Atti relativi a beni immobili - effetti della trascrizione - famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - effetti - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 10686 del 19/04/2024 (Rv. 670787-01)Abitazione - Assegnazione della casa familiare - Assoggettamento dell'immobile a procedura concorsuale - Creditore ipotecario antecedente - Vendita coattiva dell'immobile come libero - Facoltà - Immobile posto in vendita gravato dal diritto di abitazione - Opponibilità all’aggiudicatario - Sussistenza - Fondamento.
In caso di vendita forzata di un immobile che è oggetto di un provvedimento di assegnazione della casa familiare, il creditore che ha iscritto ipoteca anteriormente alla trascrizione dell'assegnazione può, ex art. 2812, comma 1, c.c., far vendere coattivamente il bene come libero; tuttavia, qualora ciò non accada e l'immobile sia posto in vendita gravato dal diritto di abitazione, tale diritto è opponibile all'aggiudicatario, poiché l'oggetto dell'acquisto e la sua esatta consistenza, nei limiti di quanto determinato dal provvedimento che ha disposto la vendita, sono univocamente percepibili dal pubblico dei potenziali offerenti.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 10686 del 19/04/2024 (Rv. 670787-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0155_4, Cod_Civ_art_0337_6, Cod_Civ_art_2643, Cod_Civ_art_2644, Cod_Civ_art_2808, Cod_Civ_art_2919 …...
Atti successivi alla dichiarazione di fallimento – Cass. n. 377/2021Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - per il fallito - atti successivi alla dichiarazione - Fallimento - Azione ex art. 441. fall. - Effetti - Declaratoria di inefficacia dell'atto di trasferimento della casa familiare al coniuge - Diritto personale di godimento sui generis- Sussistenza.
In tema di fallimento, una volta ritenuto improduttivo di effetti nei confronti della procedura ex art. 44 l. fall. l'atto traslativo dell'immobile già oggetto di assegnazione come casa familiare in favore del coniuge o del convivente affidatario di figli minori (o convivente con figli maggiorenni non economicamente autosufficienti), la declaratoria di inefficacia non travolge il diritto personale di godimento "sui generis" sorto in capo all'assegnatario,che, in quanto contenuto in un provvedimento di data certa, è suscettibile d'essere opposto, ancorché non trascritto, anche al terzo acquirente in data successiva per nove anni dalla data dell'assegnazione medesima, ovvero, qualora il titolo sia stato in precedenza trascritto, anche oltre i nove anni.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 377 del 13/01/2021
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_144, Cod_Civ_art_0155_1, Cod_Civ_art_0337_1 Cod_Civ_art_0155_4 …...
Edilizia popolare ed economica - edilizia residenziale pubblica e agevolata - Cass. n. 12114/2020Assegnazione della casa familiare ad uno dei coniugi - Cessione "ex lege" del godimento di alloggio assegnato al socio di cooperativa edilizia - Configurabilità.
Famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - effetti - abitazione.
Locazione - sublocazione e cessione.
In caso di separazione personale, sia essa giudiziale o consensuale, il coniuge assegnatario della casa familiare succede "ex lege" e alle stesse condizioni nel rapporto di godimento dell'alloggio adibito a residenza della famiglia, già assegnato al socio di cooperativa edilizia di categoria con finalità mutualistica.
Corte di Cassazione Sez. 3 - , Ordinanza n. 12114 del 22/06/2020 (Rv. 658169 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0155_4, Cod_Civ_art_0337_6
corte
cassazione
12114
2020 …...
Famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - effetti - abitazione - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 28615 del 07/11/2019 (Rv. 655785 - 01)Assegnazione della casa familiare ad uno dei coniugi - Cessione "ex lege" del contratto di locazione ed estinzione del rapporto in capo al coniuge non assegnatario, originario conduttore - Configurabilità - Anche nel caso di sottoscrizione dell'originario contratto da parte di entrambi i coniugi - Sussistenza - Ignoranza della successione "ex lege" da parte del locatore - Rilevanza - Limiti.
Locazione - sublocazione e cessione - In genere.
In tema di separazione personale dei coniugi, il provvedimento di assegnazione della casa familiare determina una cessione "ex lege" del relativo contratto di locazione a favore del coniuge assegnatario e l'estinzione del rapporto in capo al coniuge che ne fosse originariamente conduttore, anche nell'ipotesi in cui entrambi i coniugi abbiano sottoscritto il contratto di locazione; pertanto, l'ignoranza, da parte del locatore, della successione "ex lege" non incide sul perfezionamento della cessione, ma assume rilevanza ai soli fini dell'opponibilità della stessa al locatore ceduto.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 28615 del 07/11/2019 (Rv. 655785 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0155_4 …...
Famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - effetti - abitazione – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8202 del 22/04/2016Scioglimento della comunione tra coniugi - Valore dell'immobile assegnato al genitore convivente con i figli - Determinazione - Rilevanza del relativo diritto personale di godimento - Sussistenza.
L'assegnazione della casa familiare ad uno dei coniugi, cui l'immobile non appartenga in via esclusiva, instaura un vincolo (opponibile anche ai terzi per nove anni, e, in caso di trascrizione, senza limite di tempo ) che oggettivamente comporta una decurtazione del valore della proprietà, totalitaria o parziaria, di cui è titolare l'altro coniuge, il quale da quel vincolo rimane astretto, come i suoi aventi causa, fino a quando il provvedimento non sia eventualmente modificato, sicché nel giudizio di divisione se ne deve tenere conto indipendentemente dal fatto che il bene venga attribuito in piena proprietà all'uno o all'altro coniuge ovvero venduto a terzi.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8202 del 22/04/2016
  …...
Famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - effetti - abitazione – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7776 del 20/04/2016Assegnazione della casa familiare - Assoggettamento dell'immobile a procedura esecutiva - Trascrizione del provvedimento di assegnazione - In data anteriore alla trascrizione del pignoramento ma successiva ad iscrizione di ipoteca - Opponibilità al creditore ipotecario - Esclusione.
Trascrizione - atti relativi a beni immobili - effetti della trascrizione - In genere.
In materia di assegnazione della casa familiare, l'art. 155 quater c.c. (applicabile "ratione temporis"), laddove prevede che "il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'art. 2643" c.c., va interpretato nel senso che entrambi non hanno effetto riguardo al creditore ipotecario che abbia acquistato il suo diritto sull'immobile in base ad un atto iscritto anteriormente alla trascrizione del provvedimento di assegnazione, il quale perciò può far vendere coattivamente l'immobile come libero.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7776 del 20/04/2016
  …...
famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - effetti - abitazione – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 11218 del 10/05/2013Revoca della assegnazione della casa familiare - Cessazione della permanenza dell'assegnatario con carattere di stabilità - Onere della prova - Richiedente - Interesse della prole - Verifica - Necessità - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 11218 del 10/05/2013
In tema di separazione personale tra i coniugi, colui che agisca per la revoca dell'assegnazione della casa familiare ha l'onere di provare in modo inequivoco il venir meno dell'esigenza abitativa con carattere di stabilità, cioè di irreversibilità (nella specie la madre affidataria utilizzava l'abitazione familiare solo per il periodo estivo), prova che deve essere particolarmente rigorosa in presenza di prole affidata o convivente con l'assegnatario; inoltre il giudice deve comunque verificare che il provvedimento richiesto non contrasti con i preminenti interessi della prole.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 11218 del 10/05/2013
  …...
Famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - effetti - assegno di mantenimento - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1367 del 31/01/2012Iniziale assegnazione della casa coniugale - Successiva revoca - Titolo esecutivo a carico del cessato assegnatario - Sussistenza - Ordine di rilascio - Necessità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
In tema di assegnazione della casa familiare, inizialmente disposta - come nella specie - con ordinanza del presidente del tribunale e poi oggetto di revoca, da parte del tribunale, con la sentenza che definisce il processo di separazione personale tra i coniugi, la natura speciale del diritto di abitazione, ai sensi dell'art.155-quater cod. civ., è tale per cui esso non sussiste senza allontanamento dalla casa familiare di chi non ne è titolare e, corrispondentemente, quando esso cessa di esistere per effetto della revoca, determina una situazione simmetrica in capo a chi lo ha perduto, con necessario allontanamento da parte di questi; ne consegue che il provvedimento ovvero la sentenza rispettivamente attributivi o di revoca costituiscono titolo esecutivo, per entrambe le situazioni, anche quando l'ordine di rilascio non sia stato con essi esplicitamente pronunciato. (Principio affermato dalla S.C. con riguardo all'opposizione, esperita dalla coniuge già assegnataria della casa familiare, al precetto notificatole dall'altro coniuge per il rilascio dell'immobile, sulla base della sola sentenza del tribunale di revoca dell'attribuzione).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1367 del 31/01/2012
  …...
procedimenti speciali - procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone - separazione personale dei coniugi - provvedimenti provvisori - in genere - revoca dell'assegnazione della casa familiare - titolo esecutivo - configurabilità - fondamenfamiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - effetti - assegno di mantenimento - in genere - iniziale assegnazione della casa coniugale - successiva revoca - titolo esecutivo a carico del cessato assegnatario - sussistenza - ordine di rilascio - necessità - esclusione - fondamento - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1367 del 31/01/2012
In tema di assegnazione della casa familiare, inizialmente disposta - come nella specie - con ordinanza del presidente del tribunale e poi oggetto di revoca, da parte del tribunale, con la sentenza che definisce il processo di separazione personale tra i coniugi, la natura speciale del diritto di abitazione, ai sensi dell'art.155-quater cod. civ., è tale per cui esso non sussiste senza allontanamento dalla casa familiare di chi non ne è titolare e, corrispondentemente, quando esso cessa di esistere per effetto della revoca, determina una situazione simmetrica in capo a chi lo ha perduto, con necessario allontanamento da parte di questi; ne consegue che il provvedimento ovvero la sentenza rispettivamente attributivi o di revoca costituiscono titolo esecutivo, per entrambe le situazioni, anche quando l'ordine di rilascio non sia stato con essi esplicitamente pronunciato. (Principio affermato dalla S.C. con riguardo all'opposizione, esperita dalla coniuge già assegnataria della casa familiare, al precetto notificatole dall'altro coniuge per il rilascio dell'immobile, sulla base della sola sentenza del tribunale di revoca dell'attribuzione).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1367 del 31/01/2012
  …...