 316-bis c.c. l'obbligo dell'ascendente di fornire ai genitori i mezzi necessari ad adempiere i doveri di mantenimento verso i figli, ancorché non si configuri un rapporto di litisconsorzio necessario fra tutti gli ascendenti di pari grado, questi ultimi possono essere chiamati in giudizio quali coobbligati in astratto al fine di estendere ai medesimi le conseguenze dell'inadempimento, volontario o meno, dei doveri economici genitoriali, quand'anche gli stessi ascendenti non abbiano preso parte all'originario procedimento, del quale quello di modifica non rappresenta prosecuzione o altro grado di giudizio.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 8980 del 30/03/2023 (Rv. 667474 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0148, Cod_Civ_art_0316_2
Corte
Cassazione
8980
2023 …...
Obbligo di mantenimento del genitore non affidatario o collocatario – Cass. n. 4224/2021Famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - obblighi - verso la prole - Obbligo di mantenimento del genitore non affidatario o collocatario - Pronuncia del giudice - Effetti dichiarativi - Modifica del provvedimento - Cessazione degli effetti - Decorrenza.
La decisione del giudice relativa al contributo dovuto dal genitore non affidatario o collocatario per il mantenimento del figlio non ha effetti costitutivi, bensì meramente dichiarativi di un obbligo che è direttamente connesso allo "status" genitoriale e il diritto alla corresponsione del contributo sussiste finché non intervenga la modifica di tale provvedimento, sicché rimane ininfluente il momento in cui sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'obbligo, decorrendo gli effetti della decisione di revisione sempre dalla data della domanda di modificazione.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 4224 del 17/02/2021 (Rv. 660755 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0147, Cod_Civ_art_0148, Cod_Civ_art_0315_2, Cod_Civ_art_0316_2, Cod_Civ_art_0337_7 …...
Contributo al mantenimento dei figli – Cass. n. 3835/2021Famiglia - matrimonio - diritti e doveri dei coniugi - educazione, istruzione e mantenimento della prole - Contributo al mantenimento dei figli - Spese straordinarie - Spese scolastiche e mediche - Natura - Conseguenze.
In tema di contributo al mantenimento dei figli, le spese scolastiche e mediche straordinarie che in sede giudiziale siano state poste "pro quota" a carico di entrambi i coniugi, pur non essendo ricomprese nell'assegno periodico forfettariamente determinato, ne condividono la natura, qualora si presentino sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi, così integrando, quali componenti variabili, l'assegno complessivamente dovuto, sicché il genitore che abbia anticipato tali spese può agire in via esecutiva, per ottenere il rimborso della quota gravante sull'altro, in virtù del titolo sopra menzionato senza doversi munire di uno ulteriore, richiesto solo con riguardo a quelle spese straordinarie che per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita della prole.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 3835 del 15/02/2021 (Rv. 660607 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0337_3, Cod_Proc_Civ_art_474, Cod_Civ_art_0147, Cod_Civ_art_0148, Cod_Civ_art_0316_2 …...
Matrimonio - scioglimento - divorzioFamiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - in genere - giudizio di divorzio introdotto dinanzi al giudice italiano - domande inerenti la responsabilità genitoriale ed il mantenimento dei figli minori - competenza giurisdizionale - criterio determinativo - residenza abituale del minore - giurisdizione civile - in genere - Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 30657 del 27/11/2018
Qualora nel giudizio di divorzio introdotto innanzi al giudice italiano siano avanzate domande inerenti la responsabilità genitoriale (nella specie, con riferimento al diritto di visita) ed il mantenimento di figli minori non residenti abitualmente in Italia, ma in altro stato membro dell'Unione Europea (nella specie, la Germania), la giurisdizione su tali domande spetta, rispettivamente ai sensi degli artt. 8, par. 1, del Regolamento CE n. 2201 del 2003 e 3 del Regolamento CE n. 4 del 2009, all'A.G. dello Stato di residenza abituale dei minori al momento della loro proposizione, dovendosi salvaguardare l'interesse superiore e preminente dei medesimi a che i provvedimenti che li riguardano siano adottati dal giudice più vicino al luogo di residenza effettiva degli stessi, nonché realizzare la tendenziale concentrazione di tutte le azioni li riguardano, attesa la natura accessoria della domanda relativa al mantenimento rispetto a quella sulla responsabilità genitoriale.
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 30657 del 27/11/2018
  …...