Codice Civile (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262) Disposizioni sulla legge in generale Capo I Delle fonti del diritto Art. 9.Raccolte di usi
Articolo vigente
Art. 9.Raccolte di usi.
Gli usi pubblicati nelle raccolte ufficiali degli enti e degli organi a ciò autorizzati si presumono esistenti fino a prova contraria.
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