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0025. Controllo sull'amministrazione delle fondazioni

Art.25. Controllo sull'amministrazione delle fondazioni.

0 Codice civile

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Documenti collegati:

Famiglia - filiazione - filiazione naturale - riconoscimento - figli premorti - clausole limitatrici - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 10775 del 17/04/2019 (Rv. 653904 - 01)
Impugnazione (provvedimenti in pendenza del giudizio) - condizioni - Figlio nato da genitori non coniugati - Riconoscimento del figlio da parte di entrambi i genitori - Impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità da parte di uno solo - Litisconsortio necessario nei confronti dell'altro genitore - Sussiste – Fondamento  Nell'azione di impugnazione per difetto di veridicità del riconoscimento di un figlio nato da genitori non uniti in matrimonio, l'altro genitore, che pure abbia operato il riconoscimento, è litisconsorte necessario nel giudizio, secondo la regola dettata all'art. 250 c.c. che pone un principio di natura generale da applicarsi, pertanto, anche nell'ipotesi disciplinata dall'art. 263 c.c., perché l'acquisizione di un nuovo "status" da parte del minore è idonea a determinare una rilevante modifica della situazione familiare, della quale resta in ogni caso partecipe l'altro genitore. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 10775 del 17/04/2019 (Rv. 653904 - 01) Cod_Civ_art_0025, Cod_Civ_art_0263 …...
Assistenza e beneficenza pubblica - istituzioni di assistenza e beneficenza (opere pie) - in genere – Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 1151 del 27/01/2012
IPAB regionali o infraregionali - Natura di ente pubblico o privato - Accertamento del giudice ordinario - Alla stregua dei criteri indicati dal d.P.C.M. 16 febbraio 1990 - Necessità - Fattispecie in tema di rapporto d'impiego pubblico. In relazione alla natura giuridica degli enti di assistenza e beneficenza, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 396 del 1988 (dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, nella parte in cui non prevede che le IPAB regionali e infraregionali possano continuare a sussistere assumendo la personalità giuridica di diritto privato, qualora abbiano tuttora i requisiti di un'istituzione privata), la natura pubblica o privata di tali istituzioni deve essere accertata, in concreto, dal giudice ordinario, facendo ricorso ai criteri indicati dal d.p.c.m. 16 febbraio 1990, ricognitivo dei principi generali dell'ordinamento, e ritenuto legittimo dalla sentenza della Corte costituzionale n. 466 del 1990. (In applicazione di tale principio la S.C., affermando la giurisdizione del giudice amministrativo sul rapporto conseguentemente qualificato di pubblico impiego intercorrente con l'ente ed esauritosi anteriormente al 30 giugno 1998, ha confermato la decisione con cui la corte territoriale aveva negato la natura privatistica dell''IPAB). Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 1151 del 27/01/2012   …...
Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - in genere - assistenza e beneficenza pubblica - istituzioni di assistenza e beneficenza (opere pie) - in genere – Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 10365 del 06/05/2009
IPAB regionali o infraregionali - Natura di ente pubblico o privato - Accertamento dell'Autorità giudiziaria ordinaria - Alla stregua dei criteri indicati dal d.P.C.M. 16 febbraio 1990 - Necessità - Esito delle procedure amministrative eventualmente esperite - Irrilevanza - Fattispecie in tema di impugnazione della dichiarazione di decadenza del consiglio di amministrazione di un'opera pia. In relazione alla natura giuridica degli enti di assistenza e beneficenza, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 396 del 1988 (dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, nella parte in cui non prevede che le IPAB regionali e infraregionali possano continuare a sussistere assumendo la personalità giuridica di diritto privato, qualora abbiano tuttora i requisiti di un'istituzione privata), la natura pubblica o privata di tali istituzioni deve essere accertata, di volta in volta, dall'Autorità giudiziaria ordinaria, indipendentemente dall'esito delle procedure amministrative eventualmente esperite, facendo ricorso ai criteri indicati dal d.P.C.M. 16 febbraio 1990 (ricognitivo dei principi generali dell'ordinamento, e ritenuto legittimo dalla sentenza della Corte costituzionale n. 466 del 1990). (In applicazione di tale principio, le S.U. hanno ritenuto che l'Opera Pia Maria Santissima di Costantinopoli - ente a struttura associativa costituito per motivazioni religiose da cittadini di Bitritto con la finalità di fornire un'istruzione pubblica ai figli del popolo, amministrato dall'assemblea dei soci e da un consiglio di amministrazione composto in prevalenza da membri nominati dall'assemblea, ed avente un patrimonio costituito da proprie rendite e sussidi pubblici - fosse qualificabile come istituzione privata, con la conseguente devoluzione alla giurisdizione ordinaria della controversia avente ad oggetto l'accertamento dell'illegittimità del decreto con cui il Presidente della Regione, sull'erroneo presupposto della qualificazione di detto ente come istituzione pubblica di assistenza e beneficenza, aveva dichiarato la decadenza dei componenti del consiglio di amministrazione). Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 10365 del 06/05/2009   …...
Previdenza (assicurazioni sociali) - in genere - rapporto di lavoro all'estero fra cittadini italiani - rapporto assicurativo – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 3688 del 08/06/1981
"lex loci" non prevedente l'obbligo del datore di lavoro di accreditare i contributi presso l'istituto assicuratore di nazionalita del lavoratore - convenzione stipulata dal datore di lavoro con l'inps per la costituzione di una speciale posizione assicurativa - determinazione della base contributiva - riferimento a detta convenzione - carattere esclusivo.* In caso di rapporto di lavoro sorto e svoltosi all'estero fra cittadini italiani, qualora la lex loci - applicabile al conseguente rapporto assicurativo per il principio di territorialita delle norme regolanti l'Assicurazione sociale obbligatoria - non preveda l'Obbligo del datore di lavoro di accreditare i contributi presso l'istituto assicuratore di nazionalita del lavoratore, la convenzione stipulata dal primo con l'INPS, con la quale si costituisce, in favore del secondo, una speciale posizione assicurativa, previa autorizzazione del competente ministero, rappresenta l'unica fonte regolatrice del predetto rapporto con l'istituto nazionale e soltanto alla stregua di essa va determinato l'ammontare della base contributiva, essendo al riguardo inoperante sia la lex loci, che non concerne lo stesso rapporto, sia la legge italiana, in virtu del suddetto principio.* Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 3688 del 08/06/1981   …...
Sport - coni - comitato olimpico nazionale italiano – Cass. n. 12/1981
Federazioni sportive - poteri di controllo ed ingerenza nei confronti degli enti sportivi privati ad essi aderenti-  estensione - provvedimenti di annullamento di delibere o di sostituzione di organi - attività amministrativa posta in essere in carenza del potere relativo - configurabilità - tutela dinanzi al giudice ordinario - sussistenza.* Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - in genere.* Il comitato Olimpico nazionale italiano (CONI) e gli altri organi dell'ordinamento sportivo statuale (federazioni nazionali) sono muniti, nei confronti degli enti sportivi privati ad essi aderenti, di poteri di controllo ed ingerenza nel campo del coordinamento, della vigilanza e della disciplina delle attivita sportive, ma non anche nel diverso settore dell'organizzazione e della strutturazione degli enti medesimi, ne, in particolare, hanno la facolta di annullare le delibere con le quali essi abbiano nominato i loro amministratori e rappresentanti, ovvero di sostituire questi ultimi con commissari dotati di analoghe attribuzioni (artt 2, 3, 5, 10 della legge 16 febbraio 1942 n 426; artt 31 e 32 del DPR 2 agosto 1974 n 530). Pertanto, ove tali provvedimenti di annullamento o di sostituzione vengano resi da quegli organi, deve ravvisarsi una attivita amministrativa posta in essere in carenza del relativo potere, e, quindi, inidonea ad incidere sui diritti dell'ente privato alla propria autonomia organizzativa e gestionale, i quali restano tutelabili dinanzi al giudice ordinario. ( V 625/78, mass n 389939; ( V 925/77, mass n 384542).* Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 12 del 05/01/1981 corte cassazione 12 1981 …...

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