Codice Civile Libro Primo: delle persone e della famiglia titolo V: della parentela e dell'affinita' Art.78. Affinità.
Art. 78. Affinità.
1. L'affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge.
2. Nella linea e nel grado in cui taluno è parente d'uno dei due coniugi, egli è affine dell'altro coniuge.
3. L'affinità non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge da cui deriva, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati. Cessa se il matrimonio è dichiarato nullo, salvi gli effetti di cui all'articolo 87, n. 4.
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