Edilizia popolare ed economica - in genere - I.S.E.S. - Soppressione – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 7655 del 18/08/1997Successione degli I.A.C.P. - Effetto automatico della soppressione - Esclusione - Procedimento di liquidazione - Necessità - Conseguenza in ordine a domanda di risarcimento del danno per illegittima occupazione di suolo privato.
La successione degli Istituti autonomi case popolari nelle situazioni attive e passive e nei rapporti processuali inerenti agli immobili già appartenenti all'I.S.E.S. (Istituto Sviluppo Edilizia Sociale), non si è attuata per effetto automatico della soppressione del predetto ente attuata dal d.P.R. n. 1036 del 1972, ma si è realizzata, in conformità alle previsioni della legge n. 9 del 1974, in conseguenza del procedimento di liquidazione affidato agli appositi comitati istituiti presso il Ministero dei Lavori Pubblici e, poi, presso il Ministero del Tesoro, a mano a mano che questi hanno provveduto ai singoli trasferimenti. Pertanto, al fine di accertare la soggettività passiva di un'obbligazione risarcitoria per illegittima occupazione di suoli privati, va verificato in concreto l'avvenuto trasferimento del bene dall'I.S.E.S. all'I.A.C.P., senza che i documenti, da cui risulti tale trasferimento, possano essere esibiti per la prima volta nel giudizio di cassazione.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 7655 del 18/08/1997
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Famiglia - Filiazione - Filiazione naturale - Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità - In genere – Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 7447 del 07/07/1993Accertamento giudiziale di paternità - Divieto di richiesta nel diritto inglese, per il figlio divenuto maggiorenne - Contrasto con i principi della tutela in giudizio della filiazione naturale - Conseguenze per il giudice italiano.
La norma del diritto inglese secondo cui la madre del figlio naturale può chiedere un accertamento giudiziale di paternità nel termine massimo di tre anni dalla nascita, ed in nessun caso tale azione può essere promossa dal figlio divenuto maggiorenne, è contraria all'ordine pubblico internazionale (art. 31 preleggi), perché contrastante con i principi basilari della tutela in giudizio della filiazione naturale, posti dagli artt. 2, 3, 30 e 24 della Costituzione. In sua vece, pertanto, il giudice italiano adito da un cittadino inglese maggiorenne dovrà applicare la norma di cui all'art. 270, primo comma cod. civ., nel testo vigente.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 7447 del 07/07/1993
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Associazioni e fondazioni - Associazioni riconosciute - In genere - Associazione senza fini di lucro operante nel settore sportivo – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 12426 del 20/11/1991Atto costitutivo o statuto - Associato - Qualità - Trasmissibilità - Previsione - Trasmissione della qualità di associato - Corrispettivo superiore al valore venale della quota - Ammissibilità - Plusvalenza - Configurabilità - Sua incidenza - Contrasto con la causa non lucrativa dell'associazione o con la specifica normativa di settore - Esclusione.
Qualora l'atto costitutivo o lo statuto di una associazione senza fini di lucro consentano la trasmissione, ai sensi dell'art 24, primo comma cod. civ., della qualità di associato, questa può avvenire per atto inter vivos a titolo oneroso - sebbene non determini il trasferimento di una quota ideale del patrimonio associativo, ma solo di altre utilità economiche connesse alla qualità trasferita, anche soltanto indirettamente - e per un corrispettivo che può superare il valore venale di tale quota e che, come plusvalenza attuata attraverso la circolazione della partecipazione associativa, incide esclusivamente sulle economie individuali dei contraenti, sì da non porsi in contrasto con la causa non lucrativa dell'associazione, ne', qualora questa operi nel settore sportivo, con la specifica normativa per il medesimo dettata.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 12426 del 20/11/1991
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Edilizia popolare ed economica - gescal - gestione case per i lavoratori – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 6171 del 19/06/1990Soppressione - successiva degli istituti autonomi case popolari - procedimento di liquidazione - necessità - conseguenza.*
La successione degli istituti autonomi case popolari nelle situazioni attive e passive e nei rapporti processuali inerenti agli immobili già appartenenti alla Gescal, non si è attuata per effetto automatico della soppressione del predetto ente attuata con l'art. 13 del d.P.R. n. 1036 del 1972 ma si è realizzata - in conformità alle previsioni della legge n. 9 del 1974 - in conseguenza del procedimento di liquidazione affidato agli appositi comitati istituiti presso il ministero dei lavori pubblici e, poi, presso il ministero del tesoro, a mano a mano che questi hanno provveduto ai singoli trasferimenti. Pertanto, al fine di accertare la titolarità da parte di un i.A.C.P., di un alloggio in contestazione, va verificato in concreto l'avvenuto trasferimento di tale alloggio dalla Gescal all'istituto agente, senza che i documenti, da cui risulti detto trasferimento, possano essere esibiti per la prima volta in Cassazione (ex art. 372 cod. proc. civ.), in quanto attinenti non già alla capacità processuale dell'istituto, bensì alla titolarità del diretto azionato. ( Conf 8503/87, mass n 456031, sulla prima parte; ( Conf 5738/83, mass n 430619; ( Conf 3850/80, mass n 407700).*
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 6171 del 19/06/1990
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Edilizia popolare ed economica - gescal - gestione case per i lavoratori – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 6171 del 19/06/1990Soppressione - successiva degli istituti autonomi case popolari - procedimento di liquidazione - necessità - conseguenza.*
La successione degli istituti autonomi case popolari nelle situazioni attive e passive e nei rapporti processuali inerenti agli immobili già appartenenti alla Gescal, non si è attuata per effetto automatico della soppressione del predetto ente attuata con l'art. 13 del d.P.R. n. 1036 del 1972 ma si è realizzata - in conformità alle previsioni della legge n. 9 del 1974 - in conseguenza del procedimento di liquidazione affidato agli appositi comitati istituiti presso il ministero dei lavori pubblici e, poi, presso il ministero del tesoro, a mano a mano che questi hanno provveduto ai singoli trasferimenti. Pertanto, al fine di accertare la titolarità da parte di un i.A.C.P., di un alloggio in contestazione, va verificato in concreto l'avvenuto trasferimento di tale alloggio dalla Gescal all'istituto agente, senza che i documenti, da cui risulti detto trasferimento, possano essere esibiti per la prima volta in Cassazione (ex art. 372 cod. proc. civ.), in quanto attinenti non già alla capacità processuale dell'istituto, bensì alla titolarità del diretto azionato. ( Conf 8503/87, mass n 456031, sulla prima parte; ( Conf 5738/83, mass n 430619; ( Conf 3850/80, mass n 407700).*
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 6171 del 19/06/1990
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Delibazione (giudizio di) - dichiarazione di efficacia di sentenze straniere – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 5814 del 05/11/1981Condizioni - ordine pubblico italiano: non contrarietà - sentenza straniera basata su una norma di un trattato ratificato dall'italia derogatrice della speciale disciplina ex art. 1696 cod. Civ. - contrarietà all'ordine pubblico italiano - esclusione - fattispecie.*
Non è contraria all'ordine pubblico italiano una sentenza straniera basata su una norma di un trattato internazionale sottoscritto e ratificato dall'Italia, che, nei pertinenti rapporti di diritto internazionale privato, si pone come espressamente derogatrice della speciale disciplina della responsabilità contrattuale del vettore dettata dall'art. 1696 cod. civ. principio enunciato in relazione ad una sentenza straniera che nel liquidare il danno derivante da perdita o avaria delle merci trasportate aveva fatto riferimento, in conformità al principio contenuto nell'art. 23 n. 1 della convenzione di Ginevra 19 maggio 1956, ratificata con legge 6 dicembre 1960 n. 1621, al prezzo della merce nel momento e nel luogo della consegna delle cose al vettore, anziché al diverso criterio previsto dall'art. 1696 cod. civ. che fa riferimento al prezzo corrente delle cose trasportate nel tempo e nel luogo della riconsegna).*
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 5814 del 05/11/1981
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Edilizia popolare ed economica - iacp - istituti autonomi case popolari – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 3850 del 18/06/1980Successione nelle situazioni e nei rapporti inerenti agli immobili gia appartenenti alla gescal, all'ises e all'incis - effetto automatico della soppressione di questi enti
Esclusione - conseguenza del procedimento di liquidazione degli appositi comitati ministeriali - configurabilita - legittimazione all'impugnazione di una sentenza pronunciata contro la gescal anteriormente alla deliberazione del comitato di liquidazione - appartenenza al comitato per la gescal.*
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - legittimazione all'impugnazione - attiva.*
La successione degli istituti autonomi case popolari nelle situazioni attive e passive e nei rapporti processuali inerenti agli immobili gia appartenenti alla Gescal, all'ises e all'INCIS, non si e attuata per effetto automatico della soppressione dei predetti enti, attuata con l'art 13 del DPR 30 dicembre 1972, n 1036, ma si e realizzata, in conformita delle previsioni della legge 19 gennaio 1974, n 9, in conseguenza del procedimento di liquidazione affidato agli appositi comitati istituiti presso il ministero dei lavori pubblici e, poi, presso il ministero del tesoro, a mano a mano che questi hanno provveduto ai singoli trasferimenti. Ne consegue che anteriormente alla deliberazione del comitato di liquidazione la legittimazione all'impugnazione di una sentenza pronunciata contro la Gescal appartiene al comitato per la Gescal presso il ministero dei lavori pubblici, titolare all'epoca di ogni potere di liquidazione e, con esso, della condotta delle azioni in corso relative agli immobili poi devoluti all'IACP, e non a quest'ultimo istituto. ( V 1554/78, mass n 390937; ( V 1504/78, mass n 390887; ( V 1419/77, mass n 385132).*
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 3850 del 18/06/1980
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Edilizia popolare ed economica - iacp - istituti autonomi case popolari – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 3850 del 18/06/1980Successione nelle situazioni e nei rapporti inerenti agli immobili gia appartenenti alla gescal, all'ises e all'incis - effetto automatico della soppressione di questi enti - esclusione - conseguenza del procedimento di liquidazione degli appositi comitati ministeriali - configurabilita
Legittimazione all'impugnazione di una sentenza pronunciata contro la gescal anteriormente alla deliberazione del comitato di liquidazione - appartenenza al comitato per la gescal.*
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - legittimazione all'impugnazione - attiva.*
La successione degli istituti autonomi case popolari nelle situazioni attive e passive e nei rapporti processuali inerenti agli immobili gia appartenenti alla Gescal, all'ises e all'INCIS, non si e attuata per effetto automatico della soppressione dei predetti enti, attuata con l'art 13 del DPR 30 dicembre 1972, n 1036, ma si e realizzata, in conformita delle previsioni della legge 19 gennaio 1974, n 9, in conseguenza del procedimento di liquidazione affidato agli appositi comitati istituiti presso il ministero dei lavori pubblici e, poi, presso il ministero del tesoro, a mano a mano che questi hanno provveduto ai singoli trasferimenti. Ne consegue che anteriormente alla deliberazione del comitato di liquidazione la legittimazione all'impugnazione di una sentenza pronunciata contro la Gescal appartiene al comitato per la Gescal presso il ministero dei lavori pubblici, titolare all'epoca di ogni potere di liquidazione e, con esso, della condotta delle azioni in corso relative agli immobili poi devoluti all'IACP, e non a quest'ultimo istituto. ( V 1554/78, mass n 390937; ( V 1504/78, mass n 390887; ( V 1419/77, mass n 385132).*
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 3850 del 18/06/1980
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Enti pubblici - soppressione ed estinzione - effetti – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 1419 del 18/04/1977Provvedimenti sulla sorte dei beni patrimoniali e definizione dei rapporti giuridici pendenti - soggetto tenuto a tale compito - ricorso notificato all'incis dopo la sua soppressione - inammissibilita - soggetto tenuto a provvedere ai beni e alla definizione dei rapporti - comitato per l'edilizia residenziale.*
Edilizia popolare ed economica - incis - istituto nazionale case impiegati stato.*
Il principio secondo il quale la soppressione di una persona giuridica, anche se pubblica, non vale di per se a segnare la fine di essa, ma determina soltanto il passaggio ad una fase particolare in cui deve provvedersi alla sorte dei beni facenti parte del suo patrimonio e alla definizione dei rapporti giuridici pendenti, presuppone che a tale compito debba attendere la stessa persona giuridica soppressa e non un soggetto del tutto estraneo ad essa, creato appositamente per legge. Pertanto, deve esser dichiarato inammissibile un ricorso per Cassazione notificato all'INCIS dopo la sua soppressione, in quanto, contestualmente alla soppressione dello ente e stato attribuito al comitato per la edilizia residenziale, quale organo del ministero dei lavori pubblici, il compito, tra l'altro, di sovrintendere, fino al trasferimento dei rispettivi patrimoni e per la parte non ancora trasferita, a tutti gli adempimenti comunque demandati, dalle norme (allora) vigenti, agli enti soppressi (art 4, lettera n, del DPR 30 dicembre 1972, n 1036).*
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 1419 del 18/04/1977
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Competenza civile - competenza per territorio – Cass. n. 1121/1971Diritti di obbligazione - foro facoltativo - in genere - deduzione di due obbligazioni l'una subordinata all'altra - competenza territoriale - determinazione - riferimento all'obbligazione dedotta in via principale.*
Qualora siano dedotte in giudizio due obbligazioni che siano in rapporto di subordinazione, la Competenza per territorio, in applicazione del principio di cui all'art 31 cod proc civ, va determinata con riferimento a quella dedotta in via principale. ( Conf 2834'55).*
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 1121 del 19/04/1971
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
1121
1971
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