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Presunzione di diminuzione della capacità di produrre reddito – Cass. n. 12605/2023

Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - invalidità personale - Invalidità macropermanente - Presunzione di diminuzione della capacità di produrre reddito - Esclusione - Risarcibilità all'interno del danno biologico - Ammissibilità.

 

In tema di danno alla persona, la presenza di postumi macropermanenti (nella specie, del 50%) non consente di desumere automaticamente, in via presuntiva, la diminuzione della capacità di produrre reddito della vittima, potendo per altro verso integrare un danno da lesione della capacità lavorativa generica il quale, risolvendosi in una menomazione dell'integrità psico-fisica dell'individuo, è risarcibile in seno alla complessiva liquidazione del danno biologico.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 12605 del 10/05/2023 (Rv. 667574 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2059

 

Corte

Cassazione

12605

2023