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0080. Restituzione dei doni

Art.80. Restituzione dei doni.

0 Codice civile

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Documenti collegati:

Compravendita di un immobile da parte di uno dei nubendi con denaro dell'altro – Cass. n. 29980/2021
Famiglia - matrimonio - civile - promessa di matrimonio - restituzione dei doni - Compravendita di un immobile da parte di uno dei nubendi con denaro dell'altro - Dono prenuziale ex art. 80 c.c. - Configurabilità - Qualificazione come donazione indiretta - Sopravvenuto venir meno della c.d. "causa donandi" - Conseguenze.   L'acquisto di un appartamento da parte di uno dei nubendi, finanziato con denaro dell'altro, in previsione del matrimonio, è configurabile come donazione indiretta, che, in quanto finalizzata alle nozze, rientra nella previsione di cui all'art. 80 c.c.. Ne consegue che, ove il matrimonio non venga celebrato, essendo venuta meno la "causa donandi" si determina la caducazione dell'attribuzione patrimoniale al donatario senza che ciò incida sul rapporto fra venditore e donante, il quale, per effetto della retrocessione viene ad assumere la qualità di effettivo acquirente. Vedi n. 1260 8.2.1994,Rv. 48524301 e n. 171 del 15.1.1986, Rv. 44381501 Corte di Cassazione, Sez. 1 , Ordinanza n. 29980 del 25/10/2021 (Rv. 662861 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0080, Cod_Civ_art_0079, Cod_Civ_art_0769   Corte Cassazione 29980 2021 …...
Donazione - Forma - Cose mobili - Modico valore (donazione manuale) – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 1260 del 08/02/1994
Doni tra fidanzati - Vera e propria donazione - Configurabilità - Conseguenze - Donativo - Modicità - Conseguenze - Modicità del donativo - Accertamento - Criteri. I doni tra fidanzati non sono equiparabili ne' alle liberalità in occasione di servizi, ne' alle donazioni fatte in segno tangibile di speciale riconoscenza per i servizi resi in precedenza dal donatario, ne' alle liberalità d'uso, ma costituiscono vere e proprie donazioni, come tali soggette ai requisiti di sostanza e di forma previsti dal codice. Peraltro, la modicità del donativo, da apprezzare oggettivamente in relazione alla capacità economica del donante, fa sì che il trasferimento si perfezioni legittimamente, tra soggetti capaci, in base alla mera "traditio". Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 1260 del 08/02/1994   …...

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