Codice Civile Libro Primo: delle persone e della famiglia titolo IV: dell'assenza e della dichiarazione di morte presunta capo I: dell'assenza Art.53. Godimento dei beni.
Art. 53. Godimento dei beni.
1. Gli ascendenti, i discendenti e il coniuge immessi nel possesso temporaneo dei beni ritengono a loro profitto la totalità delle rendite. Gli altri devono riservare all'assente il terzo delle rendite.
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