Codice Civile Libro Primo: delle persone e della famiglia titolo IV: dell'assenza e della dichiarazione di morte presunta capo II: della dichiarazione di morte presunta Art.68. Nullità del nuovo matrimonio.
Art. 68. Nullità del nuovo matrimonio.
1. Il matrimonio contratto a norma dell'articolo 65 è nullo, qualora la persona della quale fu dichiarata la morte presunta ritorni o ne sia accertata l'esistenza.
2. Sono salvi gli effetti civili del matrimonio dichiarato nullo.
3. La nullità non può essere pronunziata nel caso in cui è accertata la morte, anche se avvenuta in una data posteriore a quella del matrimonio.
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