Codice Civile Libro Primo: delle persone e della famiglia titolo II: delle persone giuridiche capo III: delle associazioni non riconosciute e dei comitati Art.40. Responsabilità degli organizzatori.
Art. 40. Responsabilità degli organizzatori.
1. Gli organizzatori e coloro che assumono la gestione dei fondi raccolti sono responsabili personalmente e solidalmente della conservazione dei fondi e della loro destinazione allo scopo annunziato.
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